Il 13 agosto 2024, l’INPS ha pubblicato il messaggio n. 2844, che fornisce importanti chiarimenti sull’esonero contributivo destinato ai datori di lavoro del settore privato in possesso della certificazione della parità di genere. Questa misura, introdotta dall’articolo 5 della legge n. 162 del 5 novembre 2021, rappresenta un incentivo significativo per le aziende che si impegnano nel garantire parità di trattamento tra uomini e donne all’interno dei propri organici.
Esonero contributivo datori di lavoro con certificazione di parità di genere: cosa prevede
L’esonero contributivo consiste in una riduzione dell’1% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, fino a un massimo di 50.000 euro annui per ogni beneficiario. Questa agevolazione è destinata esclusivamente ai datori di lavoro privati che hanno ottenuto la certificazione di parità di genere, conforme alla Prassi UNI/PdR 125:2022, rilasciata dagli organismi accreditati secondo il regolamento (CE) 765/2008.
Esonero contributivo e validità della certificazione di parità di genere
Per beneficiare dell’esonero, la certificazione deve essere rilasciata da organismi di certificazione accreditati che riportino il marchio UNI e quello dell’ente di accreditamento. Solo queste certificazioni sono valide ai fini del riconoscimento del beneficio contributivo.
Qui una guida completa per ottenere la certificazione.
Presentazione delle domande: modulistica e scadenze
L’accesso all’esonero contributivo richiede la presentazione di una specifica domanda attraverso il modulo telematico “PAR_GEN”, conforme alle indicazioni del decreto del 20 ottobre 2022, emanato dal Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali. Le aziende devono prestare particolare attenzione alla compilazione di questo modulo, in particolare per quanto riguarda l’indicazione della retribuzione media mensile globale.
Per le certificazioni conseguite entro il 31 dicembre 2023, l’INPS ha differito i termini per la presentazione delle domande, che dovranno essere inviate entro il 15 ottobre 2024. Le aziende che hanno erroneamente indicato la retribuzione media mensile globale possono rettificare i dati inseriti, previa rinuncia alla domanda precedentemente presentata. Solo successivamente potranno inoltrare una nuova richiesta con i dati corretti.
Perché il dato sulla retribuzione media mensile globale è importante
La retribuzione media mensile globale è un elemento cruciale per il riconoscimento dell’esonero. Questo dato deve riflettere la media di tutte le retribuzioni mensili corrisposte dal datore di lavoro nel periodo di validità della certificazione di parità di genere. Non si tratta della media della retribuzione di singoli lavoratori, ma dell’ammontare complessivo erogato per tutti i dipendenti dell’azienda.
Ad esempio, se un’azienda ha 100 dipendenti, la retribuzione media mensile globale deve includere il totale delle retribuzioni mensili erogate per tutti i 100 lavoratori, e non la media individuale di ciascun dipendente. Una corretta indicazione di questo dato è molto importante per evitare riduzioni dell’importo dell’esonero spettante.
Elaborazione delle domande e attribuzione dell’esonero
Le domande di esonero verranno elaborate dall’INPS in modo massivo alla scadenza del termine per la rettifica, fissato, come già anticipato, per il 15 ottobre 2024. Le richieste in stato “Trasmessa” che non saranno state rettificate entro tale data verranno comunque elaborate, ma l’esonero sarà concesso per un importo inferiore, basato sulla retribuzione media mensile globale erroneamente indicata.
Una volta che l’esonero è stato autorizzato, quest’ultimo potrà essere fruito a partire dal primo mese di validità della certificazione e per l’intero periodo di durata della stessa. Tuttavia, è importante ribadire che l’INPS autorizzerà l’esonero solo fino a un massimo dell’1% dei contributi previdenziali complessivi, e comunque non oltre il limite di 50.000 euro annui per beneficiario.
Esonero contributivo datori di lavoro con certificazione di parità di genere: limiti e condizioni
Il limite di 50.000 euro annui si applica al medesimo codice fiscale del datore di lavoro. Se un’azienda presenta più domande per posizioni aziendali associate allo stesso codice fiscale, l’esonero complessivo non potrà superare il massimale annuo previsto. Questo limite viene gestito dall’INPS, che riconoscerà l’esonero in base alle risorse disponibili e proporzionalmente in caso di insufficienza dei fondi.
In casi di riduzione proporzionale dell’esonero, le domande saranno contrassegnate dallo stato “Accolta parziale”. Una volta elaborate le istanze, le posizioni contributive beneficiarie dell’esonero riceveranno il codice di autorizzazione “CA 4R”, che conferma l’autorizzazione all’esonero.
Verifica e validazione dell’esonero
La concessione dell’esonero è subordinata alla verifica dei requisiti da parte del Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che comunica all’INPS i dati identificativi dei datori di lavoro in possesso della certificazione di parità di genere. Se la certificazione indicata nella domanda non è conforme ai requisiti legali, la domanda di esonero non sarà accolta.
Indicazioni operative per l’esonero
I datori di lavoro che hanno già presentato domanda e ottenuto un certificato di parità di genere conforme non devono ripresentare la domanda, poiché l’esonero sarà riconosciuto automaticamente per l’intero periodo di validità della certificazione, pari a 36 mesi. Se un’azienda ha già beneficiato dell’esonero per una certificazione del 2022, la nuova domanda per una certificazione del 2023 sarà respinta.
In caso di errore nella durata indicata della certificazione, l’INPS provvederà d’ufficio alla correzione, riconoscendo l’esonero per l’intero periodo legale. L’effettiva fruizione della misura potrà iniziare solo dopo l’elaborazione massiva delle domande, come previsto dalle indicazioni operative contenute nella circolare n. 137/2022.