La circolare INPS n. 86 del 1° agosto 2024 introduce nuove disposizioni riguardanti il Fondo di solidarietà bilaterale per la Filiera delle Telecomunicazioni, istituito con il decreto interministeriale del 4 agosto 2023. Questo fondo è stato creato per supportare i lavoratori del settore delle telecomunicazioni in caso di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa, oltre a promuovere la riqualificazione professionale.
Fondo di solidarietà per le telecomunicazioni: obiettivi e finalità
Il Fondo di solidarietà per le Telecomunicazioni mira a fornire prestazioni integrative e di supporto ai lavoratori del settore, garantendo la continuità del reddito in situazioni di crisi aziendale. Il fondo copre sia le imprese soggette alla Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria (CIGO) e Straordinaria (CIGS), sia quelle precedentemente coperte dal Fondo di Integrazione Salariale (FIS). Le prestazioni includono assegni di integrazione salariale per i lavoratori che subiscono una riduzione o sospensione dell’attività lavorativa.
Oltre agli assegni, il Fondo prevede misure per sostenere i lavoratori nei processi di esodo agevolato, attraverso programmi di riqualificazione e riconversione professionale, e il versamento di contributi previdenziali per favorire la staffetta generazionale. Queste iniziative sono fondamentali per garantire una protezione adeguata ai lavoratori e per promuovere l’aggiornamento delle competenze in un settore in rapida evoluzione come quello delle telecomunicazioni.
Chi gestisce il Fondo di solidarietà per le telecomunicazioni
La gestione del Fondo è affidata a un Comitato amministratore, composto da rappresentanti delle organizzazioni datoriali e sindacali, oltre che da rappresentanti del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e del Ministero dell’Economia e delle finanze. Il Comitato ha il compito di supervisionare le operazioni del Fondo, garantendo che le decisioni prese siano in linea con le norme e le finalità del Fondo stesso.
Il Comitato è inoltre responsabile della risoluzione dei ricorsi amministrativi relativi alle prestazioni del Fondo. Le decisioni del Comitato possono essere riesaminate solo in casi specifici e seguendo procedure stabilite, assicurando una gestione trasparente e corretta delle risorse.
Modalità di accesso alle prestazioni
Per accedere alle prestazioni del Fondo, le imprese devono presentare una domanda all’INPS, seguendo le procedure specificate nella circolare. Le prestazioni coprono sia le riduzioni che le sospensioni dell’attività lavorativa e sono disponibili per i datori di lavoro del settore delle telecomunicazioni che rispettano i requisiti previsti. Inoltre, le imprese devono contribuire finanziariamente al Fondo, con importi variabili in base alla dimensione dell’impresa e al numero di dipendenti.
Assegno di integrazione salariale: regolamentazione e applicazione
Il Fondo di solidarietà per la Filiera delle Telecomunicazioni offre un assegno di integrazione salariale ai lavoratori delle imprese non coperte dall’articolo 10 del D.lgs n. 148/2015. Questo assegno sostituisce il regime di cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS) e il Fondo di integrazione salariale (FIS). Le prestazioni sono erogate in caso di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, per tutte le causali previste dagli articoli 11 e 21 del D.lgs n. 148/2015.
Il Fondo non solo garantisce il pagamento dell’assegno di integrazione salariale, ma versa anche i contributi previdenziali correlati alla gestione previdenziale del lavoratore per tutta la durata della sospensione o riduzione, assicurando una copertura finanziaria completa e senza limiti di erogazione.
Beneficiari e criteri di accesso
I destinatari dell’assegno di integrazione salariale includono tutti i lavoratori dipendenti con contratto subordinato, esclusi i dirigenti. Questo comprende lavoratori a tempo determinato, a domicilio e apprendisti. Non è richiesta anzianità di servizio per accedere alle prestazioni, rendendo l’assegno disponibile anche per i nuovi assunti. Le prestazioni sono compatibili con altre attività lavorative e prestazioni, seguendo le linee guida delle circolari INPS n. 130/2010 e n. 201/2015.
Finanziamento e durata
Il finanziamento del Fondo proviene da un contributo ordinario mensile dello 0,80%, suddiviso tra datore di lavoro (due terzi) e lavoratori (un terzo), calcolato sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali. Un ulteriore contributo addizionale dell’1,5% è richiesto ai datori di lavoro che beneficiano dell’assegno, basato sulle retribuzioni perse. La durata dell’assegno varia in base alla dimensione dell’impresa e alla causale, con copertura massima di 26 settimane nel biennio mobile e fino a 24 mesi nel quinquennio mobile per causali straordinarie come la crisi aziendale.
Calcolo e importo della prestazione
L’articolo 5, comma 2, del decreto istitutivo stabilisce che l’assegno di integrazione salariale è calcolato all’80% della retribuzione globale che il lavoratore avrebbe percepito per le ore non lavorate. Questo importo è soggetto a un massimale mensile, fissato a 1.392,89 euro per il 2024, e aggiornato annualmente sulla base dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo. A differenza di altre prestazioni, non si applica una riduzione percentuale, rendendo l’importo dell’assegno più consistente. I beneficiari hanno inoltre diritto all’assegno per il nucleo familiare (ANF), in linea con le condizioni dei lavoratori a orario normale.
Informativa sindacale e procedure di consultazione
L’assegno di integrazione salariale richiede una specifica istanza da parte del datore di lavoro, accompagnata da un’informativa sindacale dettagliata. Le imprese devono comunicare preventivamente alle rappresentanze sindacali aziendali o unitarie e alle associazioni sindacali territoriali le cause della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, l’entità, la durata prevista e il numero di lavoratori coinvolti.
La procedura di consultazione sindacale non deve necessariamente concludersi con un accordo per consentire l’accesso alla prestazione, e il datore di lavoro può fornire una dichiarazione sostitutiva in mancanza di tali procedure, garantendo comunque trasparenza e documentazione delle informazioni.
Termini di presentazione delle domande per l’assegno di integrazione salariale
Le domande per l’assegno di integrazione salariale devono essere presentate entro 15 giorni dall’inizio della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, ma non prima di 30 giorni dall’inizio della stessa. In caso di ritardo nella presentazione, il trattamento può essere retroattivo solo di una settimana rispetto alla data di presentazione della domanda, salvo eventi oggettivamente non evitabili.
Prestazioni facoltative e integrative del Fondo di solidarietà per le telecomunicazioni
Il Fondo di solidarietà bilaterale per la Filiera delle Telecomunicazioni offre, oltre all’assegno di integrazione salariale, prestazioni integrative. Queste includono il finanziamento di programmi formativi per la riconversione o riqualificazione professionale dei lavoratori, spesso in collaborazione con fondi nazionali o dell’Unione Europea. Il Fondo può inoltre erogare prestazioni integrative rispetto ai trattamenti di integrazione salariale e aiuti economici per chi è vicino al pensionamento. In particolare, può garantire un assegno straordinario ai lavoratori che raggiungono i requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato entro cinque anni.
Modalità di compilazione del flusso Uniemens
Per le istanze presentate, è necessario associare un codice identificativo (ticket) che facilita la gestione e il tracciamento delle domande. I datori di lavoro devono inserire questo codice nel flusso Uniemens, specificando i dettagli degli eventi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa. La corretta compilazione di questi dati è cruciale per particolarmente rilevante il conguaglio corretto delle somme anticipate ai lavoratori. Le istruzioni dettagliate per la compilazione del flusso Uniemens e per l’associazione del ticket saranno fornite in una comunicazione separata, assicurando che tutti i datori di lavoro siano conformi alle norme richieste.