L’indennità di malattia per i lavoratori marittimi ha subito una significativa revisione con l’introduzione della Legge di Bilancio 2024, che ha modificato le modalità di calcolo e l’ammontare delle prestazioni. Andiamo a vedere quali sono le nuove disposizioni e delle relative istruzioni operative fornite dall’INPS, fondamentali per comprendere il corretto calcolo della retribuzione teorica e della liquidazione delle indennità.

Indennità di malattia per lavoratori marittimi: le modifiche legislative della Legge di Bilancio 2024

L’articolo 1, comma 156, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, ha apportato modifiche agli articoli 6 e 10 del regio decreto-legge 23 settembre 1937, n. 1918, regolando il calcolo dell’indennità giornaliera di malattia per la gente di mare. A partire dal 1° gennaio 2024, l’indennità è fissata al 60% della retribuzione media globale giornaliera, calcolata sul mese antecedente l’evento morboso. Questo cambiamento è finalizzato a garantire che i lavoratori marittimi ricevano un compenso equo durante i periodi di malattia, riflettendo la loro retribuzione effettiva.

Indennità di malattia per lavoratori marittimi: retribuzione teorica e flusso Uniemens, linee guida operative

Per determinare l’indennità di malattia, la retribuzione teorica è calcolata sulla base del flusso Uniemens del mese precedente l’evento morboso. Questo dato è essenziale poiché rappresenta la retribuzione teorica, ovvero la retribuzione che il lavoratore avrebbe percepito se avesse lavorato durante quel periodo. La circolare n. 55 del 4 aprile 2024 e il messaggio n. 2022 del 29 maggio 2024 hanno chiarito che la retribuzione teorica non deve includere voci retributive che il datore di lavoro ha comunque erogato nonostante l’assenza per malattia.

In assenza di flussi Uniemens, le Strutture territoriali dell’INPS devono procedere con la liquidazione provvisoria delle prestazioni, utilizzando i minimi contrattuali di categoria come base di calcolo. Questo approccio vuole assicurare che i lavoratori marittimi ricevano comunque un’indennità di malattia, anche in mancanza di dati completi, pur mantenendo un meccanismo di revisione una volta che i dati corretti siano disponibili.

Questa procedura provvisoria rimane in vigore fino a quando i dati non vengano corretti nel flusso Uniemens, garantendo così che l’importo finale dell’indennità sia accurato.

Le Strutture territoriali devono anche inviare segnalazioni ai datori di lavoro in caso di discrepanze, richiedendo la rettifica dei dati retributivi nel rispetto delle normative. Questo processo non solo corregge eventuali errori, ma aiuta anche a prevenire future incongruenze nella determinazione delle prestazioni di malattia.

Retribuzione teorica e imponibile contributivo: differenze e correzioni

Un aspetto critico emerso riguarda i casi in cui la retribuzione teorica esposta nel flusso Uniemens supera l’imponibile contributivo. Questa discrepanza può causare errori nel calcolo dell’indennità. Per prevenire tali situazioni, l’INPS ha stabilito che, quando la retribuzione teorica è maggiore dell’imponibile, l’indennità di malattia deve essere provvisoriamente liquidata sulla base della retribuzione teorica più bassa tra quelle esposte nei mesi precedenti. Questa misura cautelativa garantisce che l’importo dell’indennità sia congruo e conforme alle normative vigenti.

L’INPS sottolinea l’importanza di segnalare immediatamente tali discrepanze al datore di lavoro, richiedendo la correzione dei dati retributivi nel flusso Uniemens del mese di riferimento.

Applicazione delle disposizioni fiscali e contributive

Il calcolo della retribuzione teorica ai fini dell’indennità di malattia non può prescindere dalle disposizioni fiscali e contributive vigenti. Ai sensi dell’articolo 6 del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314, i redditi da lavoro dipendente ai fini contributivi sono determinati in base ai redditi maturati nel periodo di riferimento, considerando le voci di reddito al lordo. Tuttavia, alcune eccezioni si applicano per le gratificazioni annuali, i premi di produzione e i conguagli retributivi retroattivi, che vengono assoggettati a contribuzione nel mese di corresponsione.

Questo significa che la retribuzione teorica considerata per il calcolo dell’indennità di malattia deve riflettere esclusivamente le voci retributive maturate durante il mese antecedente l’evento morboso, escludendo eventuali gratifiche o premi non direttamente correlati all’attività lavorativa ordinaria.