Cosa fare in caso di sospensione del pagamento dell’Assegno di inclusione (Adi) per mancata sottoscrizione del Patto di servizio personalizzato entro i termini di scadenza previsti? Il quesito riguarda la sospensione dell’indennità che ha preso il posto del Reddito di cittadinanza per la mancata osservanza di alcuni obblighi necessari a mantenere il sostegno.

Può capitare di aver sottoscritto il Patto di attivazione digitale (Pad) individuale – indispensabile per ottenere l’Assegno di inclusione – sul Sistema Informativo per l’Inclusione Sociale e Lavorativa (Siisl) e il Patto di servizio con i Centri per l’impiego, ma sul Siisl la pratica risulti ancora sospesa. Nella maggior parte di questi casi non è necessario preoccuparsi se sono stati fatti tutti i passaggi previsti dal ministero del Lavoro e delle Politiche sociali. Ci si deve allarmare della sospensione o, addirittura, della decadenza del pagamento dell’Adi nel caso di mancato rispetto di alcuni adempimenti.

Sospensione pagamento Assegno di inclusione (Adi) 2024 per mancata sottoscrizione Patto di servizio: come verificarlo?

Il ministero del Lavoro e delle Politiche sociali è intervenuto per fornire delle indicazioni su cosa fare in caso di sospensione del pagamento dell’Assegno di inclusione (Adi) per mancata sottoscrizione del Patto di servizio con i Centri per l’impiego (Cpi). La prima avvertenza del ministero è quella di attendere qualche giorno per la lavorazione della pratica e per l’allineamento dei sistemi informatici.

Potrebbe occorrere un po’ di tempo affinché avvenga l’aggiornamento delle informazione del percettore dell’Assegno di inclusione nella propria pagina della piattaforma di Sistema Informativo per l’Inclusione Sociale e Lavorativa (Siisl).

Perché viene sospeso il pagamento dell’Assegno di inclusione (Adi)?

L’attesa di qualche giorno per l’aggiornamento del sistema è particolarmente auspicato dal ministero del Lavoro il quale informa che, nel caso in cui gli adempimenti siano stati effettuati nei termini previsti, non avverrà la sospensione del pagamento dell’Assegno di inclusione.

Più precisamente, se i componenti della famiglia che risultino attivabili al lavoro hanno già provveduto, dopo l’accoglimento della domanda di assegno di inclusione, a sottoscrivere il Patto di attivazione digitale (Pad) sul portale Sistema Informativo per l’Inclusione Sociale e Lavorativa (Siisl) e a sottoscrivere (o ad aggiornare) il Patto di servizio personalizzato (Psp) presso un Centro per l’impiego, la segnalazione sul Siisl dovrà essere solo aggiornata e non occorrerà la sospensione del pagamento dell’Adi.

Nel caso in cui fosse già intervenuta la sospensione del pagamento, lo stesso verrà ripristinato con il versamento anche delle mensilità non erogate.

Come non incorrere nella sospensione dell’Adi?

Le indicazioni del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali per non incorrere nella sospensione del pagamento dell’Assegno di inclusione (Adi) per inadempimento circa alcuni passaggi dei soggetti attivabili a lavoro, comprendono quattro passaggi che consentono di rispettare i termini della misura. Nel dettaglia, occorre che:

  • ciascun componente attivabile al lavoro, insieme al nucleo familiare, proceda a definire e a sottoscrivere con i servizi sociali il Patto per l’inclusione sociale (Pais);
  • in parallelo, occorre compilare il curriculum vitae e sottoscrivere il Patto di attivazione digitale individuale sul Sistema Informativo per l’Inclusione Sociale e Lavorativa (Siisl);
  • dopo aver sottoscritto il Patto per l’attivazione digitale (Pad), gli interessati devono interfacciarsi con i Centri per l’impiego (Cpi) e, nel termine di 60 giorni dalla valutazione circa la possibilità di essere attivati sul lavoro, sottoscrivere il Patto di servizio personalizzato (Psp) o rinnovarlo nel caso in cui se ne possegga già uno in corso;
  • incontrare i servizi per il lavoro entro i 90 giorni dall’incontro precedente per aggiornare la propria posizione.

Quando la decadenza, oltre alla sospensione, del pagamento Adi?

Intercorre la sospensione del pagamento dell’Adi nel caso in cui il Patto di servizio personalizzato (PSP) non venga sottoscritto nei tempi previsti (90 giorni) o non avvenga l’incontro. La sospensione del pagamento dell’Assegno di inclusione opera a partire dal mese susseguente.

Infine, nel caso in cui il beneficiario sia convocato dai Centri per l’impiego o dai servizi sociali o per la sottoscrizione del Patto di servizio personalizzato (PSP) e non si presenta, avviene la decadenza dal beneficio per tutto il nucleo familiare.