L’articolo 12, comma 12-undecies, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, ha portato significative modifiche riguardanti la gestione della posizione assicurativa per i dipendenti pubblici. Con l’abrogazione di specifiche normative precedenti, sono stati definiti nuovi criteri per la costituzione della posizione assicurativa presso il Fondo pensioni lavoratori dipendenti (FPLD) dell’Assicurazione generale obbligatoria (AGO).
Gestione dipendenti pubblici: abrogazione delle normative precedenti
Con l’entrata in vigore del decreto-legge n. 78 del 2010, sono state abrogate alcune leggi fondamentali che regolavano la costituzione della posizione assicurativa per i dipendenti pubblici. Tra queste, la legge 2 aprile 1958, n. 322, l’articolo 124 del D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, e l’articolo 40 della legge 22 novembre 1962, n. 1646. Questo cambiamento ha eliminato la possibilità per gli iscritti alle Casse della Gestione dipendenti pubblici, cessati dal servizio dopo il 30 luglio 2010 senza diritto a pensione, di costituire posizioni assicurative nel FPLD senza oneri aggiuntivi.
Gestione dipendenti pubblici: presentazione delle domande post-abrogazione
A seguito dell’abrogazione, l’INPDAP ha chiarito con la nota operativa n. 56 del 22 dicembre 2010 che gli assicurati cessati senza diritto a pensione possono ancora presentare domande di riscatto, ricongiunzione, computo dei servizi e accredito figurativo oltre i termini decadenziali previsti. I termini per la presentazione di tali istanze sono:
- Riscatto e computo di periodi o servizi: entro 90 giorni dalla cessazione dal servizio.
- Ricongiunzione dei periodi assicurativi: entro l’ultimo giorno di servizio.
- Accredito figurativo per maternità al di fuori del rapporto di lavoro: entro l’ultimo giorno di servizio.
- Computo dei servizi e riscatto per iscritti alla Gestione Separata: almeno due anni prima della risoluzione del rapporto di lavoro per limiti d’età.
- Riconoscimento del servizio militare di leva: entro 90 giorni dalla cessazione dal servizio.
Assicurati cessati senza diritto a pensione prima del 31 luglio 2010: gestione separata dei trattamenti pensionistici
Per gli assicurati alla Gestione separata dei trattamenti pensionistici ai dipendenti dello Stato (CTPS) cessati prima del 31 luglio 2010 senza diritto a pensione, continua ad applicarsi la costituzione d’ufficio della posizione assicurativa presso il FPLD dell’AGO. Questo avviene automaticamente con la cessazione del rapporto di lavoro, senza necessità di una richiesta esplicita da parte dell’interessato. Tuttavia, questa costituzione preclude la possibilità di presentare successive domande di riscatto, ricongiunzione, computo dei servizi e accredito figurativo, salvo quelle presentate entro i termini previsti.
Facoltà di pensione anticipata
Gli assicurati cessati prima del 31 luglio 2010, con almeno 20 anni di contributi alla data di cessazione, possono presentare istanza di pensione anticipata mediante il cumulo dei periodi assicurativi, come previsto dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228.
Casse pensioni dipendenti enti locali, sanitari, insegnanti e ufficiali giudiziari
Per gli assicurati alla Cassa pensioni dipendenti enti locali (CPDEL), alla Cassa pensioni sanitari (CPS), alla Cassa pensioni insegnanti (CPI) e alla Cassa pensioni ufficiali giudiziari (CPUG) cessati prima del 31 luglio 2010 senza diritto a pensione, la costituzione della posizione assicurativa presso il FPLD dell’AGO è possibile solo su domanda esplicita degli interessati. In mancanza di tale domanda, non è consentito presentare richieste di riscatto, ricongiunzione, computo dei servizi o accredito figurativo oltre i termini decadenziali specificati.
