Come acquistare una casa col bonus ristrutturazione e detrarre il 50% del 25% del prezzo nella dichiarazione dei redditi? Il quesito riguarda i contribuenti che abbiano comprato un’abitazione inserita in un fabbricato oggetto, per intero, di interventi di ristrutturazione, di risanamento conservativo o di restauro. Per i rogiti stipulati fino al 31 dicembre 2024, la detrazione spettante è pari al 50% calcolata sul 25% del prezzo di acquisto dell’immobile, entro un plafond massimo di 96.000 euro sul quale calcolare lo sconto fiscale. I rogiti firmati dal 2025 beneficeranno del 36% di detrazione su un massimale di 48.000 euro.

Per un contribuente che abbia comprato l’immobile nel 2023, la prima dichiarazione dei redditi utile sulla quale applicare la detrazione fiscale è quella del 2024. La data alla quale fare attenzione è quella nella quale l’impresa che abbia eseguito gli interventi di ristrutturazione comunichi la chiusura dei lavori. Tale comunicazione può essere fatta anche con una comunicazione al Comune mediante Posta elettronica certificata (Pec).

Acquistare casa col bonus ristrutturazione, si può detrarre il 50% in caso di lavori?

Chi acquista un’unità immobiliare inserita nel fabbricato oggetto di intervento di ristrutturazione, può applicare la detrazione fiscale del 50% per rogiti firmati fino al 31 dicembre 2024. Affinché si possa applicare il bonus ristrutturazione, è necessario che l’acquisto della casa sia avvenuto direttamente dall’impresa costruttrice o che abbia restaurato l’immobile stesso, o dalla cooperativa incaricata dei lavori di ristrutturazione.

Inoltre, i lavori devono riguardare l’intero immobile nel quale sia inserita l’unità immobiliare. Infine, si ricorda che non deve trattarsi di semplici manutenzioni ordinarie o straordinarie, ma di interventi di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia o di restauro.

Indispensabile è sapere in quale data siano terminati i lavori per calcolare i 18 mesi utili, a partire da questa data, entro la quale si possa vendere (e acquistare) l’immobile con possibilità di detrazione fiscale.

Come calcolare quanto spetta di detrazione fiscale per chi compri una casa oggetto di interventi?

Il calcolo di quanto spetti ai fini della detrazione fiscale nelle dieci dichiarazione dei redditi successive alla data di chiusura dei lavori a favore degli acquirenti di case oggetto di interventi di ristrutturazione, consente lo sconto del 50% su un forfettario del 25% del corrispettivo di acquisto dell’immobile, nel limite massimo di 96.000 euro. La detrazione fiscale è riconosciuta al solo acquirente e non anche all’impresa costruttrice.

Tuttavia, per fruire della detrazione fiscale occorre che i lavori di ristrutturazione sull’immobile siano ultimati. Per determinare il periodo di imposta a partire dal quale procedere con la detrazione è necessario tener presente della chiusura dei lavori.

Esempio di acquisto di casa oggetto di lavori di ristrutturazione

Ad esempio, se i lavori sono stati chiusi a novembre 2023 su un fabbricato in cui un’unità immobiliare sia stata acquistata da un compratore ad agosto 2023, la detrazione fiscale si può applicare a partire dall’anno di imposta nel quale tali interventi siano stati ultimati.

Pertanto, l’anno di imposta è quello del 2023 e il contribuente può far valere la detrazione della prima rata di quanto spettante dal calcolo sopra illustrato nella dichiarazione dei redditi del 2024. Si indica, in tal caso, l’anno di sostenimento della spesa come quello di conclusione degli interventi. Le rate da detrarre sono in tutto dieci (dal 2024 al 2033).

Acquistare casa, ecco dove trovare i chiarimenti Agenzia delle entrate sul bonus ristrutturazione

La detrazione fiscale sulle spese di ristrutturazione dell’immobile acquistato fa riferimento a quanto prevede il comma 3, dell’articolo 16 bis, del decreto del Presidente della Repubblica numero 917 del 1986 (Testo unico imposte sui redditi) e dal comma 37, dell’articolo 1, della legge 234 del 2021.

Ulteriori chiarimenti sull’applicazione della detrazione fiscale sono arrivati anche dall’Agenzia delle entrate con le circolari 29/E del 2013, 7/E del 2018, 13/E del 2019, 7/E del 2021 e 17/E del 2023.