Il Decreto Omnibus, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 9 agosto 2024, ha introdotto importanti novità fiscali per i lavoratori frontalieri italiani. In particolare, l’articolo 6 del decreto ha anticipato alcune disposizioni previste nel Disegno di Legge approvato dal Consiglio dei Ministri nel giugno 2024, stabilendo l’applicazione di un’imposta sostitutiva del 25% per i redditi da lavoro dipendente percepiti in Svizzera dai frontalieri residenti in specifici comuni di frontiera. Questa misura rappresenta un cambiamento significativo nel regime fiscale applicabile a questa categoria di lavoratori. Per analizzare le novità apportate dal Decreto Omnibus in sintesi, potete leggere questo articolo.
Frontalieri: a chi si applica l’imposta sostitutiva al 25%?
L’imposta sostitutiva al 25% è rivolta esclusivamente a quei lavoratori frontalieri che risiedono nei comuni di frontiera elencati nell’Allegato 1 del Decreto Legge n. 113/2024. Questi lavoratori devono possedere specifici requisiti per poter beneficiare di questa agevolazione fiscale:
- Residenza nei nuovi comuni di frontiera: l’imposta sostitutiva si applica solo ai frontalieri che risiedono nei comuni specificati nell’Allegato 1 del decreto. Questi comuni, situati nelle province di Sondrio e Brescia, rientrano nella nuova definizione di “comuni di frontiera” stabilita dal Decreto Omnibus.
- Lavoro dipendente in Svizzera: i lavoratori devono essere impiegati in Svizzera, e il loro datore di lavoro deve essere residente nel paese o avere una stabile organizzazione nella Confederazione elvetica.
- Attività lavorativa tra il 2018 e il 2020: per poter usufruire dell’imposta sostitutiva, il lavoratore deve aver svolto attività lavorativa in Svizzera tra il 31 dicembre 2018 e il 23 dicembre 2020, o essere impiegato al 23 dicembre 2020, in conformità con l’Accordo tra Italia e Svizzera del 23 dicembre 2020.
Imposta sostitutiva frontalieri: dettagli
L’imposta sostitutiva, pari al 25% delle imposte applicate sui redditi percepiti in Svizzera, sostituisce l’IRPEF e le addizionali regionali e comunali. Questo significa che i lavoratori frontalieri che optano per questo regime fiscale non sono più soggetti a queste imposte italiane sui redditi da lavoro dipendente percepiti in Svizzera. Tuttavia, l’applicazione dell’imposta sostitutiva è subordinata al rispetto di specifiche condizioni, come la tracciabilità dei pagamenti e la corretta compilazione della dichiarazione dei redditi.
Conversione delle imposte e pagamento
L’importo delle imposte pagate in Svizzera deve essere convertito in euro, utilizzando il cambio medio annuale riferito al periodo d’imposta in cui i redditi sono stati percepiti. I lavoratori frontalieri che optano per l’imposta sostitutiva devono effettuare il versamento entro il termine previsto per il saldo delle imposte sui redditi in Italia. Questo regime fiscale si applica a partire dal periodo d’imposta 2024, quindi la prima dichiarazione dei redditi in cui sarà possibile applicarlo sarà quella del 2025.
Applicazione imposta sostitutiva 25% frontalieri: condizioni e requisiti
Per poter beneficiare dell’imposta sostitutiva al 25%, i frontalieri devono rispettare alcune condizioni fondamentali:
- Qualifica di lavoratore frontaliere: il lavoratore deve essere qualificato come frontaliere ai sensi dell’articolo 2 dell’Accordo tra Italia e Svizzera del 2020, ratificato dalla Legge n. 83/2023.
- Svolgimento dell’attività lavorativa: il lavoratore deve aver svolto l’attività lavorativa in Svizzera, nei cantoni dei Grigioni, del Ticino o del Vallese, per un datore di lavoro residente in Svizzera o con una stabile organizzazione nel Paese.
- Tassazione in Svizzera: i redditi devono essere assoggettati a tassazione in Svizzera secondo quanto previsto dall’articolo 3 dell’Accordo del 2020.
Contributi al Servizio Sanitario Nazionale e detrazioni
Oltre all’imposta sostitutiva, i lavoratori frontalieri devono versare una quota di compartecipazione al Servizio Sanitario Nazionale (SSN), come stabilito dai commi 237 a 239 della Legge di Bilancio 2024. Tuttavia, è prevista una detrazione pari al 20% di questa quota, che può essere sottratta dall’imposta sostitutiva dovuta. Questo meccanismo è stato introdotto per bilanciare il carico fiscale e garantire che i lavoratori frontalieri possano beneficiare del sistema sanitario italiano pur continuando a lavorare all’estero.
