Contributi ENPAIA: con la pubblicazione della risoluzione n. 43/E del 30 luglio 2024 da parte dell’Agenzia delle Entrate, l’amministrazione finanziaria stessa ha fornito le istruzioni per ciò che concerne la compilazione del modello di pagamento F24 ai fini del versamento dei contributi previdenziali e assistenziali che devono essere versati da parte dei soggetti che sono iscritti all’Ente Nazionale di Previdenza per gli Addetti e per gli Impiegati in Agricoltura (ENPAIA) – Gestione Separata Agrotecnici.

La suddetta risoluzione dell’AdE, in particolare, che è stata redatta dalla Divisione ServiziDirezione Centrale Servizi Istituzionali e di Riscossione, fa riferimento alle seguenti disposizioni legislative:

  • il decreto del 10 gennaio 2014, recante “Applicazione del sistema dei versamenti unitari e della compensazione agli Enti previdenziali, di cui ai decreti legislativi n. 509/1994 e n. 103/1996, ai sensi dell’articolo 28 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241”, il quale è stato redatto da parte del Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF), di concerto con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (MLPS), ed il quale è stato successivamente pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 16 del 21 gennaio 2014;
  • la convenzione del 19 aprile 2014, che è stata stipulata tra l’Agenzia delle Entrate e l’ENPAIA.
  • la nota dell’11 luglio 2024, pubblicata dall’ENPAIA.

Contributi ENPAIA: le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate per il versamento tramite modello F24

Come abbiamo già accennato anche durante il corso del precedente paragrafo, l’Agenzia delle Entrate ha fornito le istruzioni in merito alla compilazione del modello F24 per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali che sono dovuti da parte degli iscritti all’Ente Nazionale di Previdenza per gli Addetti e per gli Impiegati in Agricoltura (ENPAIA).

Questa necessità, nello specifico, è scaturita principalmente dopo che sono giunte delle specifiche richieste direttamente da parte dell’ENPAIA stesso per quanto riguarda l’istituzione delle causali contributo ai fini del versamento delle somme di denaro in questione.

Pertanto, dando attuazione a quanto è stato stabilito dalla convenzione stipulata tra l’Agenzia delle Entrate e l’ENPAIA in data 19 aprile 2014, l’amministrazione finanziaria stessa ha ritenuto opportuno comunicare che i lavoratori interessati, che operano nel settore dell’agricoltura, devono inserire le seguenti causali contributo nel modello di pagamento F24:

  • la causale contributo E130, la quale si riferisce al pagamento dell’acconto e del saldo dei contributi annuali che sono dovuti da parte dei soggetti che sono iscritti all’ENPAIA;
  • la causale contributo E131, la quale si riferisce al riscatto dei periodi contributivi da parte dei soggetti che sono iscritti all’ENPAIA;
  • la causale contributo E132, la quale si riferisce alla ricostruzione dei periodi contributivi anteriori al 1° gennaio 1996 da parte dei soggetti che sono iscritti all’ENPAIA;
  • la causale contributo E133, la quale si riferisce al pagamento degli importi che sono dovuti per gli estratti conti annuali da parte dei soggetti che sono iscritti all’ENPAIA;
  • la causale contributo E134, la quale si riferisce al pagamento di versamenti generici da parte dei soggetti che sono iscritti all’ENPAIA.

Come compilare il modello F24?

Le causali contributo sopra richiamati, che sono state messe a disposizione da parte dell’AdE e dei quali abbiamo già parlato in maniera approfondita durante il corso del precedente paragrafo, devono essere inserite all’interno dell’apposito campo denominato “causale contributo”, presente nel secondo riquadro della sezione “Altri enti previdenziali e assicurativi” del modello F24, indicando le somme dovute nella colonna “importi a debito versati”.

Dopodiché:

  • nel campo “codice ente” deve essere indicato il codice “0014”;
  • nel campo “codice sede” non deve essere indicato nulla;
  • nel campo “codice posizione” non deve essere indicato nulla;
  • nel campo “rateazione” non deve essere indicato nulla;
  • nel campo “periodo di riferimento: da mm/aaaa a mm/aaaa” deve essere indicato il periodo contributivo per il quale si esegue il versamento;
  • nel campo “importi a credito compensati” non deve essere indicato nulla.