Bonus edilizi, il mancato uso del bonifico parlante può determinare la perdita dell’agevolazione. Ecco, dunque, che in presenza di pagamenti effettuati in contanti o in modalità non ammesse ai fini del versamento del bonus, i contribuenti si chiedono cosa fare per rimediare.
Ai fini del pagamento tracciabile è compresa anche la fornitura di materiali e di beni comprati per ristrutturare un’abitazione e ricavare il 50% di sconto. Ad esempio, il contribuente decide di pagare le fatture in contanti. È questo uno dei più frequenti casi in cui non si può fruire della detrazione fiscale del bonus ristrutturazione del 50% che impone il saldo delle spese da effettuarsi con bonifico parlante.
Bonus edilizi, perché e come si usa il bonifico parlante?
Pertanto, l’emissione del bonifico parlante per pagare le spese che saranno agevolate dai bonus edilizi (ad esempio, dal bonus casa), consente di indicare la causale del pagamento, con iscrizione degli interventi di ristrutturazione o di recupero del patrimonio edilizio che consentono di vantare il diritto a ottenere il beneficio fiscale, il codice fiscale di chi benefici della detrazione fiscale, il numero della partita Iva o del codice fiscale del soggetto beneficiario del pagamento. Si ricorda che il codice fiscale del soggetto che benefici della detrazione fiscale può essere differente dall’ordinante il bonifico.
Che differenza c’è tra un bonifico normale e un bonifico parlante?
Il pagamento non effettuato secondo le indicazioni previste dalle norme di legge ai fini dell’utilizzo dei bonus edilizi può determinare la decadenza dell’agevolazione anche nel caso in cui si utilizzi il bonifico ordinario e non quello parlante.
Si prenda il caso dell’esecuzione di interventi anti-sismici su un immobile a utilizzo commerciale, con la previsione del 70 per cento di detrazione fiscale grazie alla riduzione di una classe del rischio sismico.
Nel caso in cui i lavori siano saldati con bonifico ordinario e non con il bonifico parlante, si può perdere l’agevolazione determinata dal decreto legge numero 63 del 2013.
Cosa scrivere nella causale del bonifico parlante per detrazione 50%?
Anche in questo caso, dalle indicazioni dell’Agenzia delle entrate pubblicate nella circolare numero 17/E del 2023, dal bonifico bancario o postale, effettuato anche per via telematica, deve risultare la causale del pagamento (ovvero la riduzione del rischio sismico sul fabbricato), il codice fiscale del soggetto che beneficerà della detrazione fiscale e la partita Iva o il codice fiscale del soggetto a favore del quale sia stato emesso il bonifico. Il bonifico parlante prevede inoltre il versamento di una ritenuta d’acconto pari all’8% sull’importo bonificato, ai sensi del decreto legge numero 78 del 2010.
Cosa fare per non perdere i bonus edilizi per mancato utilizzo del bonifico parlante?
Cosa avviene in caso di mancato utilizzo del bonifico parlante ai fini della detrazione fiscale dei bonus edilizi e come fare a rimediare? Alcune importanti indicazioni in tal senso sono fornite dall’Agenzia delle entrate nella risoluzione numero 55/E del 2012 e dalla Direzione regionale della Lombardia nella Sentenza 1281/26 del 2020.
Le amministrazioni tributarie hanno stabilito che, in caso di mancata applicazione della ritenuta d’acconto dell’8% mediante bonifico parlante o speciale, la detrazione fiscale non possa essere fatta valere, salvi i casi di ripetizione del metodo di pagamento – qualora possibile – in maniera corretta (tramite bonifico parlante), con inserimento delle informazioni richieste e applicazione della ritenuta dell’8%.
Dichiarazione sostitutiva impresa che ha effettuato i lavori
Ulteriori possibilità di rimedio possono tornare utili nei casi in cui non sia stato possibile ripetere il bonifico. L’Agenzia delle entrate ha spiegato che la detrazione fiscale dei bonus edilizi può essere recuperata nel caso in cui il beneficiario sia in possesso di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che deve essere rilasciata dall’azienda esecutrice degli interventi o dal progettista.
Nella dichiarazione devono essere indicati gli importi accreditati a favore dell’impresa fornitrice o esecutrice. Inoltre, deve emergere dalla comunicazione che detti importi siano stati contabilizzati in maniera corretta con l’obiettivo di imputarli nella determinazione del reddito.