In risposta all’istanza di interpello n. 169/2024, l’Agenzia delle Entrate ha esaminato una complessa operazione societaria proposta da una società, denominata ALFA, fondata nel 1967. La riorganizzazione riguarda la costituzione di due nuove società (NEWCO1 e NEWCO2) partecipate da due dei tre soci di ALFA, con l’obiettivo di acquistare le partecipazioni rivalutate del terzo socio, denominato SEMPRONIO, che intende uscire dalla compagine societaria.
Riorganizzazione e cessione di partecipazioni societarie: il caso specifico
La Società ALFA, gestita dai tre figli del fondatore MEVIO, ha deciso di procedere a una riorganizzazione societaria per risolvere i dissidi interni tra i soci e facilitare il passaggio generazionale. L’operazione prevede la creazione di NEWCO1 e NEWCO2, le quali acquisiranno, attraverso finanziamenti bancari, le partecipazioni detenute da SEMPRONIO nella Società, previa rivalutazione delle stesse. Questa riorganizzazione mira a garantire una transizione agevole dei rami familiari dei soci TIZIO e CAIO, consentendo anche l’uscita definitiva di SEMPRONIO dalla governance di ALFA.
La Società ALFA ha sottolineato che l’operazione di conferimento delle partecipazioni da parte di TIZIO e CAIO in NEWCO1 e NEWCO2 rientra nelle disposizioni dell’art. 177, comma 2-bis, del TUIR, che permette un regime di realizzo controllato. Successivamente, SEMPRONIO cederà le sue quote rivalutate alle due nuove società, con pagamento immediato, e le holding familiari utilizzeranno i dividendi futuri per rimborsare i finanziamenti bancari. ALFA ha chiesto conferma che questa operazione non possa essere considerata abusiva o elusiva e che gli interessi passivi sui finanziamenti siano deducibili ai fini IRES e IRAP.
Riorganizzazione e cessione di partecipazioni societarie e abuso del diritto: il parere dell’Agenzia delle Entrate
Secondo la normativa fiscale italiana, per configurare un abuso del diritto devono verificarsi tre condizioni:
- La presenza di un vantaggio fiscale indebito;
- L’assenza di sostanza economica nell’operazione;
- La centralità del vantaggio fiscale nell’operazione stessa.
L’Agenzia delle Entrate ha esaminato l’intera operazione proposta da ALFA per verificare se queste condizioni fossero presenti.
L’Agenzia ha sottolineato che l’assenza di uno di questi requisiti esclude la configurazione di abuso del diritto. Tuttavia, se tutti e tre i requisiti fossero stati soddisfatti, si sarebbe proceduto con un’ulteriore analisi per valutare la presenza di ragioni economiche extrafiscali valide che giustifichino l’operazione.
Nel caso specifico, l’Agenzia ha rilevato che l’operazione di conferimento delle partecipazioni in NEWCO1 e NEWCO2, e la successiva cessione delle quote di SEMPRONIO, non rappresentano un abuso del diritto. L’operazione è stata considerata conforme alle norme fiscali, in quanto finalizzata a riorganizzare la proprietà e la governance della Società ALFA, concentrandola nelle mani dei due soci rimanenti, TIZIO e CAIO, e a facilitare il futuro passaggio generazionale.
In particolare, l’Agenzia ha confermato che il regime fiscale a realizzo controllato applicato ai conferimenti in NEWCO1 e NEWCO2 non costituisce un vantaggio fiscale indebito. Questi conferimenti sono stati ritenuti necessari per consentire ai soci di acquisire le partecipazioni di SEMPRONIO e di garantire la continuità della gestione aziendale.
Cessione partecipazioni societarie e deduzione interessi passivi: come funziona
Per quanto riguarda la cessione delle partecipazioni di SEMPRONIO, rivalutate in conformità alla legge, l’Agenzia ha chiarito che questa operazione è considerata fisiologica e non abusiva. La cessione è stata effettuata a titolo oneroso, consentendo a SEMPRONIO di uscire definitivamente dalla compagine sociale senza generare alcun vantaggio fiscale indebito.
L’Agenzia ha inoltre esaminato la deducibilità degli interessi passivi relativi ai finanziamenti contratti da NEWCO1 e NEWCO2 per l’acquisto delle partecipazioni di SEMPRONIO. Anche in questo caso, la deducibilità degli interessi è stata considerata legittima e non abusiva, in quanto rispecchia una simmetria fiscale tra gli interessi passivi dedotti dalle società e gli interessi attivi percepiti dagli istituti di credito.
Conclusioni dell’Agenzia delle Entrate
In conclusione, l’Agenzia delle Entrate ha escluso la configurazione di abuso del diritto nell’operazione societaria proposta da ALFA. L’intera riorganizzazione, comprese le operazioni di conferimento, cessione e deduzione degli interessi passivi, è stata ritenuta conforme alle norme fiscali italiane. Tuttavia, come avviene sovente in questi casi per cui è richiesta interpretazione fiscale, l’Agenzia ha precisato che questo parere si basa esclusivamente sugli elementi e documenti presentati e che resta impregiudicato ogni potere di controllo futuro per verificare eventuali ulteriori sviluppi dell’operazione.