Dipendenti pubblici: con la pubblicazione del messaggio n. 2802 del 2 agosto 2024 l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha fornito dei chiarimenti per ciò che concerne la nota operativa n. 56 del 22 dicembre 2010 pubblicata da parte dell’INPDAP (Istituto nazionale di previdenza e assistenza per i dipendenti dell’amministrazione pubblica) ed, in particolare, sul contenuto dei paragrafi 1 e 1.1 della medesima.

Il suddetto messaggio INPS, in particolare, che è stato redatto dalla Direzione Centrale Pensioni, fa riferimento alle disposizioni legislative che sono contenute all’interno dell’art. 12, comma 12 undecies, del decreto legge n. 78 del 31 maggio 2010, recante “Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica”, il quale è stato pubblicato all’interno del Supplemento Ordinario n. 114 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 125 del 31 maggio 2010, ed il quale è stato successivamente convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 30 luglio 2010.

Il messaggio in oggetto, inoltre, si riferisce anche a quanto è stato disposto dal paragrafo 1 e dal paragrafo 1.1. della nota operativa INPDAP n. 56 del 22 dicembre 2010, recante “1) D.L. n. 78/2010 convertito con modificazioni nella legge n. 122/2010­ – Ulteriori precisazioni In materia pensionistica. 2) Età pensionabile del dirigenti medici del Servizio sanitario nazionale (Legge n. 183/2010)”.

Dipendenti pubblici: l’INPS fornisce i chiarimenti sul contenuto della nota operativa INPDAP n. 56 del 2010

Come abbiamo già accennato anche durante il corso del precedente paragrafo, in base a quello che viene previsto dal sopra citato art. 12, comma 12 undecies, del decreto legge n. 78 del 2010, e successive modificazioni, a partire dal 31 luglio 2010 sono state abrogate le seguenti normative:

  • la legge n. 322 del 2 aprile 1958, e successive modificazioni;
  • l’art. 124 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1092 del 29 dicembre 1973;
  • l’art. 40 della legge n. 1646 del 22 novembre 1962.

Tali disposizioni, nello specifico, regolavano la costituzione della posizione assicurativa presso il Fondo pensioni lavoratori dipendenti (FPLD) dell’Assicurazione generale obbligatoria (AGO) per quanto riguarda i soggetti che sono iscritti alle Casse della Gestione dipendenti pubblici.

Pertanto, non è più possibile costituire delle posizioni assicurative presso il FPLD nei confronti di coloro che sono iscritti alle Casse della Gestione dipendenti pubblici, che sono cessati dal servizio dopo il 30 luglio 2010 e che sono senza diritto a pensione.

In base a quanto viene disposto dalla suddetta nota operativa dell’INPDAP, dunque, a partire dal 31 luglio 2010 gli “assicurati” cessati senza diritto a pensione hanno la possibilità di presentare la domanda di riscatto, ricongiunzione, computo dei servizi, accredito figurativo, ecc…, anche dopo che sono scaduti i termini decadenziali di invio delle medesime.

Nello specifico:

  • per ciò che concerne le domande di riscatto e computo di periodi o servizi ai fini pensionistici il termine decadenziale è fissato a 90 giorni dalla data di cessazione del servizio o dalla risoluzione del rapporto di lavoro;
  • per ciò che concerne le domande di ricongiunzione dei periodi assicurativi il termine decadenziale è fissato all’ultimo giorno di servizio;
  • per ciò che concerne le domande di accredito figurativo per maternità al di fuori del rapporto di lavoro il termine decadenziale è fissato all’ultimo giorno di servizio;
  • per ciò che concerne le domande di computo dei servizi e di riscatto che vengono presentate da parte dei soggetti che sono iscritti alla Gestione separata ai trattamenti dei dipendenti dello Stato (CTPS) il termine decadenziale è fissato a due anni prima della risoluzione del rapporto di lavoro a causa del superamento del limite massimo di età previsto.
  • per ciò che concerne le domande di riconoscimento del servizio militare di leva il termine decadenziale è fissato a 90 giorni dalla data di cessazione del servizio.