Capital gain: con la pubblicazione della circolare n. 17/E del 29 luglio 2024 da parte dell’Agenzia delle Entrate, l’amministrazione finanziaria stessa ha fornito le istruzioni per ciò che concerne le recenti modifiche che sono state apportate da parte della Legge di Bilancio 2024 in materia di tassazione delle plusvalenze da cessione di partecipazioni qualificate che vengono realizzate dalle società e dagli enti commerciali non residenti.
La suddetta circolare dell’AdE, in particolare, che è stata redatta dalla Direzione Centrale Coordinamento Normativo, fa riferimento alle seguenti disposizioni legislative:
- il decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 22 dicembre 1986 (c.d. Testo unico delle imposte sui redditi – TUIR), il quale è stato successivamente pubblicato all’interno del Supplemento Ordinario n. 126 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 302 del 31 dicembre 1986;
- l’art. 5 del decreto legislativo n. 461 del 21 novembre 1997, recante “Riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale e dei redditi diversi, a norma dell’articolo 3, comma 160, della legge 23 dicembre 1996, n. 662”, il quale è stato successivamente pubblicato all’interno del Supplemento Ordinario n. 2 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 2 del 3 gennaio 1998;
- l’art. 10 bis della legge n. 212 del 27 luglio 2000 (c.d. Statuto dei diritti del contribuente), la quale è stata successivamente pubblicata all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 177 del 31 luglio 2000;
- l’art. 4 della legge n. 80 del 7 aprile 2003, recante “Delega al Governo per la riforma del sistema fiscale statale”, la quale è stata successivamente pubblicata all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 91 del 18 aprile 2003;
- la Direttiva n. 2013/34/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 relativa ai bilanci d’esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante “Modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio”.
- l’art. 1, comma 1000, lett. a), della legge n. 205 del 27 dicembre 2017 (c.d. Legge di Bilancio 2018), recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020”, la quale è stata successivamente pubblicata all’interno del Supplemento Ordinario n. 62 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 302 del 29 dicembre 2017;
- l’art. 2 del decreto del 10 gennaio 2018, recante “Estensione dell’ambito di applicazione dell’articolo 60-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, ai sensi dell’articolo 1, comma 4-quinquies, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96”, il quale è stato redatto da parte del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 10 gennaio 2018 ed il quale è stato successivamente pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 18 del 23 gennaio 2018;
- l’art. 1, comma 59, della legge n. 213 del 30 dicembre 2023 (c.d. Legge di Bilancio 2024), recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026”, la quale è stata pubblicata all’interno del Supplemento Ordinario n. 40 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 303 del 30 dicembre 2023.
la circolare in oggetto, inoltre, si riferisce anche a quanto è stato disposto in precedenza sempre da parte dell’amministrazione finanziaria stessa mediante la pubblicazione all’interno del proprio sito web ufficiale delle circolari n. 36/E del 4 agosto 2004 e n. 7/E del 29 marzo 2013.
Capital gain: istruzioni dell’Agenzia delle Entrate sulle novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2024 sulla tassazione delle plusvalenze
Come abbiamo già accennato anche durante il corso del precedente paragrafo, in base a quanto viene previsto dal comma 2 bis dell’art. 68 del TUIR sono state introdotte delle novità in merito alla tassazione delle plusvalenze da cessione di partecipazioni qualificate, stabilendo un apposito regime fiscale agevolato per le società e gli enti commerciali, residenti in uno Stato dell’Unione Europea e privi di una stabile organizzazione in Italia, che effettuano delle plusvalenze in seguito ad una cessione di partecipazioni qualificate fiscalmente rilevanti nel nostro Paese.
Per godere di questo specifico beneficio tali società ed enti, in particolare, devono:
- essere soggetti ad un’imposta sul reddito;
- avere una forma giuridica equivalente a quella delle società italiane.