Il Trattamento di Fine Rapporto (TFR) è una somma che spetta al lavoratore alla cessazione del rapporto di lavoro, come previsto dall’articolo 2120 del Codice Civile. Questa somma è costituita da accantonamenti mensili di quote di retribuzione che il datore di lavoro trattiene e che verranno liquidate al termine del rapporto lavorativo. La legge che ha istituito il TFR, risalente al 25 maggio 1982, ha sostituito la precedente “indennità di anzianità“, introducendo inoltre misure come l’anticipazione di una parte del TFR durante il rapporto di lavoro e la creazione di un fondo di garanzia contro l’insolvenza del datore di lavoro. Sono stati aggiornati i coefficienti di rivalutazione del TFR a luglio 2024: andiamo a fare una breve panoramica.

Coefficiente di rivalutazione TFR luglio 2024: dati aggiornati

Il coefficiente di rivalutazione del TFR per il mese di luglio 2024, applicabile alle quote di trattamento di fine rapporto accantonate fino a dicembre 2023, è stato determinato nella misura dell’1,568860. Questo valore deriva dall’indice dei prezzi al consumo, che per aprile 2024, come comunicato dall’Istat, ha raggiunto i 120 punti. Questo indice rappresenta un leggero incremento rispetto al mese di giugno, indicando un moderato aumento dell’inflazione rispetto al valore di riferimento fissato al 2015.

Natura retributiva e previdenziale del TFR

Il TFR ha una duplice natura: retributiva differita e previdenziale. La sua funzione principale è quella di garantire un sostegno economico al lavoratore in attesa di una nuova occupazione. La componente previdenziale, introdotta successivamente, consente al lavoratore di destinare il TFR ai fondi pensione integrativi della pensione pubblica. Con l’introduzione della Legge di Stabilità 2015, i lavoratori del settore privato hanno avuto la possibilità, fino al 1° luglio 2018, di richiedere l’erogazione anticipata del TFR in busta paga come parte integrativa della retribuzione (Qu.I.R.).

Calcolo del TFR e rivalutazione annuale: come funziona

Il calcolo del TFR è regolato da precise normative e prevede che, per ciascun anno di lavoro, venga accantonata una quota pari all’importo della retribuzione annua divisa per 13,5. Questa somma, accantonata nel corso degli anni, deve poi essere rivalutata annualmente.

Metodo di calcolo del TFR

Il calcolo del TFR si basa sui seguenti elementi:

  • Quota annua: somma pari alla retribuzione annua divisa per 13,5.
  • Rivalutazione annuale: composta dall’1,5% in misura fissa annua e dal 75% dell’aumento dell’indice dei prezzi al consumo accertato dall’ISTAT rispetto al dicembre dell’anno precedente.

Esempio di calcolo della rivalutazione del TFR

Per comprendere meglio come funziona la rivalutazione, consideriamo un esempio pratico relativo all’anno 2024. Il coefficiente di rivalutazione del TFR per luglio 2024 è pari a 1,568860%. Questo valore è determinato considerando la variazione dell’indice dei prezzi al consumo (FOI) pubblicato dall’ISTAT, che per luglio 2024 è di 120, con un incremento dello 0,5% rispetto al mese precedente e dell’1,3% rispetto a luglio 2023.

Rivalutazione in caso di anticipo del TFR

Se il lavoratore richiede un anticipo del TFR, il tasso di rivalutazione si applica sull’intero importo accantonato fino all’erogazione. Dopo l’anticipo, la rivalutazione si applica solo sulla quota restante.

AnnoIndice FOI (ISTAT)Variazione percentualeRivalutazione TFR (%)
2024120+1,3%1,568860%
2023118,5+1,2%1,525670%
2022117+1,0%1,490120%

Tassazione del TFR e scadenze di pagamento

A partire dal 1° gennaio 2015, le modalità di tassazione del TFR sono state modificate dalla Legge n. 190/2015. La rivalutazione del TFR è ora soggetta a una imposta sostitutiva del 17%, che deve essere versata annualmente. Normalmente, l’imposta sostitutiva viene calcolata e detratta dal TFR al termine del periodo di imposta.

Modalità di versamento dell’imposta sostitutiva

Il versamento dell’imposta sostitutiva deve essere effettuato con le seguenti modalità:

  • Acconto del 90% della rivalutazione maturata nell’anno precedente entro il 16 dicembre dell’anno di riferimento, utilizzando il modello F24 con codice tributo 1712.
  • Saldo entro il 16 febbraio dell’anno successivo, utilizzando il modello F24 con codice tributo 1713.

In caso di cessazione del rapporto di lavoro durante l’anno, l’imposta sostitutiva deve essere versata entro il 16 febbraio successivo.

Anticipo del TFR e cosa succede in caso di decesso

Il lavoratore che ha maturato almeno otto anni di servizio presso lo stesso datore di lavoro ha diritto a richiedere un anticipo sul TFR non superiore al 70% della somma spettante. Questa richiesta deve essere motivata da necessità specifiche, come:

  • Spese sanitarie per terapie e interventi straordinari.
  • Acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli.
  • Spese sostenute durante il congedo parentale.
  • Spese per la formazione del lavoratore.

L’anticipazione può essere richiesta una sola volta durante l’intero rapporto di lavoro e viene detratta dall’importo finale del TFR.

In caso di decesso del lavoratore, il TFR maturato viene corrisposto ai familiari aventi diritto, come previsto dall’articolo 2122 del Codice Civile. L’indennità viene distribuita al coniuge, ai figli e, in mancanza di questi, ai parenti entro il terzo grado o agli affini entro il secondo grado che vivevano a carico del lavoratore.

Coefficienti di rivalutazione del TFR dal 2017 al 2024

Di seguito è riportata una tabella riepilogativa dei coefficienti di rivalutazione del TFR per il periodo dal 2017 al 2024. Questi coefficienti sono determinati dall’ISTAT sulla base dell’indice dei prezzi al consumo e sono utilizzati per rivalutare le quote accantonate di TFR.

AnnoCoefficiente di rivalutazione
20241,568860%
20231,525670%
20221,490120%
20211,452350%
20201,410670%
20191,371000%
20181,330500%
20171,290800%