Nel caso delle pensioni di vecchiaia, si può ancora ricevere nel 2024 l’integrazione al trattamento minimo? Il quesito è utile nel caso in cui l’importo maturato con i contributi previdenziali versati durante la vita lavorativa non dovessero garantire un livello di pensione che arrivi a quanto stabilito, con determinazione anno per anno dell’importo da parte dell’Inps, per il trattamento minimo. Per il 2024 il trattamento minimo è fissato in poco più di 598 euro.
Questo livello di pensione può essere un miraggio per alcune categorie lavorative che, pur avendo versato 20 anni di contributi previdenziali richiesti dalla pensione di vecchiaia, non avranno un assegno particolarmente elevato.
Accumulare 20 anni di contributi, dunque, può non essere sufficiente a mantenere un tenore di vita accettabile. Chi rientra nel sistema previdenziale contributivo, ovvero con inizio del lavoro in data successiva al 31 dicembre 1995, non riceve più la cosiddetta “integrazione al minimo” che rimane in vigore, invece, per i lavoratori del sistema previdenziale misto (lavoratori ante 1° gennaio 1996).
Pensioni, chi ha diritto all integrazione al minimo nel 2024?
Si può ancora ricorrere all’integrazione al minimo di pensione nel caso delle pensioni di vecchiaia del sistema contributivo? La risposta è negativa e riguarda i lavoratori che abbiano raggiunto i 20 anni di contributi utili per andare in pensione a 67 anni di età.
Tuttavia, pur avendo centrato il requisito, l’importo della pensione potrebbe non essere soddisfacente. Per i lavoratori dei sistemi previdenziali precedenti, vige la possibilità di integrazione alla pensione minima (nel 2024 di importo pari a 598,61 euro) nel caso in cui, con i contributi versati, non si dovesse raggiungere questa soglia.
Quando aumenta la pensione minima nel 2024?
Per i lavoratori post 1995 (lavoratori del sistema contributivo puro) questa opzione non è dunque utilizzabile. Peraltro, la legge di Bilancio 2024 stabilisce che l’importo minimo della pensione di vecchiaia dei lavoratori del sistema contributivo è fissato in quello della pensione sociale.
A dettarne le indicazioni operative è l’Inps con la circolare numero 46 del 13 marzo sconto, in base alla quale, per la pensione di vecchiaia, dal 1° gennaio 2024 il requisito della soglia per l’accesso alla pensione di vecchiaia è pari all’importo dell’assegno sociale.
Come funziona l’integrazione al trattamento minimo?
Nel 2024 tale importo è fissato a 534,41 euro. Con i 20 anni di contributi minimi entro l’età di 67 anni (che rimarrà costante ancora fino a tutto il biennio 2025-2026), si deve maturare un trattamento mensile pari ad almeno quello della pensione sociale.
Fino al 31 dicembre 2023, invece, il requisito poteva considerarsi perfezionato se la pensione maturata corrispondeva ad almeno 1,5 volte l’importo dell’assegno sociale, con livello dunque di 800 euro circa al mese. Chi abbia maturato i requisiti di pensionamento di vecchiaia entro la fine dello scorso anno deve, pertanto, far riferimento al parametro della precedente disciplina.
Pensioni integrazione minimo 2024 cambiando dal contributivo al misto: si può?
Si consideri che un lavoratore del sistema previdenziale contributivo, qualora nelle condizioni, potrebbe pensare di passare al sistema misto per avvalersi dell’integrazione al minimo di pensione. Si prenda il caso di un lavoratore che abbia iniziato a lavorare dopo il 31 dicembre 1995 e laurea conseguita in anni di studio collocati interamente prima del 1996.
Il riscatto, anche di una sola settimana del corso di laurea per un periodo antecedente il 1° gennaio 1996, potrebbe garantire l’applicazione delle regole di pensionamento applicate per il sistema misto.
Un’operazione di questo tipo, tuttavia, non sarebbe esente da complicazioni. Infatti, l’integrazione al minimo non arriverebbe subito, con il calcolo della pensione all’uscita dal lavoro. Inoltre, le regole della stessa integrazione dovrebbero essere verificate anche in presenza di altri redditi presenti nel nucleo familiare (del coniuge, ad esempio) che farebbero sfumare il diritto alla maggiorazione.