È entrata in vigore la nuova riforma della riscossione delle cartelle esattoriali del 2024. Il decreto legislativo n. 110/2024 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7 agosto 2024. La misura introduce importanti novità in tema di riscossione dei debiti esattoriali, in perfetta sinergia con gli obiettivi della delega fiscale. Il governo italiano, attraverso l’emanazione di questo decreto, punta a migliorare l’efficienza della gestione dell’intero quadro della riscossione delle cartelle esattoriali. Pertanto, sono state semplificate e potenziate le procedure di recupero dei crediti. Vediamo insieme le principali novità.

Riforma Riscossione cartelle esattoriali 2024

Tante le novità in materia di riforma della riscossione introdotte dal decreto legislativo n. 110/2024, in vigore dall’8 agosto. Di seguito, le principali novità che vanno dalla pianificazione annuale fino alla responsabilità degli agenti di riscossione, racchiuse negli articoli 1-10.

Secondo quanto riportato da fiscooggi.it, è stata adottata una nuova pianificazione annuale delle attività legate alla riscossione dei crediti esattoriali, attraverso il raggruppamento dei crediti per codice fiscale. Si tratta di una pianificazione individuale e dettagliata che sarà adottata in collaborazione con la Conferenza Unificata.

Nuovi strumenti per l’efficienza del recupero crediti

Secondo quanto disposto nell’articolo 2, viene espressamente chiarito che sono presenti adempimenti a carico dell’agente della riscossione per le quote affidate dal 1° gennaio 2025, tra i quali:

  • il tempestivo tentativo di notifica della cartella di pagamento, che deve avvenire non oltre il nono mese successivo a quello di affidamento del carico oppure nel più ampio termine previsto dalle norme in materia di eventi eccezionali;
  • il tentativo di notificazione degli atti interruttivi della prescrizione del credito;
  • la gestione delle attività di recupero coattivo conformemente a quanto pianificato annualmente;
  • la trasmissione all’ente creditore dei flussi informativi telematici riguardanti lo stato delle procedure relative alle singole quote e le riscossioni effettuate nel mese precedente.

Negli articoli 3 e 4 sono racchiusi i punti salienti relativi alla procedura di “discarico” per i crediti inesigibili, che prevede la cancellazione automatica delle quote non riscosse entro cinque anni dall’affidamento. È possibile il discarico anticipato delle quote affidate dal 1° gennaio 2025, se sussistono diverse condizioni, tra cui:

  • chiusura del fallimento o della liquidazione giudiziale;
  • verifica, attraverso l’accesso all’Anagrafe tributaria (eseguita prima del discarico), dell’assenza di beni del debitore aggredibili (cosiddetto discarico anticipato per “nullatenenza” del debitore);
  • rilevata la mancanza di nuovi beni rispetto a quelli con riferimento ai quali, nel biennio precedente, le attività di recupero sono state esaurite con esito parzialmente o totalmente infruttuoso.

L’articolo 4 contiene le regole generali che comprendono i problemi economici del contribuente con l’attivazione di specifiche procedure per recuperare il recupero dei crediti, le quali prevedono anche un posticipo dell’azione di annullamento del debito. Una condizione possibile in presenza di un accordo formale tra debitore e creditori.

Nell’articolo 5 sono contenute le indicazioni che comprendono i crediti fino all’atto della prescrizione, con le specifiche di alcune opzioni per il recupero del credito:

  • gestire direttamente la riscossione coattiva;
  • affidare il recupero in concessione a soggetti privati individuati mediante procedura di evidenza pubblica;
  • riaffidare il carico per due anni all’Agenzia delle entrate-Riscossione mediante adesione alle condizioni di servizio rese disponibili da quest’ultima sul suo sito istituzionale.

Digitalizzazione e integrazione: le nuove frontiere della riscossione

Secondo quanto previsto dall’articolo 11, viene promossa una maggiore integrazione logistica tra l’Agenzia delle Entrate e l’Agenzia delle Entrate-Riscossione, favorendo l’uso condiviso degli spazi, inclusi gli immobili demaniali.

In tema di impugnabilità dell’estratto di ruolo (articolo 12), si precisa che l’estratto di ruolo resta non impugnabile. Tuttavia, vengono introdotte nuove condizioni in cui il contribuente può contestare il ruolo o la cartella di pagamento.

Per quanto riguarda le nuove dilazioni di pagamento per contribuenti in difficoltà, si applicano le disposizioni normative contenute nell’articolo 13.

Nelle quali si prevede la modifica della disciplina della rateizzazione per i contribuenti in difficoltà, permettendo dilazioni fino a 120 rate mensili in base all’importo e alla data di presentazione della richiesta. La valutazione della difficoltà finanziaria sarà basata su parametri come l’ISEE per le persone fisiche e indici di liquidità per altri soggetti.

Per i debiti di importo inferiore o pari a 120.000 euro, è possibile una rateazione del debito fino a un massimo di:

  • 84 rate mensili, per le richieste presentate negli anni 2025 e 2026;
  • 96 rate mensili, per le richieste presentate negli anni 2027 e 2028;
  • 108 rate mensili, per le richieste presentate a decorrere dal 1° gennaio 2029.

Per le somme di importo superiore a 120.000 euro, la ripartizione va:

  • da 85 a un massimo di 120 rate mensili, per le richieste presentate negli anni 2025 e 2026;
  • da 97 a un massimo di 120 rate mensili, per le richieste presentate negli anni 2027 e 2028;
  • da 109 a un massimo di 120 rate mensili, per le richieste presentate a decorrere dal 1° gennaio 2029.

Riforma Riscossione cartelle esattoriali 2024: nuovi strumenti per l’efficienza del recupero crediti

Nell’articolo 14, si prevede un’estensione della normativa per l’accertamento esecutivo, di cui all’articolo 29 del decreto-legge n. 78/2010, a specifiche categorie di atti impositivi emessi dall’Agenzia delle entrate, ossia:

  • atti di recupero dei crediti non spettanti o inesistenti utilizzati, in tutto o in parte, in compensazione
  • avvisi e atti inerenti al recupero di tasse, imposte e importi non versati, compresi quelli relativi a contributi e agevolazioni fiscali indebitamente percepiti o fruiti, ovvero a cessioni di crediti di imposta
  • atti di irrogazione delle sanzioni
  • avvisi di rettifica e liquidazione ai fini dell’imposta di registro e delle imposte sulle successioni e donazioni
  • avvisi di accertamento e liquidazione nei casi di omessa presentazione della dichiarazione di successione
  • avvisi di rettifica e liquidazione in materia di imposte sulle assicurazioni
  • avvisi di liquidazione dell’imposta e irrogazione delle sanzioni per i casi di omesso, insufficiente o tardivo versamento e tardiva presentazione delle relative dichiarazioni, nonché per i casi di decadenza dalle agevolazioni dei seguenti tributi:
  • imposta di registro
  • imposte ipotecaria e catastale
  • imposta sulle successioni e donazioni
  • imposta sostitutiva sui finanziamenti
  • imposta di bollo
  • atti di accertamento per omesso, insufficiente o tardivo versamento delle tasse automobilistiche e addizionali erariali della tassa automobilistica e irrogazione delle relative sanzioni.