La Risposta n. 154/2024 dell’Agenzia delle Entrate chiarisce gli obblighi di comunicazione legati alla conversione dei premi di risultato in contributi per fondi pensionistici complementari, secondo l’articolo 1, comma 184-bis, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

Conversione premi di risultato in contributi pensionistici: obblighi di comunicazione

Il Fondo Pensione istante sottolinea che i contributi versati a favore della previdenza complementare, in sostituzione del premio di risultato, non concorrono alla formazione della base imponibile IRPEF. Questi contributi, non inclusi nel limite annuale di deducibilità di 5.164,57 euro, devono essere comunicati dal datore di lavoro al fondo pensione e riportati distintamente nella Certificazione Unica del dipendente. Entro il 31 dicembre dell’anno successivo al versamento, è obbligatorio notificare l’importo dei contributi non dedotti e quelli sostitutivi del premio di risultato al fondo di previdenza complementare.

Esclusione degli oneri di comunicazione per i dipendenti

Il Fondo Pensione chiede chiarimenti sulla necessità di comunicazione da parte dei dipendenti per i contributi versati come parte di un piano di welfare aziendale. La Risoluzione n. 55/E del 2020 ha stabilito che quando il datore di lavoro versa direttamente al fondo pensione i contributi derivanti da piani welfare, i dipendenti non sono tenuti a ulteriori comunicazioni. L’Istante ritiene che questa interpretazione si applichi anche ai contributi pensionistici derivanti dalla conversione dei premi di risultato aziendale. Poiché il datore di lavoro gestisce già la comunicazione e il versamento, ulteriori obblighi per i dipendenti risultano superflui e potenzialmente problematici in caso di dimenticanza.

Conversione premi di risultato in contributi pensionistici: di cosa stiamo parlando?

L’articolo 1, commi da 182 a 189, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, introduce misure fiscali agevolative per le retribuzioni premiali, consentendo ai lavoratori di optare per la conversione dei premi di risultato in contributi pensionistici complementari. Questa opzione non concorre alla formazione del reddito imponibile e, come abbiamo anticipato, prevede specifici obblighi di comunicazione.

Dettagli sulle agevolazioni fiscali

Il comma 182 stabilisce che, in assenza di rinuncia espressa del dipendente, i premi di risultato variabili legati a incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione, sono soggetti a un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle relative addizionali. Il comma 184 offre ai dipendenti la possibilità di scegliere tra ricevere il premio produttività in denaro o in natura, con specifiche disposizioni fiscali per le somme e i valori derivanti da tali premi, che non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente entro certi limiti.

Contributi pensionistici e limiti di deduzione

L’articolo 1, comma 184-bis, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, chiarisce che i contributi versati a fondi pensionistici complementari o ai sottoconti italiani di prodotti pensionistici individuali paneuropei (PEPP), in sostituzione dei premi di risultato, non sono soggetti a tassazione, nemmeno se superano il limite di deducibilità annuale di 5.164,57 euro, come previsto dall’articolo 8 del decreto legislativo n. 252 del 2005. Questo limite può essere incrementato di ulteriori 2.582,29 euro per i lavoratori alla prima occupazione nei primi cinque anni di contribuzione. Inoltre, tali contributi non influiscono sulla tassazione delle prestazioni pensionistiche, che rimangono esenti, preservando il vantaggio fiscale.

Comunicazione dei contributi al fondo pensionistico

Secondo la circolare 29 marzo 2018, n. 5/E, è necessario comunicare al fondo pensionistico complementare entro il 31 dicembre dell’anno successivo l’ammontare dei contributi non dedotti e quelli versati in sostituzione dei premi di risultato. Questo adempimento comunicativo è finalizzato ad assicurare che questi importi non contribuiscano a concorrere alla formazione della base imponibile della prestazione pensionistica. L’articolo 8 del d.lgs. n. 252 del 2005 prevede che i contributi non dedotti non siano tassati al momento della liquidazione delle prestazioni pensionistiche, rendendo essenziale la comunicazione al fondo di previdenza delle somme non dedotte.

La risoluzione n. 55/E del 2020 ha chiarito che quando il datore di lavoro versa direttamente al fondo pensionistico i contributi derivanti da piani welfare, i dipendenti non sono tenuti a ulteriori comunicazioni. Questo vale anche per i contributi sostitutivi dei premi di risultato, come confermato dall’Istante, il quale ha precisato che tali contributi sono distintamente riportati nel “Prospetto della situazione contributiva individuale” accessibile online dai dipendenti. Inoltre, il datore di lavoro si occupa della comunicazione dei dati contributivi al fondo, utilizzando un tracciato informatico specifico che distingue tra contribuzione ordinaria e quella derivante dai premi di risultato.

Le conclusioni dell’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia delle Entrate, sulla base delle informazioni fornite dall’Istante, ha confermato che la responsabilità di comunicare al fondo pensionistico i contributi sostitutivi dei premi di risultato può essere assolta dal datore di lavoro, esonerando i dipendenti da tale obbligo. Tuttavia, l’Amministrazione si riserva il diritto di verificare la veridicità e l’accuratezza delle comunicazioni effettuate, assicurando che non vi siano discrepanze o omissioni che potrebbero influenzare la tassazione delle prestazioni pensionistiche future.