L’Agenzia delle Entrate ha emesso la Risposta n. 164/2024 in merito al trattamento IVA applicabile alle quote associative versate nell’ambito di un consorzio di ricerca europeo. L’interrogazione riguarda la corretta qualificazione fiscale delle somme versate dall’Istante, un ente di ricerca italiano, al Consorzio alfa, un’infrastruttura europea di ricerca. Ecco come funziona il trattamento IVA delle quote consortili per enti di ricerca.

Trattamento IVA quote associative per enti di ricerca: come funziona

Secondo il Consorzio Alfa, così denominato nell’istanza di interpello presentata all’Agenzia delle Entrate, le quote associative fatturate, relative agli anni 2022 e 2023, sono esenti da IVA. Questo è dovuto alla natura intergovernativa del Consorzio, che non è soggetto al regime IVA nei paesi membri, come indicato nei regolamenti UE e nello statuto del consorzio. L’Istante ha chiesto chiarimenti sulla possibilità di considerare queste somme come contributi generali per spese di gestione, non soggetti a IVA, o se debbano essere considerate come corrispettivi per servizi specifici, nel qual caso potrebbe essere applicabile l’esenzione IVA prevista dalla direttiva 2006/112/CE.

L’Istante sostiene che le quote versate coprono spese generali di gestione e quindi non dovrebbero essere soggette a IVA. Tuttavia, qualora tali somme fossero considerate come corrispettivo per servizi specifici forniti dal Consorzio alfa, l’Istante richiede conferma che l’esenzione IVA possa essere applicata. Questa esenzione è prevista dagli articoli 143 e 151 della direttiva 2006/112/CE, che esonera da IVA le transazioni legate ad attività intergovernative. La decisione finale richiede ulteriori chiarimenti dall’Agenzia delle Entrate per assicurare il corretto trattamento fiscale delle quote associative in questione.

Trattamento IVA quote associative per enti di ricerca: i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

Per determinare se un’operazione è soggetta a IVA, è necessario verificare la presenza di presupposti oggettivi, soggettivi e territoriali, come specificato nell’articolo 1 del DPR 633/1972. In particolare, l’articolo 3 dello stesso decreto definisce le prestazioni di servizi come quelle fornite a fronte di un corrispettivo derivante da contratti d’opera, appalto, trasporto e altre obbligazioni di fare, non fare o permettere. Questo concetto è in linea con le norme stabilite dalla direttiva 2006/112/CE. La Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha chiarito che una prestazione di servizi è considerata tale se esiste un nesso diretto tra il servizio fornito e il corrispettivo ricevuto.

Nel caso specifico delle quote associative versate al Consorzio Alfa, l’analisi si concentra sulla natura di queste somme. Se le quote sono destinate a coprire spese generali senza specifiche prestazioni di servizi, esse non rientrano nel campo di applicazione dell’IVA. Tuttavia, se le somme sono commisurate ai servizi resi dal consorzio ai suoi membri, come definito dalla risoluzione n. 156/E del 1996, queste devono essere considerate corrispettivi di prestazioni di servizi e, quindi, soggette a IVA.

Determinazione natura quote: come avviene

Il parere dell’Agenzia delle Entrate del 7 gennaio 2022, n. 2, ha chiarito che le somme versate dai soci di un consorzio, se non legate a specifiche prestazioni di servizi, non sono soggette a IVA. Questo principio si applica anche nel caso in cui i contributi siano destinati alla copertura di disavanzi o apporti di capitale, come indicato nel paragrafo 1.1, lettera d), della circolare n. 34/E del 2013.

Nel caso del Consorzio Alfa, le quote associative sono state emesse per coprire i costi operativi e di gestione dell’infrastruttura di ricerca, senza un diretto nesso sinallagmatico con specifici servizi resi ai soci. L’articolo dello statuto del consorzio specifica che i membri e gli osservatori versano contributi annuali, descritti nell’allegato III, che possono essere in denaro o in natura. Questi contributi sono destinati a coprire spese come materiali di consumo, viaggi, attività di sensibilizzazione, e servizi vari, inclusi consulenza legale e contabilità.

Le conclusioni dell’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia delle Entrate conclude che, in assenza di un rapporto sinallagmatico tra l’Istante e il Consorzio alfa, non sussiste il presupposto oggettivo per l’applicazione dell’IVA, come stabilito dall’articolo 3, comma 1, del DPR n. 633/1972. Di conseguenza, le quote associative versate per la partecipazione e gestione dell’infrastruttura di ricerca non sono soggette a imposta.

Questo parere è stato emesso sulla base dei documenti e delle informazioni fornite dall’Istante, presupponendo la veridicità e l’attuazione concreta del loro contenuto. Resta comunque impregiudicato il diritto dell’Amministrazione finanziaria di effettuare controlli e verifiche sui dati presentati.