Quando un genitore provvede ancora al mantenimento del figlio maggiorenne, soprattutto in situazioni in cui ne studia e neppure lavora si chiede se possa essere revocato.
Parliamo di situazioni alquanto particolari in cui si genera un clima negativo, nello stesso rapporto genitori-figli.
Il mantenimento ai figli è un obbligo sancito dalla legge che deve essere corrisposto fino a quando questi non divengano autonomi ed economicamente indipendenti.
Non bisogna percepirlo, però, come un’assistenza dovuta in eterno. Anche se la legge non fissa un termine entro cui i figli debbano essere mantenuti, la Corte di cassazione si è più volte espressa sull’argomento.
Vediamo subito quali sono i due casi che possono portare all’interruzione del mantenimento.
Fino a che età corrispondere il mantenimento ai figli maggiorenni
Il mantenimento è un tema molto delicato sancito dal Codice civile. È stato introdotto con la Legge n. 54/2006, mentre il Codice penale, all’articolo 570, stabilisce quali sono le sanzioni applicabili per chi si sottrae agli obblighi legati alla genitorialità, tutela legale oppure alla qualità di coniuge.
Il figlio ha il diritto di essere mantenuto, educato e istruito nel rispetto delle sue capacità, inclinazioni e delle sue aspirazioni. Ci sono, inoltre, anche casi in cui i nonni sono tenuti al mantenimento dei nipoti. L’articolo 570 del Codice penale prevede che chiunque si sottrae agli obblighi inerenti alla responsabilità genitoriale o alla tutela morale è punito con la reclusione fino a un anno e con una sanzione.
Le regole sono applicabili anche al mantenimento dei figli. In linea di massima, i genitori, alla nascita del figlio sanno che dovranno prendersene cura e provvedere a lui e al soddisfacimento di tutte le sue necessità.
Quando si interrompe il mantenimento
Il punto della questione è proprio fino a quando i genitori devono obbligatoriamente mantenere i figli. Non c’è una norma precisa che indica con certezza fino a quando il figlio maggiorenne debba essere mantenuto dai genitori. Si tratta di una questione molto complessa che ha dato luogo a non poche controversie.
In base al principio dell’autoresponsabilità del figlio, dopo il percorso di studi, deve darsi da fare e trovare un lavoro che gli consenta di sostenersi in autonomia.
Il figlio, ormai maturo, deve aver raggiunto un’indipendenza tale da renderlo autonomo e in grado di provvedere ai propri bisogni personali, senza dover ricorrere al supporto economico dei genitori.
In passato, l’orientamento prevedeva che il figlio doveva essere mantenuto fino a quando non trovava un lavoro, per lui soddisfacente. Il suo diritto, invece, continua solo fintanto che dimostri di non essere riuscito a trovare nessuno impiego. Una regola molto più rigida rispetto a quanto previsto in passato.
Una regola che si attenua se il figlio ha deciso di seguire un percorso di studio. In questo caso, si deve dare al giovane l’opportunità di terminare il percorso intrapreso. Una volta concluso, i genitori dovranno supportarlo per il tempo sufficiente affinché riesca a trovare un’occupazione.
Anche in questo, ovviamente, non bisogna pensare che il genitore debba supportare il figlio per 20 o più anni di studi universitari. Il figlio deve avere la possibilità di terminare con serenità gli studi, ma sempre entro certi limiti.
L’orientamento della Cassazione sul mantenimento al figlio maggiorenne
L’obbligo del mantenimento al figlio maggiorenne non cessa con il raggiungimento della maggiore età. In realtà, il genitore è tenuto a quest’obbligo fintanto che il figlio non raggiunga l’indipendenza economica.
Tuttavia, come abbiamo già anticipato, i figli maggiorenni non devono proprio adagiarsi sugli allori. Quando il figlio, pur avendone tutte le condizioni, non fa nulla per rendersi autonomo, qualora sussistano determinate condizioni, è possibile interrompere il mantenimento al figlio.
La stessa Corte di Cassazione è intervenuta in proposito e attraverso l’ordinanza n. 19955/2024 ha fornito chiarimenti importanti sul tema.
In linea generale, qualora il figlio non si impegni per essere economicamente autonomo, allora si applica il principio dell’auto-responsabilità. In virtù di tale principio, il genitore può interrompere il mantenimento al figlio maggiorenne.
Per interromperlo, però, deve provare che il figlio sia stato messo nelle condizioni di essere autonomo e che l’assenza di lavoro non sia dovuta a un atteggiamento colposo o inerte.