Reverse charge energia: con la pubblicazione all’interno del proprio sito web ufficiale del principio di diritto n. 2 del 2024 da parte dell’Agenzia delle Entrate, l’amministrazione finanziaria stessa ha fornito dei chiarimenti per ciò che concerne le nuove modalità di fatturazione che devono essere osservate in seguito all’introduzione e alla relativa eventuale applicazione del regime di inversione contabile (c.d. “reverse charge”).
Il suddetto principio di diritto dell’AdE, in particolare, che è stato redatto dalla Divisione Contribuenti, fa riferimento alle seguenti disposizioni legislative:
- il decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 26 ottobre 1972 (c.d. decreto IVA), recante “Istituzione e disciplina dell’imposta sul valore aggiunto”, il quale è stato successivamente pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 292 dell’11 novembre 1972;
- l’art. 1, comma 629, della legge n. 190 del 23 dicembre 2014 (c.d. Legge di Bilancio 2015), recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)”, la quale è stata successivamente pubblicata all’interno del Supplemento Ordinario n. 99 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 300 del 29 dicembre 2014;
- la direttiva UE n. 890 del 3 giugno 2022, recante “Modifica della direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda la proroga del periodo di applicazione del meccanismo facoltativo di inversione contabile relativo alla cessione di determinati beni e alla prestazione di determinati servizi a rischio di frodi e del meccanismo di reazione rapida contro le frodi in materia di IVA”, la quale è stata redatta dal Consiglio dell’Unione Europea e la quale è stata successivamente pubblicata all’interno della Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, 2° Serie speciale, n. 58 del 4 agosto 2022;
- il decreto legge n. 73 del 21 giugno 2022, recante “Misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali e di rilascio del nulla osta al lavoro, Tesoreria dello Stato e ulteriori disposizioni finanziarie e sociali”, il quale è stato pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 143 del 21 giugno 2022, ed il quale è stato successivamente convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 4 agosto 2022.
Il principio di diritto in questione, nello specifico, si riferisce anche a quanto è stato disposto in precedenza sempre da parte dell’amministrazione finanziaria stessa tramite la pubblicazione all’interno del proprio sito web ufficiale della risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 36/E del 31 marzo 2011, recante “Consulenza giuridica – Reverse charge cessione di telefoni cellulari e dispositivi a circuito integrato”.
Reverse charge energia: l’Agenzia delle Entrate chiarisce le modalità di applicazione del regime di inversione contabile
Come abbiamo già accennato anche durante il corso del precedente paragrafo, in base a quanto viene previsto dall’art. 17, comma 6, lett. d quater, del sopra citato decreto IVA, il quale è stato introdotto dall’art. 1, comma 629, della Legge di Bilancio 2015, a partire dall’anno 2015 l’IVA relativa alle cessioni di gas e di energia elettrica ad un soggetto passivo (rivenditore) viene applicata attraverso il meccanismo dell’inversione contabile (c.d. “reverse charge”).
A tal proposito, in particolare, il successivo art. 7 bis, comma 3, del decreto IVA stabilisce che le cessioni di gas mediante un sistema o una rete connessa ad un sistema di gas naturale situato all’interno del territorio dell’Unione Europea, le cessioni di energia elettrica, nonché le cessioni di calore o di freddo attraverso rispettivamente le reti di riscaldamento o di raffreddamento, vengono considerate come effettuate in Italia nelle seguenti circostanze:
- nel caso in cui il cessionario è soggetto passivo (rivenditore) situato in Italia;
- nel caso in cui il cessionario è un soggetto diverso rispetto al rivenditore, ma esclusivamente qualora i beni sono usati oppure consumati in Italia.
Pertanto, gli obblighi in merito all’applicazione dell’IVA devono essere rispettati da parte del soggetto passivo cessionario o committente, in luogo del cedente o del prestatore.
Infine, l’Agenzia delle Entrate specifica che il regime di reverse charge nel settore del gas e dell’energia elettrica non si applica alle note di credito relative alle fatture che sono state emesse prima dell’introduzione del regime in oggetto.