Cessione dei crediti d’imposta e applicazione dello sconto in fattura sul bonus anti barriere architettoniche che assicura il 75% di beneficio, quando è ancora possibile? Il decreto legge 29 del 30 marzo 2024 ha bloccato l’applicazione delle due opzioni anche su questa tipologia di agevolazione, oltre che sul superbonus e sugli altri bonus edilizi.
Tuttavia, persistono due eccezioni da far valere per applicare sconti e cessione dei crediti in base alla tempistica. Inoltre, tra le novità delineate dal nuovo provvedimento, già convertito in legge, emerge l’incremento delle rate della detrazione fiscale da cinque a dieci con applicazione retroattiva a decorre dal 1° gennaio 2024.
Cessione crediti e sconto in fattura, chi ha diritto al bonus 75% barriere architettoniche?
I lavori per l’abbattimento delle barriere architettoniche con applicazione del bonus al 75% ammettono ancora l’applicazione dello sconto in fattura o la cessione dei crediti d’imposta in due situazioni. Ci si riferisce alle spese sostenute dopo il 30 marzo 2024, giorno di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto 39 del 2024.
I due casi si valutano alla luce del profilo oggettivo delle spese effettive per abbattere gli ostacoli e del momento di presentazione del titolo abilitativo per l’esecuzione degli interventi.
Cosa rientra nel bonus anti-barriere 2024?
In merito al profilo oggettivo, si fa presente che il bonus per l’abbattimento delle barriere architettoniche, rispetto alla disciplina del 2023, esclude l’applicazione dell’agevolazione per interventi che esulano dal mero abbattimento degli ostacoli. Nel 2023 il bonus ammetteva a sconti e crediti lavori di rifacimento del bagno, dei sanitari, delle finestre, degli infissi e dei pavimenti. Con il nuovo decreto di marzo i lavori ammessi sono quelli realizzati sulle scale, sulle rampe, sugli ascensori, sui servoscala e sulle piattaforme elevatrici.
Per questo tipo di interventi – e per presentazioni dei titoli abilitativi effettuate prima del 30 marzo 2024, si può fruire ancora dello sconto in fattura o della cessione del credito d’imposta. In alternativa, i lavori devono essere cominciati in data antecedente al 30 marzo 2024 oppure, in caso di mancato inizio, deve essere stato stipulato tra le parti (committente e impresa fornitrice ed esecutrice degli interventi) un accordo vincolante e deve essere stato versato un acconto.
Cessione crediti bonus barriere, quando è possibile in base alla data e ai requisiti soggettivi?
Un’attenzione particolare, nei casi sopra descritti, deve essere posta ai profili soggettivi, ovvero a chi richieda gli interventi di abbattimento delle barriere architettoniche con il bonus del 75%. Le spese ammissibili sono quelle a carico dei condomini, a maggioranza abitativa, per lavori sulle parti comuni, o dalle persone fisiche.
Per queste ultime si fa riferimento a lavori su edifici unifamiliari o unità abitative in fabbricati plurifamiliari. Si richiede che il richiedente goda di un diritto reale o di proprietà sull’immobile e che abbia un quoziente reddituale familiare non eccedente i 15.000 euro. Quest’ultimo requisito non si richiede nel caso in cui nel nucleo familiare sia presente un membro in condizioni di disabilità, secondo quanto prevede l’articolo 3 della legge 104 del 1992.
Si può applicare lo sconto in fattura per titolo abilitativo presentato prima del 30 marzo 2024?
Oltre alla cessione del credito e allo sconto in fattura sul bonus 75% per abbattere le barriere architettoniche per interventi prenotati prima dell’entrata in vigore del decreto 39 del 2024, c’è un caso alternativo di applicazione delle due opzioni.
Si tratta dei lavori per i quali sia stato presentato un titolo abilitativo prima del 30 dicembre 2023, giorno di entrata in vigore dell’altro provvedimento che ha limitato il campo di operatività di questo bonus, il decreto 212 del 2023. L’effetto di un ulteriore potenziamento del diritto di avvalersi di sconti in fattura e cessione dei crediti potrebbe essere quello di aver sostenuto delle spese accompagnate da fattura entro il 30 marzo 2024. In questo modo si avrebbero certezze maggiori rispetto all’esercizio del diritto assicurato dalle due opzioni.