Le imprese dovranno prestare notevole attenzione nella presentazione dei progetti della Transizione 5.0 per utilizzi legati ai combustibili fossili e alle biomasse e alle cause per cui il bonus possa essere escluso. Ma non solo. Saranno destinati a essere depennati dal credito d’imposta del 2024 e 2025 i progetti che non rispettino i criteri della tassonomia Dnsh, che in inglese sta per “Do no singificant harm”, ovvero dell’imperativo di non arrecare significativi danni all’ambiente, all’efficientamento energetico, all’economia circolare e alla biodiversità con la propria azione.

Da questo punto di vista, la circolare del ministero delle Imprese e del Made in Italy (Mimit) di Adolfo Urso, appena pubblicata, rappresenta una guida operativa al rispetto di questi principi. Chi non si adegua rischia di presentare una domanda di incentivi della Transizione 5.0 destinata a essere cestinata.

Per tutti i progetti legati al Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) – del quale il bonus Transizione 5.0 rientra in una delle Missioni di maggiore impatto con uno stanziamento di risorse di oltre 6 miliardi di euro – il rispetto dei vincoli del Dnsh, che si rifanno a loro volta a quanto si prevede sul Green New Deal europeo, rappresenta il principio base per l’ammissione ai finanziamenti.

Transizione 5.0, a chi è escluso il bonus? Circolare Mimit sui vincoli ambientali

Arrivano nuove direttive per le imprese che abbiano intenzione di presentare domanda di utilizzo del bonus Transizione 5.0 in merito al contenuto dei progetti. Infatti, la recente circolare del ministero delle Imprese e del Made in Italy (Mimit), numero 258777 del 16 agosto 2024, contiene una serie di imperativi non solo sugli obiettivi di risparmio energetico da raggiungere per ottenere gli incentivi fino al 45% di spese ammissibili, ma anche per non incorrere nelle trasgressioni, ovvero in quelle azioni che arrechino danni significativi all’ambiente e al contrasto del cambiamento climatico, all’efficientamento energetico e alla lotta alla perdita della biodiversità.

Da questo punto di vista, dunque, non verranno accettati progetti che contengano misure legate ai combustibili fossili e alle biomasse, principio già contenuto in tutti i progetti del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr), un terzo del quale interessato da misure in difesa dell’ambiente. Sono destinati a essere cestinati anche i progetti che contengano azioni di scambio di quote di emissioni, di discariche e di produzione di rifiuti pericolosi.

Incentivi 5.0, quali sono i principi Dnsh del Green New Deal e a cosa prestare attenzione nei progetti?

I principi generali nell’adozione dei progetti del bonus sulla Transizione 5.0 delle imprese – che rispetto al bonus 4.0 contiene proprio principi più imperativi nel contrasto alle azioni dannose su ambiente e clima – sono contenuti nel Regolamento Europeo 852 del 2020, quello dei principi di tassonomia del “Do no singificant harm” (Dnsh), che a sua volta attua gli obiettivi del Green New Deal.

A tal proposito, la discriminante tra azioni che arrechino o non arrechino danni, deve essere valutata sulla base dell’impatto delle produzioni aziendali in merito:

  • all’obiettivo di mitigare gli effetti dei cambiamenti climatici;
  • all’adattarsi ai cambiamenti climatici;
  • all’utilizzo sostenibile delle risorse marine e idriche e della loro protezione;
  • alla transizione verso un’economica circolare, con particolare attenzione a ridurre i rifiuti e, qualora non sia possibile, al loro riutilizzo e riciclo (oltre al corretto smaltimento);
  • alla riduzione dell’inquinamento dell’aria, del suolo e dell’acqua;
  • a proteggere e ripristinare la biodiversità e assicurare la salute degli ecosistemi.

Transizione 5.0, elenco di attività per le quali il bonus è escluso

Dai principi generale, la circolare del Mimit del 16 agosto 2024 su come debbano essere presentati i progetti della Transizione 5.0 avvisa che non saranno ammessi domande contenenti:

  • utilizzo dei combustibili fossili e biomasse, incluso l’utilizzo a valle (lungo la catena del valore, di fornitura e di vita dei prodotti e servizi);
  • lo scambio di quote di emissione dell’UE (le cosiddette “ETS”) che hanno come risultato, in ogni modo, l’emissione di gas serra impattanti su ambiente, aria e acque;
  • le discariche di rifiuti, gli inceneritori e gli impianti di trattamento meccanico e biologico dei rifiuti;
  • all’interno delle regole di tassonomia per la gestione dei rifiuti, la situazione peggiore la avranno le imprese il cui processo produttivo generi un importante quantitativo di rifiuti speciali, pericolosi anche nello smaltimento, con possibili danni all’ambiente anche nel periodo medio-lungo.