È stato concesso più tempo per il pagamento della prossima tranche della definizione agevolata, che copre tutti i carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022. Infatti, il termine per il pagamento della quinta rata della “rottamazione-quater” è stato prorogato. Inizialmente fissato al 31 luglio, il termine è ora spostato al 15 settembre.
Agenzia delle Entrate, proroga quinta rata rottamazione quater
Questa proroga è stata annunciata con l’ultimo decreto attuativo della riforma fiscale, approvato dal Consiglio dei ministri il 26 luglio. Fonti governative hanno riferito che il Cdm ha approvato definitivamente il decreto legislativo contenente “disposizioni integrative e correttive in materia di regime di adempimento collaborativo, razionalizzazione e semplificazione degli adempimenti tributari e concordato preventivo biennale”, il cui sesto articolo “differisce al 15 settembre 2024 il termine di pagamento della rata della rottamazione-quater con scadenza al 31 luglio 2024″. Ma quali sono i debiti agevolabili? E come pagarli?
Vantaggi della proroga
Grazie alla proroga, i contribuenti hanno tempo fino al 20 settembre per effettuare il pagamento, approfittando dei cinque giorni di tolleranza previsti per il versamento, senza incorrere in sanzioni o maggiorazioni e senza che il ritardo comporti la decadenza della procedura di regolarizzazione.
Le cartelle interessate
Lo slittamento della rata riguarda i contribuenti che hanno deciso di aderire alla definizione agevolata dei carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, la cosiddetta rottamazione-quater.
Vantaggi per i contribuenti
Per chi ha conti non in ordine, la rottamazione-quater rappresenta un’opportunità vantaggiosa: prevede la possibilità di pagare solo le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso spese per le procedure esecutive e per i diritti di notifica. Non sono invece da versare le somme dovute a titolo di interessi iscritti a ruolo, sanzioni, interessi di mora e aggio.
La situazione è leggermente diversa per i debiti relativi a sanzioni per violazioni del Codice della strada e altre sanzioni amministrative (non relative a violazioni tributarie o obblighi contributivi e previdenziali). In questi casi, l’accesso alla misura agevolativa prevede che non sono da corrispondere le somme dovute a titolo di interessi, compresi quelli di cui all’art. 27, sesto comma, della Legge n. 689/1981 (cosiddette “maggiorazioni”), quelli di mora di cui all’art. 30, comma 1, del DPR n. 602/1973 e di rateizzazione, nonché le somme dovute a titolo di aggio.
I Debiti Agevolati
La rottamazione-quater comprende tutti i carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022. Sono inclusi:
- Cartelle non ancora notificate;
- Carichi oggetto di rateizzazione o sospensione;
- Carichi già sottoposti a precedenti misure agevolative (come “Rottamazione” o “Saldo e Stralcio”), anche se decaduti per mancato o insufficiente pagamento di una rata del piano precedente.
I Debiti Non Agevolabili
Non sono inclusi nella rottamazione-quater, oltre ai carichi affidati all’Agente della riscossione prima del 1° gennaio 2000 e dopo il 30 giugno 2022, i seguenti:
- Somme dovute a titolo di recupero degli aiuti di Stato;
- Crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti;
- Multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;
- “Risorse proprie tradizionali” dell’Unione Europea e l’IVA riscossa all’importazione;
- Somme affidate dagli enti della fiscalità locale e/o territoriale per la riscossione tramite avvisi di pagamento.
Le Scadenze
Per aderire alla rottamazione, era possibile suddividere il pagamento delle somme dovute in un massimo di 18 rate (5 anni), con le prime due da versare nel 2023. Le altre rate devono essere saldate il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio (ora posticipato a settembre) e il 30 novembre di ciascun anno a partire dal 2024. In caso di mancato pagamento, pagamento tardivo o parziale, si perdono i benefici della misura e i versamenti effettuati saranno considerati come acconto sulle somme dovute.
L’Importo delle Rate
Una copia della Comunicazione delle somme dovute, contenente il piano di pagamento e i moduli, è disponibile nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione. Può essere richiesta anche senza credenziali, compilando un modulo dedicato e allegando i documenti di riconoscimento. Le prime due rate dovevano essere pari al 10% delle somme complessivamente dovute a titolo di Definizione agevolata, mentre le restanti rate saranno di pari importo. Dal 1° novembre 2023 si applicheranno interessi al tasso del 2% annuo.
Modalità di Pagamento
Per pagare i moduli allegati alla Comunicazione, si può utilizzare il servizio “Paga online” sul sito dell’Agenzia, oppure i canali telematici delle banche, di Poste Italiane e di altri operatori aderenti. È anche possibile richiedere la domiciliazione bancaria o pagare presso banche, Poste, ricevitorie e tabaccai utilizzando i moduli di pagamento allegati alla “Comunicazione delle somme dovute”. Gli sportelli del Fisco sono disponibili su appuntamento.