ISCRO 2024: con la pubblicazione della circolare n. 84 del 23 luglio 2024 l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha fornito le istruzioni procedurali e contabili per ciò che concerne l’indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO) che viene riconosciuta nei confronti dei soggetti che svolgono un’attività professionale di lavoro autonomo e che risultano iscritti alla Gestione separata dell’Istituto stesso, in seguito alle modifiche normative che sono state apportate dalla Legge di Bilancio 2024.

La suddetta circolare INPS, in particolare, che è stata redatta dalla Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali, dalla Direzione Centrale Entrate, dalla Direzione Centrale Pensioni, dalla Direzione Centrale Inclusione e Sostegno alla Famiglia e alla Genitorialità, dalla Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione, e dalla Direzione Centrale Bilanci, Contabilità e Servizi Fiscali, fa riferimento alle seguenti disposizioni legislative:

  • l’art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 29 settembre 1973, recante “Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi”, il quale è stato successivamente pubblicato all’interno del Supplemento Ordinario n. 1 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 268 del 16 ottobre 1973;
  • la legge n. 222 del 12 giugno 1984, recante “Revisione della disciplina della invalidità pensionabile”, la quale è stata successivamente pubblicata all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 165 del 16 giugno 1984;
  • l’art. 53, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 22 dicembre 1986 (c.d. TUIR), il quale è stato successivamente pubblicato all’interno del Supplemento Ordinario n. 126 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 302 del 31 dicembre 1986;
  • il decreto legislativo n. 509 del 30 giugno 1994, recante “Attuazione della delega conferita dall’art. 1, comma 32, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, in materia di trasformazione in persone giuridiche private di enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza”, il quale è stato successivamente pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 196 del 23 agosto 1994;
  • l’art. 2, comma 26, della legge n. 335 dell’8 agosto 1995, recante “Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare”, la quale è stata successivamente pubblicata all’interno del Supplemento Ordinario n. 101 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 190 del 16 agosto 1995;
  • il decreto legislativo n. 103 del 10 febbraio 1996, recante “Attuazione della delega conferita dall’art. 2, comma 25, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di tutela previdenziale obbligatoria dei soggetti che svolgono attività autonoma di libera professione”, il quale è stato successivamente pubblicato all’interno del Supplemento Ordinario n. 43 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 52 del 2 marzo 1996;
  • il decreto interministeriale del 30 gennaio 2015, recante “Semplificazione in materia di documento unico di regolarià’ contributiva (DURC)”, il quale è stato successivamente pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 125 del 1° giugno 2015;
  • l’art. 13 del decreto legislativo n. 150 del 14 settembre 2015, recante “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183”, il quale è stato successivamente pubblicato all’interno del Supplemento Ordinario n. 53 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 221 del 23 settembre 2015;
  • l’art. 1, comma 179, della legge n. 232 dell’11 dicembre 2016 (c.d. Legge di Bilancio 2017), la quale è stata successivamente pubblicata all’interno del Supplemento Ordinario n. 57 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 297 del 21 dicembre 2016;
  • la legge n. 178 del 30 dicembre 2020 (c.d. Legge di Bilancio 2021), la quale è stata pubblicata all’interno del Supplemento Ordinario n. 46 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 322 del 30 dicembre 2020;
  • il decreto legge n. 48 del 4 maggio 2023, recante “Misure urgenti per l’inclusione sociale e l’accesso al mondo del lavoro”, il quale è stato pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 103 del 4 maggio 2023, ed il quale è stato successivamente convertito, con modificazioni, dalla legge n. 85 del 3 luglio 2023;
  • l’art. 1, commi da 142 a 155, della legge n. 213 del 30 dicembre 2023 (c.d. Legge di Bilancio 2024), la quale è stata pubblicata all’interno del Supplemento Ordinario n. 40 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 303 del 30 dicembre 2023;
  • l’art. 17 bis del decreto legge n. 60 del 7 maggio 2024, recante “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione”, il quale è stato pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 105 del 7 maggio 2024, ed il quale è stato successivamente convertito, con modificazioni, dalla legge n. 95 del 4 luglio 2024.

ISCRO 2024: le istruzioni INPS sull’indennità riconosciuta ai lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata

Come abbiamo già accennato anche durante il corso del precedente paragrafo, in base a quanto è stato disposto dal sopra citato art. 1, commi da 142 a 155, della Legge di Bilancio 2024, viene riconosciuta ai soggetti iscritti alla Gestione separata INPS e che svolgono per professione abituale attività di lavoro autonomo un’indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa, denominata ISCRO.

A tal proposito, in particolare, possono beneficiare dell’indennità ISCRO tutti i lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata che sono in possono dei seguenti requisiti.

  • non essere titolari di trattamento pensionistico diretto e non essere assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie;
  • non essere beneficiari di Assegno di inclusione;
  • aver prodotto un reddito di lavoro autonomo, nell’anno precedente alla presentazione della domanda, inferiore al 70% della media dei redditi da lavoro autonomo conseguiti nei due anni ancora precedenti;
  • aver dichiarato, nell’anno precedente alla presentazione della domanda, un reddito non superiore a 12.000 euro;
  • essere in regola con la contribuzione previdenziale obbligatoria;
  • essere titolari di partita IVA attiva da almeno tre anni.

La domanda può essere presentata sia tramite Istituti di Patronato e Contact Center che direttamente sul sito web dell’INPS, nella sezione “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche”, previa autenticazione mediante SPID, CIE o CNS.