Elenco dei comuni di frontiera
Il Decreto Omnibus include un elenco dettagliato dei comuni italiani che si trovano entro 20 chilometri dal confine con la Svizzera e che sono considerati “nuovi comuni di frontiera“. Questo elenco è fondamentale per determinare chi può effettivamente beneficiare dell’imposta sostitutiva al 25%.
Lombardia
- Provincia di Bergamo: Schilpario, Valbondione, Vilminore di Scalve.
- Provincia di Brescia: Ponte di Legno.
- Provincia di Lecco: Bulciago, Molteno.
- Provincia di Monza e Brianza: Barlassina, Briosco, Cogliate, Giussano, Lazzate, Lentate sul Seveso, Meda, Misinto, Veduggio con Colzano.
- Provincia di Sondrio: Andalo Valtellino, Bema.
- Provincia di Varese: Brebbia, Gerenzano, Saronno, Vergiate.
Piemonte
- Provincia di Verbano-Cusio-Ossola: Stresa.
- Provincia di Vercelli: Alagna Valsesia, Alto Sermenza, Boccioleto, Campertogno, Carcoforo, Cervatto, Cravagliana, Fobello, Mollia, Piode, Rassa, Rimella, Rossa.
Trentino Alto Adige
- Provincia di Bolzano: Martello.
- Provincia di Trento: Peio, Rabbi.
Valle d’Aosta
- Provincia di Aosta: Antey-Saint-André, Arvier, Avise, Aymavilles, Brissogne, Brusson, Chambave, Chamois, Charvensod, Châtillon, Emarèse, Fénis, Gaby, Gressan, Introd, Jovençan, La Magdeleine, La Salle, La Thuile, Morgex, Nus, Pollein, PréSaint-Didier, Quart, Saint-Christophe, Saint-Denis, Saint-Marcel, Saint-Nicolas, Saint-Pierre, Saint-Vincent, Sarre, Torgnon, Verrayes, Villeneuve.
Imposta sostitutiva frontalieri: applicazione nelle Province di Brescia e Sondrio
Un punto di particolare interesse riguarda l’applicabilità dell’imposta sostitutiva per i frontalieri residenti nei comuni delle province di Brescia e Sondrio. Anche questi lavoratori possono optare per la tassazione agevolata al 25%, purché rispettino le condizioni stabilite dal decreto, inclusa la residenza in uno dei comuni elencati nell’Allegato 2 del Decreto Omnibus.
Elenco dei comuni di Brescia e Sondrio
L’elenco dei comuni in queste due province è dettagliato e comprende numerosi centri abitati situati vicino al confine con la Svizzera. Ecco alcuni dei comuni inclusi:
- Provincia di Brescia: Berzo Demo, Corteno Golgi, Edolo, Incudine, Malonno, Monno, Paisco Loveno, Ponte di Legno, Sonico, Vezza d’Oglio, Vione.
- Provincia di Sondrio: Albaredo per San Marco, Albosaggia, Andalo Valtellino, Aprica, Ardenno, Bema, Berbenno di Valtellina, Bianzone, Bormio, Buglio in Monte, Caiolo, Campodolcino, Caspoggio, Castello dell’Acqua, Castione Andevenno, Cedrasco, Cercino, Chiavenna, Chiesa in Valmalenco, Chiuro, Cino, Civo, Colorina, Cosio Valtellino, Dazio, Delebio, Dubino, Faedo Valtellino, Forcola, Fusine, Gordona, Grosio, Grosotto, Lanzada, Livigno, Lovero, Madesimo, Mantello, Mazzo di Valtellina, Mello, Mese, Montagna in Valtellina, Morbegno, Novate Mezzola, Piantedo, Piateda, Piuro, Poggiridenti, Ponte in Valtellina, Postalesio, Prata Camportaccio, Rogolo, Samolaco, San Giacomo Filippo, Sernio, Sondalo, Sondrio, Spriana, Talamona, Tartano, Teglio, Tirano, Torre di Santa Maria, Tovo di Sant’Agata, Traona, Tresivio, Val Masino, Valdidentro, Valdisotto, Valfurva, Verceia, Vervio, Villa di Chiavenna, Villa di Tirano.