L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta n. 155/2024, ha chiarito il trattamento IVA applicabile ai pacchetti turistici e di ospitalità offerti da una società, nell’istanza di interpello denominata Alfa S.r.l., filiale italiana di Alfa LLC. La società si occupa di turismo esperienziale, collaborando con Gamma per l’evento Beta, offrendo pacchetti che includono biglietti per eventi, servizi di ospitalità e altro.
Trattamento IVA su pacchetti turistici: come funziona
Alfa S.r.l. fornisce pacchetti turistici che includono alloggio, trasporti e biglietti per eventi, tra cui i “Pacchetti Beta”. La questione principale riguarda l’inclusione dei costi come “minimum guarantee“, “revenue share” e “profit share” nella base imponibile IVA. Questi costi sono sostenuti per ottenere i diritti di vendita da Gamma e sono considerati direttamente legati ai pacchetti offerti. L’Agenzia delle Entrate ha stabilito che, secondo l’articolo 74-ter del Decreto IVA, tali costi non possono essere detratti nei modi ordinari, in quanto fanno parte del regime speciale IVA per i servizi turistici.
Trattamento IVA dei pacchetti ospitalità
Per quanto riguarda i pacchetti di ospitalità, che includono biglietti per eventi e servizi come food and beverage, Alfa S.r.l. ha chiesto se il biglietto d’ingresso sia considerato un servizio accessorio. La società sostiene che, poiché il prezzo del biglietto e quello dei servizi esperienziali sono distinti e separati, il biglietto non è un servizio accessorio. Di conseguenza, Alfa S.r.l. ritiene di dover applicare l’IVA separatamente per il biglietto e i servizi correlati, trattando ogni elemento secondo le proprie specifiche regole IVA.
Regime speciale IVA per pacchetti turistici: ambito di applicazione
Il regime speciale IVA per le agenzie di viaggio e turismo, disciplinato dagli articoli da 306 a 310 della Direttiva 2006/112/CE e dall’articolo 74-ter del Decreto IVA, prevede che le operazioni di organizzazione di pacchetti turistici siano considerate come una prestazione di servizi unica. Questo regime si applica a tutte le agenzie, indipendentemente dalla forma giuridica o dall’etichetta commerciale, purché le operazioni includano una combinazione di servizi come trasporto, alloggio e altri servizi turistici significativi.
Alfa S.r.l. offre pacchetti che includono vari elementi come biglietti per eventi, trasporti e servizi di ospitalità. La questione centrale, come scritto, riguarda l’inclusione dei costi per “minimum guarantee”, “revenue share” e “profit share” nella base imponibile IVA. Questi costi, corrisposti a Gamma per il diritto di vendere pacchetti esperienziali, non sono considerati servizi forniti direttamente ai viaggiatori. Pertanto, non possono essere inclusi nella base imponibile ridotta prevista dal regime speciale, ma devono essere trattati secondo le regole ordinarie dell’articolo 19 del Decreto IVA.
Dettagli specifici sull’imposta e la detraibilità
Secondo il parere dell’Agenzia delle Entrate, i costi sostenuti da Alfa S.r.l. per garantire il diritto di vendere i pacchetti (come le fee per “minimum guarantee” e “revenue share”) non rientrano tra i costi deducibili dal corrispettivo ai fini del regime speciale IVA. Questi costi rappresentano piuttosto un corrispettivo per servizi resi a Alfa S.r.l. da Gamma, e quindi devono essere trattati come qualsiasi altra spesa aziendale non detraibile secondo le norme ordinarie.
Pacchetti ospitalità e trattamento separato dell’IVA: distinzione tra biglietti e servizi di ospitalità
Nel caso dei pacchetti ospitalità, che includono biglietti per eventi e servizi come ristorazione e intrattenimento, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il biglietto d’ingresso non può essere considerato un servizio accessorio ai sensi dell’articolo 12 del Decreto IVA. Questo perché non esiste un nesso di dipendenza funzionale tra il biglietto e gli altri servizi offerti. Di conseguenza, ogni elemento del pacchetto deve essere trattato separatamente ai fini dell’IVA.
Applicazione IVA separata per biglietti e servizi
Ogni componente del pacchetto ospitalità, inclusi i biglietti e i servizi di ristorazione, deve essere considerato una prestazione indipendente e soggetta a trattamenti IVA distinti. Questa separazione è necessaria per garantire che l’IVA venga applicata correttamente a ciascun servizio, riflettendo la natura del consumo finale. Ad esempio, il prezzo del biglietto viene trattato separatamente dal costo dei servizi di ospitalità, e ciascun importo è soggetto all’aliquota IVA pertinente.
In conclusione, l’Agenzia delle Entrate ha stabilito che Alfa S.r.l. deve applicare l’IVA in modo separato per i diversi componenti dei pacchetti turistici e ospitalità.