INPS e Casse professionali: con la pubblicazione del messaggio n. 2770 del 31 luglio 2024 l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha comunicato che a partire dal mese di settembre dell’anno 2024 lo scambio delle informazioni conseguenti all’esercizio della facoltà di ricongiunzione dei contributi tra l’INPS e le Casse/Enti previdenziali che hanno firmato un’apposita convenzione quadro potranno avvenire esclusivamente con modalità telematiche.

Il suddetto messaggio INPS, in particolare, che è stato redatto dalla Direzione Centrale Pensioni e dalla Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione, fa riferimento alle disposizioni legislative che sono contenute all’interno della legge n. 45 del 5 marzo 1990, recante “Norme per la ricongiunzione dei periodi assicurativi ai fini previdenziali per i liberi professionisti”, la quale è stata successivamente pubblicata all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 57 del 9 marzo 1990.

Il messaggio INPS in oggetto, in particolare, si riferisce anche a quanto è stato disposto in precedenza sempre da parte dell’Istituto stesso attraverso la pubblicazione dei seguenti atti all’interno del proprio sito web ufficiale:

  • la convenzione quadro che è stata firmata tra l’INPS e le Casse/Enti previdenziali e che è stata adottata mediante la pubblicazione della deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 56 del 19 aprile 2023, recante “Convenzione quadro tra l’INPS e le CASSE/ENTI PREVIDENZIALI per lo scambio telematico di comunicazioni conseguenti all’esercizio della facoltà di ricongiunzione di cui alla legge 5 marzo 1990, n. 45”;
  • il messaggio INPS n. 1739 del 12 maggio 2023, recante “Convenzione quadro tra l’INPS e le Casse/Enti previdenziali per lo scambio telematico di comunicazioni conseguenti all’esercizio della facoltà di ricongiunzione di cui alla legge 5 marzo 1990, n. 45”;
  • il messaggio INPS n. 2498 del 4 luglio 2023, recante “Operatività dello scambio telematico di comunicazioni conseguenti all’esercizio della facoltà di ricongiunzione di cui alla legge 5 marzo 1990, n. 45, tra INPS e Casse/Enti previdenziali firmatari della convenzione quadro adottata con la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 56 del 19 aprile 2023”.

INPS e Casse professionali: scambio online delle informazioni conseguenti all’esercizio della facoltà di ricongiunzione dei contributi

Come abbiamo già specificato anche durante il corso del precedente paragrafo, mediante la pubblicazione dei sopra citati messaggi n. 1739 del 12 maggio 2023 e n. 2498 del 4 luglio 2023, l’INPS ha comunicato che hanno aderito alla Convenzione quadro per lo scambio telematico di comunicazioni conseguenti all’esercizio della facoltà di ricongiunzione 9 Casse professionali.

Pertanto, a partire dal mese di settembre 2024 l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha chiarito come lo scambio delle suddette informazioni debba avvenire esclusivamente con modalità telematiche, tramite l’utilizzo delle apposite piattaforme informatiche che vengono messe a disposizione da parte della Fondazione ENPAM (Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza Medici) e della Cassa Geometri, in attesa del coordinamento che sarà effettuato a breve anche con le altre Casse professionali che hanno firmato la Convenzione in oggetto.

In particolare, dunque, lo scambio telematico delle informazioni conseguenti all’esercizio della facoltà di ricongiunzione dei contributi in uscita dall’INPS verso la Cassa professionale si articola nelle seguenti fasi:

  • la richiesta del prospetto dei contributi versati all’INPS e la consultazione online dello stato della richiesta di certificazione da parte della Cassa professionale che ha aderito alla Convenzione quadro (allegato 1, sez. b.1, della Convenzione);
  • l’invio del prospetto contributivo da parte dell’INPS (allegato 2, sez. d.2, della Convenzione);
  • la richiesta di un eventuale riesame della precedente certificazione online e la consultazione dello stato della richiesta di riesame (allegato 1, sez. b.3, della Convenzione);
  • l’invio di un nuovo prospetto contributivo da parte dell’INPS, in seguito alla richiesta di riesame presentata (allegato 2, sez. d.4, della Convenzione);
  • la notifica dell’esito dell’operazione di ricongiunzione da parte della Cassa professionale che ha aderito alla Convenzione quadro (allegato 1, sez. b.5, della Convenzione).