Navi e unità da diporto: con la pubblicazione del provvedimento n. 320231 del 31 luglio 2024 da parte del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, l’amministrazione finanziaria stessa ha comunicato quelle che sono le modalità e i termini per ciò che concerne la comunicazione all’anagrafe tributaria dei dati e delle notizie relativi alle domande di iscrizione e alle note di trascrizione di atti costitutivi, traslativi o estintivi della proprietà o di altri diritti reali di godimento, nonché alle dichiarazioni di armatore, concernenti navi, galleggianti ed unità da diporto.
Il suddetto provvedimento dell’AdE, in particolare, fa riferimento alle seguenti disposizioni legislative:
- il regio decreto n. 327 del 30 marzo 1942 (c.d. Codice della navigazione), il quale è stato successivamente pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 93 del 18 aprile 1942;
- il decreto del Presidente della Repubblica n. 605 del 29 settembre 1973, recante “Disposizioni relative all’anagrafe tributaria e al codice fiscale dei contribuenti”, il quale è stato successivamente pubblicato all’interno del Supplemento Ordinario n. 2 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 268 del 16 ottobre 1973;
- il decreto ministeriale del 21 ottobre 1999, recante “Comunicazione all’anagrafe tributaria, da parte degli uffici marittimi e degli uffici della motorizzazione civile-sezione nautica, di dati e di notizie relativi alle iscrizioni ed alle note di trascrizione di atti costitutivi, traslativi o estintivi della proprietà o di altri diritti reali di godimento, nonché alle dichiarazioni di armatore, concernenti navi, galleggianti ed unità da diporto, o quote di essi”, il quale è stato redatto da parte del Ministero delle Finanze ed il quale è stato successivamente pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 268 del 15 novembre 1999;
- il decreto del Presidente della Repubblica n. 152 del 14 dicembre 2018, recante “Regolamento recante norme per l’attuazione del sistema telematico centrale della nautica da diporto”, il quale è stato successivamente pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 49 del 27 febbraio 2019.
Navi e unità da diporto: l’Agenzia delle Entrate comunica le modalità e i termini per l’invio delle comunicazioni all’anagrafe tributaria
Come abbiamo già accennato anche durante il corso del precedente paragrafo, in base a quanto è stato disposto dalle normative sopra richiamate, l’Agenzia delle Entrate ha specificato quelle che sono le modalità e i termini in merito all’invio dei dati necessari all’anagrafe tributaria da parte degli Uffici marittimi e degli Uffici della Motorizzazione Civile – Sezione Nautica.
Sono esclusi dall’obbligo di trasmissione all’anagrafe tributaria dei dati di cui all’art. 6, comma 1, lett. f), del decreto del Presidente della Repubblica n. 605 del 1973, le unità da diporto, dal momento che questi ultimi vengono acquisiti in maniera automatica da parte dell’amministrazione finanziaria, grazie all’apposito Archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN) gestito dal Dipartimento per la Mobilità Sostenibile del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT).
Tutti gli altri soggetti, invece, ovvero le navi maggiori e i galleggianti, hanno l’obbligo di inviare i dati all’anagrafe tributaria con modalità telematiche, tramite l’utilizzo dell’apposito servizio online Entratel o Fisconline, previa autenticazione mediante l’utilizzo delle proprie credenziali digitali SPID (Sistema Pubblico di Idoneità Digitale) almeno di livello 2, CIE (Carta di Identità Elettronica) o CNS (Carta Nazionale dei Servizi).
La trasmissione telematica delle dichiarazioni può avvenire attraverso i software di controllo che vengono messi a disposizione da parte dell’Agenzia delle Entrate stessa, anche tramite l’ausilio degli intermediari abilitati.
Per quanto riguarda quelli che sono i termini relativi all’invio delle comunicazioni all’anagrafe tributaria, infine, l’AdE specifica che queste ultime devono pervenire necessariamente entro il 30 aprile dell’anno successivo.
Mentre, per ciò che concerne i dati relativi al 2024, l’invio dei medesimi deve essere effettuato entro il termine ultimo del 30 giugno 2025.