L’Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 167/2024, ha fornito chiarimenti sulla tassazione delle retribuzioni e del trattamento di fine rapporto (TFR) percepiti da un contribuente italiano trasferitosi nei Paesi Bassi. Questa analisi è fondamentale per comprendere come evitare la doppia imposizione e rispettare la normativa fiscale tra Italia e Paesi Bassi.

Retribuzioni e TFR tra Italia e Paesi Bassi: il quesito

Il contribuente ha trasferito la propria residenza fiscale dall’Italia ai Paesi Bassi, iscrivendosi all’AIRE nel giugno di un determinato anno. Fino a quel momento, aveva lavorato in Italia per una società olandese con contratto a tempo indeterminato, percependo retribuzioni e, successivamente, il TFR a seguito della cessazione del rapporto di lavoro. Il contribuente chiede se deve presentare in Italia la dichiarazione dei redditi per il periodo d’imposta in questione e se tali redditi sono soggetti a tassazione in Italia.

Il contribuente ritiene che, poiché i redditi da lavoro dipendente prestati in Italia devono essere tassati in Italia, sia la retribuzione percepita fino al trasferimento che il TFR debbano essere dichiarati e tassati in Italia. Questa interpretazione si basa sull’articolo 3, comma 1, del TUIR, che stabilisce che l’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) si applica ai redditi prodotti nel territorio italiano, anche se percepiti da non residenti.

Retribuzioni e TFR tra Italia e Paesi Bassi: come gestire l’IRPEF secondo l’Agenzia delle Entrate

In via preliminare, l’Agenzia delle Entrate chiarisce che la determinazione della residenza fiscale esula dall’ambito dell’interpello e richiede una verifica fattuale. Tuttavia, assume come dato di fatto la residenza fiscale nei Paesi Bassi del contribuente per il periodo d’imposta in questione.

Secondo l’articolo 23 del TUIR, le retribuzioni e il TFR percepiti da un non residente per lavoro dipendente svolto in Italia sono soggetti a tassazione in Italia. Questo include sia le retribuzioni per il periodo dal 1° gennaio al giugno dell’anno del trasferimento, sia il TFR, considerato una retribuzione differita.

La normativa interna deve essere coordinata con la Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Paesi Bassi. L’articolo 15 della Convenzione stabilisce che i redditi da lavoro dipendente sono imponibili nel Paese in cui l’attività lavorativa è svolta, a meno che non siano soddisfatte specifiche condizioni che ne permettano la tassazione esclusiva nel Paese di residenza.

Condizioni per la tassazione esclusiva nel Paese di residenza

Le condizioni previste dall’articolo 15, paragrafo 2, della Convenzione, che consentono la tassazione esclusiva nel Paese di residenza, sono:

  • Il soggiorno nell’altro Stato non deve superare i 183 giorni nell’anno fiscale.
  • Le remunerazioni devono essere pagate da un datore di lavoro non residente nell’altro Stato.
  • L’onere delle remunerazioni non deve essere sostenuto da una stabile organizzazione del datore di lavoro nell’altro Stato.

Applicazione delle norme al caso specifico

Nel caso specifico, il contribuente ha lavorato in Italia per una fondazione olandese, risiedendo in Italia meno di 183 giorni nell’anno del trasferimento e ricevendo retribuzioni dalla fondazione olandese senza una stabile organizzazione in Italia. Pertanto, le retribuzioni percepite dal 1° gennaio al giugno dell’anno del trasferimento sono tassabili esclusivamente nei Paesi Bassi.

Tassazione retribuzioni e TFR tra Italia e Paesi Bassi: cosa dice la Convenzione

La Convenzione Italia-Paesi Bassi non contiene disposizioni specifiche per il TFR, che viene trattato come retribuzione differita secondo la normativa italiana. Pertanto, il TFR rientra nell’ambito dell’articolo 15 della Convenzione.

La parte del TFR maturata nei periodi d’imposta precedenti al trasferimento, quando il contribuente era residente in Italia, deve essere tassata in Italia. Questo perché il TFR è considerato una retribuzione differita relativa a periodi in cui l’attività lavorativa è stata svolta in Italia. Invece, la parte del TFR maturata nell’anno del trasferimento è tassabile esclusivamente nei Paesi Bassi.

Conclusioni dell’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia delle Entrate conclude che, per le retribuzioni percepite dal 1° gennaio al giugno dell’anno del trasferimento, si applica la tassazione esclusiva nei Paesi Bassi, conformemente all’articolo 15 della Convenzione Italia-Paesi Bassi. Per il TFR, la parte maturata nei periodi d’imposta precedenti è tassabile in Italia, mentre quella maturata nell’anno del trasferimento è tassabile nei Paesi Bassi.

L’Agenzia delle Entrate sottolinea che il presente parere si basa sulla veridicità e completezza delle informazioni fornite dal contribuente. Ogni ulteriore verifica e accertamento da parte dell’Amministrazione Finanziaria potrebbe influenzare la qualificazione fiscale dei redditi in questione.