Chiarimenti operativi e applicazione territoriale
L’INPS ha fornito ulteriori chiarimenti per garantire un’applicazione uniforme delle norme sul territorio. Gli assicurati cessati prima del 31 luglio 2010 devono fare riferimento alle disposizioni transitorie e ai termini specifici per la presentazione delle domande di costituzione della posizione assicurativa. Le richieste di chiarimenti inviate dalle strutture territoriali sono trattate in conformità con le indicazioni condivise con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
Ricongiunzione dei periodi assicurativi: quando può essere fatta
La ricongiunzione dei periodi assicurativi può essere effettuata nei seguenti casi:
- Iscrizione in atto nella gestione previdenziale destinataria dei contributi.
- Assenza di iscrizione in atto, ma con almeno otto anni di contribuzione effettiva nella forma di previdenza in cui avviene la ricongiunzione.
Per gli iscritti a CPDEL, CPS, CPI e CPUG, l’articolo 9 della legge n. 274/1991 non è stato abrogato. Questo articolo prevede la possibilità di ricongiunzione dei periodi assicurativi per i dipendenti pubblici già iscritti da almeno otto anni, che passano a dipendere da enti privati non iscritti alle casse pensionistiche.
L’articolo 1, comma 1, della legge 5 marzo 1990, n. 45, consente la ricongiunzione dei periodi assicurativi per liberi professionisti nella gestione in cui l’iscrizione è in atto al momento della domanda. Inoltre, il comma 2 permette la ricongiunzione per coloro che siano stati prima iscritti come lavoratori dipendenti o autonomi e poi presso una cassa professionale.
Decorrenza della pensione
Ai fini della maturazione del diritto a pensione, i periodi oggetto di riscatto, ricongiunzione, computo e accredito figurativo sono considerati nella loro collocazione temporale originaria. La decorrenza della pensione deve seguire le regole comuni anche se i contributi da riscatto sono determinanti per il diritto alla pensione.
Per gli iscritti a CTPS, CPDEL, CPS, CPI e CPUG, il trattamento pensionistico decorre dal giorno successivo alla risoluzione del rapporto di lavoro se a tale data sono stati maturati i relativi requisiti. Dopo l’abrogazione della legge n. 322/1958, la circolare INPDAP n. 18/2010 ha previsto il riconoscimento del diritto al trattamento pensionistico anche se i requisiti vengono soddisfatti successivamente alla data di risoluzione del rapporto di lavoro.
Annullamento della posizione assicurativa
L’annullamento della costituzione della posizione assicurativa continua a essere regolato da specifiche norme:
- Articolo 42 della legge n. 1646/1962 per gli iscritti a CPDEL, CPS, CPI e CPUG: l’annullamento è previsto in caso di riassunzione in servizio presso lo Stato o di reiscrizione obbligatoria a una delle casse pensionistiche.
- Articolo 127 del D.P.R. n. 1092/1973 per gli iscritti a CTPS: una posizione assicurativa può essere annullata quando il dipendente assume un nuovo servizio che richiede la riunione con il servizio precedente. La riunione dei servizi non opera d’ufficio se per il servizio precedente è stato liquidato un trattamento pensionistico.
Competenza per l’adozione del provvedimento
La competenza per l’adozione del provvedimento di costituzione della posizione assicurativa presso il FPLD dell’AGO dipende dalla data di cessazione del rapporto di lavoro. Per il personale statale cessato senza diritto a pensione prima delle date di subentro dell’ex INPDAP, la competenza resta dell’amministrazione statale presso cui il soggetto ha prestato servizio. Le amministrazioni statali devono procedere con la massima sollecitudine alla costituzione d’ufficio della posizione assicurativa nell’AGO.
Nell’ipotesi in cui un ex iscritto alla CTPS presenti una domanda di ricongiunzione ai sensi dell’articolo 1, comma 2, della legge n. 45/1990, la costituzione della posizione assicurativa presso il FPLD dell’AGO deve essere preliminarmente effettuata prima del trasferimento verso le casse professionali.