Come fare il cambio degli infissi e delle finestre entro il 31 dicembre 2024 con l’agevolazione del bonus al 50% e procedura burocratica semplificata? L’incentivo serve a sostituire gli infissi di un’abitazione mediante gli interventi in edilizia libera e i benefici del bonus ristrutturazioni del 50% che consente la detrazione fiscale nella dichiarazione dei redditi.
Trattandosi di interventi in edilizia libera la parte burocratica è più snella e semplificata, con la sola comunicazione da inviare all’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile (Enea) e i pagamenti da effettuarsi mediante bonifici parlanti.
Cambio infissi bonus 50%, fino al 31 dicembre 2024 si può fare ristrutturazione in edilizia libera
Fino al 31 dicembre 2024 si può fruire del bonus ristrutturazioni per il cambio degli infissi e delle finestre di casa con detrazione fiscale del 50%. La sostituzione rientra, infatti, tra i lavori che consentono di utilizzare questa tipologia di bonus fino a un massimo di importo dei lavori di 96.000 euro (48.000 euro di detrazione massima). Per i lavori a partire dal 1° gennaio 2025, invece, la percentuale di bonus scende al 36% su un tetto massimo di spesa di 48.000 euro.
Il cambio degli infissi e delle finestre rientra in quelli che vengono definitivi com lavori in edilizia libera. Tali interventi consentono, tra gli altri vantaggi, di fruire di un regime semplificato di burocrazia. Nello specifico, il cambio degli infissi si considera come un lavoro di manutenzione straordinaria sulle unità immobiliari residenziali che consente anche un risparmio di consumo di energia dell’immobile.
Le informazioni essenziali su come utilizzare questo bonus sono contenute nell’articolo 16 bis del decreto del Presidente della Repubblica numero 917 del 1986, nel comma 37, dell’articolo 1, della legge 234 del 2021 (legge di Bilancio 2022) e nella Guida dell’Agenzia delle entrate circa l’utilizzo del 50 per cento.
Cambiare le finestre con i bonus edilizi: quali documenti e comunicazioni servono?
La procedura semplificata del cambio degli infissi e delle finestre ai fini della fruizione del bonus ristrutturazione al 50% prevede il pagamento delle spese del beneficiario dell’agevolazione con bonifico bancario o postale “parlante”, specifico per i lavori in edilizia, e comunicazione dei lavori da inviare all’Enea nel termine di 90 giorni a decorrere dalla conclusione degli interventi o dal collaudo. Questo adempimento deve essere effettuato direttamente sul portale istituzionale dell’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile (Enea).
Nella comunicazione da trasmettere all’Enea è necessario indicare le informazioni:
- di chi benefici del bonus;
- sull’immobile, compresi i dati catastali;
- sull’intervento, mediante la compilazione della scheda descrittiva.
Come compilare il modello di comunicazione da inviare all’Enea?
Tale scheda corrisponde a un modello unico, che include tutte le tipologie dei lavori. Nello specifico del cambio degli infissi, si deve indicare la riduzione della trasmittanza dei serramenti che delimitano gli ambienti riscaldati dall’esterno e dai vari freddi.
In ogni modo, la mancata trasmissione della comunicazione all’Enea non comporta la decadenza dal 50% di bonus ristrutturazione per il cambio degli infissi. Tale interpretazione è stata fornita dall’Agenzia delle entrate nella risoluzione 46/E del 2019.
Per il cambio infissi serve la Cila ai fini del bonus 50%?
Ai fini della semplificazione burocratica per i lavori in edilizia libera è da considerarsi che il cambio degli infissi, operato ricorrendo al beneficio del bonus ristrutturazioni, non comporta l’obbligo di presentare la Comunicazione asseverata di inizio degli interventi (Cila). Tuttavia, prima di iniziare i lavori, bisogna verificare cosa prevedono i regolamenti edilizi del comune nel quale l’immobile oggetto di interventi sia ubicato.
Proprio il mancato obbligo di presentazione della Cila comporta la tenuta di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, all’interno del quale deve essere indicata la non previsione della presentazione della Comunicazione asseverata di inizio degli interventi (Cila) ai sensi del regolamento comunale. Questa comunicazione non va inviata, ma conservata per eventuali controlli futuri richiesti dagli uffici tributari.