L’Agenzia delle Entrate, nella risposta n. 165/2024, ha affrontato la questione della tassazione relativa a un atto di rinuncia alla posizione di beneficiario di un trust. La richiesta di chiarimento proviene dall’Istante, trustee del Trust, che cerca di capire se tale rinuncia sia soggetta a imposte sulle successioni e donazioni, nonché a imposte ipotecarie e catastali.

Rinuncia benefici trust: cosa dice la normativa? Il caso specifico

Il Trust è stato costituito nel 2012 con l’obiettivo di sostenere i bisogni dei beneficiari, inclusi discendenti in linea diretta dell’Istante e di sua figlia. Il Trust, regolato dalla legge di Jersey, è stato finanziato con beni immobili e gestito da un trustee con il supporto di un guardiano. L’atto costitutivo permette l’uso dei fondi del Trust per sostenere i beneficiari in caso di necessità economiche o mediche.

Di recente, è stato deciso di risolvere il Trust, con il consenso di tutti i beneficiari e delle parti coinvolte, restituendo i beni immobili ai Disponenti nelle proporzioni originali. La risoluzione avviene attraverso un atto di rinuncia dei beneficiari, senza nuovi apporti immobiliari.

Rinuncia benefici trust: come funziona la tassazione? Il quesito

L’Istante chiede se l’atto di rinuncia da parte dei beneficiari comporti l’applicazione delle imposte sulle successioni e donazioni, nonché delle imposte ipotecarie e catastali. Secondo la normativa italiana, in particolare la circolare n. 34/E del 2022, l’imposizione proporzionale delle imposte di donazione avviene solo al momento del reale trasferimento di beni e diritti ai beneficiari finali. L’Istante sostiene che, nel caso in esame, non vi sia un effettivo e stabile trasferimento di ricchezza, poiché i beni tornano ai Disponenti, i quali erano i proprietari originali.

Caratteristiche principali del trust e segregazione patrimoniale

Il trust è un istituto di origine anglosassone, introdotto in Italia attraverso la Convenzione dell’Aja del 1985. Esso permette a un soggetto, detto disponente, di trasferire beni a un trustee affinché li gestisca secondo le finalità stabilite dall’atto istitutivo del trust. I beni conferiti nel trust diventano parte di un patrimonio separato, che è distinto dal patrimonio personale del disponente, del trustee e dei beneficiari. Questo meccanismo protegge i beni del trust da eventuali azioni dei creditori dei suddetti soggetti.

Tassazione diretta e indiretta dei trust

La normativa italiana, attraverso il Tuir (Testo unico delle imposte sui redditi), distingue tra trust trasparenti e opachi. Nei trust trasparenti, i redditi prodotti sono imputati direttamente ai beneficiari e tassati come redditi di capitale. Nei trust opachi, invece, i redditi sono tassati in capo al trust stesso, che è considerato un soggetto passivo ai fini dell’IRES. Per quanto riguarda la tassazione indiretta, la costituzione di un trust non comporta l’applicazione dell’imposta sulle successioni e donazioni fino al momento in cui i beni sono definitivamente attribuiti ai beneficiari.

Rinuncia ai benefici del trust: implicazioni fiscali secondo l’interpretazione dell’AdE

La rinuncia alla posizione di beneficiario di un trust, come descritto nel parere dell’Agenzia delle Entrate, non costituisce un trasferimento di ricchezza effettivo e stabile. Questo perché i beni del trust, in caso di rinuncia, tornano ai disponenti originari, non ai beneficiari. Pertanto, non si verifica il presupposto impositivo per l’applicazione dell’imposta sulle successioni e donazioni. La Corte di Cassazione ha confermato che solo l’assegnazione definitiva dei beni ai beneficiari rappresenta un trasferimento di ricchezza tassabile.

L’atto di rinuncia alla posizione di beneficiario e la conseguente cessazione del trust devono essere registrati, ma sono soggetti a imposta di registro in misura fissa se redatti per atto pubblico o scrittura privata autenticata. Analogamente, le imposte ipotecaria e catastale sono applicabili in misura fissa, poiché la retrocessione dei beni ai disponenti non comporta un effettivo trasferimento di proprietà ai fini fiscali.

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