Organizzazioni internazionali: con la pubblicazione della circolare n. 87 del 1° agosto 2024 l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha fornito le istruzioni per ciò che concerne la nuova normativa che ha previsto l’esercizio della facoltà di cumulo dei periodi di assicurazione maturati presso organizzazioni internazionali, anche per quanto riguarda la pensione anticipata.

La suddetta circolare INPS, in particolare, che è stata redatta dalla Direzione Centrale Pensioni, fa riferimento alle seguenti disposizioni legislative:

  • il decreto legislativo n. 509 del 30 giugno 1994, recante “Attuazione della delega conferita dall’art. 1, comma 32, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, in materia di trasformazione in persone giuridiche private di enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza”, il quale è stato successivamente pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 196 del 23 agosto 1994;
  • l’art. 2, comma 26, della legge n. 335 dell’8 agosto 1995, recante “Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare”, la quale è stata successivamente pubblicata all’interno del Supplemento Ordinario n. 101 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 190 del 16 agosto 1995;
  • il decreto legislativo n. 103 del 10 febbraio 1996, recante “Attuazione della delega conferita dall’art. 2, comma 25, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di tutela previdenziale obbligatoria dei soggetti che svolgono attività autonoma di libera professione”, il quale è stato successivamente pubblicato all’interno del Supplemento Ordinario n. 43 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 52 del 2 marzo 1996;
  • l’art. 18 della legge n. 115 del 29 luglio 2015, recante “Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea – Legge europea 2014”, la quale è stata successivamente pubblicata all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 178 del 3 agosto 2015;
  • il decreto legge n. 69 del 13 giugno 2023, recante “Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi derivanti da atti dell’Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano”, il quale è stato pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 136 del 13 giugno 2023, ed il quale è stato successivamente convertito, con modificazioni, dalla legge n. 103 del 10 agosto 2023.

La circolare in oggetto, inoltre, si riferisce anche a quanto è stato disposto in precedenza sempre da parte dell’Istituto stesso tramite la pubblicazione all’interno del proprio sito web ufficiale dei seguenti atti:

  • la circolare INPS n. 71 dell’11 aprile 2017, recante “Articolo 18 della legge 29 luglio 2015, n. 115 – Disposizioni in materia di cumulo dei periodi di assicurazione maturati presso organizzazioni internazionali”;
  • la circolare INPS n. 50 del 21 aprile 2022, recante “Articolo 18 della legge 29 luglio 2015, n. 115. Disposizioni in materia di cumulo dei periodi di assicurazione maturati presso organizzazioni internazionali. Chiarimenti”.

Organizzazioni internazionali: novità sul cumulo dei periodi assicurativi maturati, le istruzioni INPS

Come abbiamo già accennato anche durante il corso del precedente paragrafo, in base a quanto è stato comunicato dalle recenti circolari n. 71 dell’11 aprile 2017 e n. 50 del 21 aprile 2022, l’INPS ha fornito le istruzioni operative ed attuative per ciò che concerne la disciplina relativa al cumulo dei periodi di assicurazione maturati presso organizzazioni internazionali.

Tali istruzioni, nello specifico, sono state comunicate in seguito alle modifiche che sono state apportate dal comma 1 dell’art. 18 della suddetta legge n. 115 del 2015, il quale ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2016 il cumulo dei periodi assicurativi maturati presso le organizzazioni internazionali con quelli maturati presso una o più delle seguenti gestioni previdenziali:

  • il Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti (FPLD);
  • le Gestioni speciali dei lavoratori autonomi;
  • la Gestione separata;
  • le Gestioni sostitutive ed esclusive dell’Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO);
  • i regimi previdenziali degli Enti privatizzati gestori delle forme di previdenza obbligatoria in favore dei liberi professionisti.

Il successivo comma 2, poi, ha specificato che il cumulo in questione può essere richiesto per beneficiare della pensione di vecchiaia, invalidità e superstiti.

Dopodiché, l’art. 5, comma 1, del decreto legge n. 69 del 2023, e successive modificazioni, ha aggiunto al cumulo delle prestazioni anche la pensione anticipata.