La definizione agevolata delle controversie tributarie è uno strumento legislativo introdotto dalla Legge di Bilancio 2023 per risolvere le vertenze fiscali pendenti in modo più semplice e vantaggioso per i contribuenti. Su questo tema, l’Agenzia delle Entrate ha fornito una recente risposta a una istanza, con particolare focus sulle modalità di versamento rateale e sul calcolo degli interessi.

Definizione agevolata controversie tributarie: il quesito

ALFA S.p.A. ha presentato una domanda di accesso alla definizione agevolata delle controversie tributarie durante il periodo di vigenza della Legge di Bilancio 2023. La società ha scelto l’opzione del versamento rateale delle somme dovute e ha versato le rate nei termini prescritti. Tuttavia, un dubbio interpretativo è sorto a seguito dell’abbassamento del tasso di interesse legale dal 5% al 2,5%, come stabilito dal Decreto del MEF del 29 novembre 2023, in vigore dal 1° gennaio 2024. La questione riguarda l’applicabilità del nuovo tasso di interesse del 2,5% alle rate dovute a partire dal 2024, nonostante la domanda di definizione sia stata presentata e la prima rata versata nel 2023.

L’istante ritiene corretto applicare il tasso di interesse del 2,5% sulle rate dovute dal 1° gennaio 2024. Inoltre, ALFA S.p.A. ritiene di aver maturato il diritto al rimborso delle somme versate in eccesso nel 2024, in quanto calcolate al tasso precedente del 5%.

Definizione agevolata controversie tributarie: spetta rimborso interessi dopo modifiche 2024? Come funziona

La legge 29 dicembre 2022, n. 197, regola la definizione agevolata delle controversie tributarie. Secondo la circolare n. 2/E del 2023, la definizione agevolata consente di risolvere le controversie tributarie pendenti alla data del 1° gennaio 2023 attraverso il pagamento di un importo determinato in base al valore della controversia e allo stato del giudizio. La definizione si perfeziona con la presentazione di una domanda e il pagamento dell’importo dovuto entro il 30 giugno 2023. Per importi superiori a 1.000 euro, è ammesso il pagamento rateale in un massimo di 20 rate trimestrali di pari importo, con interessi legali calcolati dalla data del versamento della prima rata.

Secondo l’articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, il tasso di interesse legale applicabile è quello vigente alla data di perfezionamento dell’atto di accertamento con adesione. Questo principio è stato ribadito dalla circolare n. 28/E del 21 giugno 2011, che specifica che il tasso rimane costante anche se i versamenti delle rate si protraggono negli anni successivi.

Questo significa che il tasso di interesse legale applicabile alle rate successive è quello vigente alla data di perfezionamento della definizione agevolata, ovvero il 5% per le domande presentate e perfezionate nel 2023.

Le conclusioni dell’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia delle Entrate conclude che gli interessi dovuti per il versamento delle rate successive alla prima devono essere calcolati al tasso legale applicabile alla data di perfezionamento della definizione agevolata. Pertanto, per ALFA S.p.A., il tasso di interesse da applicare alle rate successive è il 5%, anche se il tasso legale è stato ridotto al 2,5% a partire dal 1° gennaio 2024.

In sintesi

La definizione agevolata delle controversie tributarie, introdotta dalla Legge di Bilancio 2023, semplifica la risoluzione delle dispute fiscali. ALFA S.p.A. ha optato per il versamento rateale, ma ha sollevato un dubbio riguardo l’applicazione del nuovo tasso di interesse legale del 2,5%, in vigore dal 1° gennaio 2024, rispetto al tasso del 5% vigente nel 2023. L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il tasso di interesse applicabile è quello vigente alla data di perfezionamento della definizione agevolata. Pertanto, ALFA S.p.A. deve continuare ad applicare il tasso del 5% alle rate successive.