Il Provvedimento n. 320231 dell’Agenzia delle Entrate introduce nuove linee guida per la comunicazione dei dati relativi alle unità da diporto. Questo provvedimento regola la trasmissione di informazioni riguardanti le domande di iscrizione e le note di trascrizione di atti che riguardano la proprietà o altri diritti reali di godimento su navi, galleggianti e unità da diporto.
Comunicazioni obbligatorie dati unità da diporto e soggetti coinvolti
Il provvedimento specifica che le comunicazioni devono includere dati riguardanti le domande di iscrizione e le note di trascrizione di atti costitutivi, traslativi o estintivi della proprietà o di altri diritti reali di godimento. Questo comprende anche le dichiarazioni di armatore, che riguardano navi, galleggianti e unità da diporto o quote di essi. La trasmissione di questi dati deve avvenire in conformità con l’articolo 7, terzo e undicesimo comma del DPR n. 605 del 1973, nonché con l’articolo 1 del decreto del Ministero delle Finanze del 21 ottobre 1999.
Gli uffici marittimi e gli Uffici della Motorizzazione Civile – Sezione Nautica sono identificati come i soggetti obbligati a trasmettere le informazioni all’Agenzia delle Entrate.
Comunicazione e acquisizione dati unità da diporto e modalità di trasmissione
Per quanto riguarda le unità da diporto, l’acquisizione dei dati sarà effettuata direttamente dall’Agenzia delle Entrate attraverso l’Archivio Telematico Centrale delle Unità da Diporto (ATCN). Questo archivio è gestito dal Dipartimento per la Mobilità Sostenibile del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Nelle more della stipula della convenzione necessaria per formalizzare questa acquisizione, i soggetti obbligati devono continuare a trasmettere i dati secondo le modalità telematiche previste.
Il provvedimento prevede che, per le navi maggiori e i galleggianti, le comunicazioni siano effettuate tramite trasmissione telematica. I soggetti obbligati devono utilizzare i servizi telematici Entratel o Fisconline per inviare le dichiarazioni. È essenziale che queste comunicazioni avvengano utilizzando i software di controllo forniti gratuitamente dall’Agenzia delle Entrate, che garantiscono la correttezza e la sicurezza dei dati trasmessi.
Scadenze per la trasmissione dei dati
Il termine per la trasmissione delle comunicazioni dei dati per ogni anno è fissato al 30 aprile dell’anno successivo. Tuttavia, per le comunicazioni relative all’anno 2024, il termine è stato prorogato al 30 giugno 2025. Questa proroga consente ai soggetti obbligati di adattarsi alle nuove modalità operative introdotte dal provvedimento.
Trattamento dei dati, privacy e sicurezza
Il trattamento dei dati personali avviene nel rispetto delle normative vigenti, in particolare del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. 196/2003). L’Agenzia delle Entrate, insieme ai soggetti obbligati, è responsabile del trattamento dei dati, ciascuno per le proprie competenze. La gestione dei dati è affidata a Sogei S.p.A., designato come Responsabile del Trattamento dei Dati.
Per garantire la sicurezza nella trasmissione dei dati, il sistema di invio telematico dell’anagrafe tributaria implementa misure rigorose di controllo degli accessi, crittografia e cifratura degli archivi. La sicurezza degli archivi è garantita attraverso un sistema di autorizzazione per gli accessi e la conservazione di copie di sicurezza.
Un’importante componente del provvedimento è la valutazione d’impatto sulla protezione dei dati (DPIA), come previsto dall’articolo 35 del GDPR. Questa valutazione è stata condotta per identificare e mitigare i rischi associati al trattamento dei dati personali, garantendo che le pratiche di gestione dei dati rispettino i più elevati standard di sicurezza e conformità normativa.
In sintesi
Il Provvedimento n. 320231 dell’Agenzia delle Entrate introduce nuove linee guida per la comunicazione dei dati sulle unità da diporto. Questo regola la trasmissione delle informazioni riguardanti iscrizioni, note di trascrizione di atti di proprietà o altri diritti reali su navi, galleggianti e unità da diporto. Gli uffici marittimi e della Motorizzazione Civile devono trasmettere i dati telematicamente, garantendo correttezza e sicurezza. Il termine per la trasmissione è fissato al 30 aprile dell’anno successivo, con proroga per il 2024.