Cassa integrazione guadagni ordinaria (Cigo): anticipo del 80% se fa troppo caldo. Stavolta a minare la sicurezza dei lavoratori è il caldo eccessivo. Una condizione che, in alcuni ambiti lavorativi, può trasformarsi nella sospensione o riduzione dello svolgimento del lavoro e nel ricorso alla Cassa integrazione. Vediamo come funziona.

Cassa integrazione guadagni ordinaria (Cigo): anticipo del 40% se fa troppo caldo

 L’INPS ha spiegato che l’aumento sproporzionato delle temperature può determinare il ricorso all’integrazione salariale con conseguente riduzione o sospensione del lavoro in correlazione alle elevate temperature del periodo estivo.

Il rischio di andare incontro a serie problematiche di salute è il motivo per cui, negli ultimi anni, è stata messa a punto la cassa integrazione guadagni ordinaria per salvaguardare la salute dei lavoratori da possibili colpi di calore.

Ora, nel messaggio INPS n. 2736 del 26 luglio 2024, viene spiegato che: “Nel caso in cui la sospensione o la riduzione delle attività lavorative sia disposta con ordinanza della pubblica Autorità, i predetti datori di lavoro possono richiedere l’integrazione salariale invocando la causale “sospensione o riduzione dell’attività per ordine di pubblica autorità per cause non imputabili all’impresa o ai lavoratori”.”  

Non stupisce che l’accesso alle prestazioni di integrazione salariale sia riferito ai periodi e alle fasce orarie di sospensione o riduzione delle attività lavorative, così come previsto nelle ordinanze, in base alle variazioni climatiche effettivamente registrate, nonché alle limitazioni previste nelle ordinanze medesime.

Per questo motivo, in presenza di caldo eccessivo che non permette il prosieguo dell’attività lavorativa, è possibile presentare la richiesta per l’integrazione salariale con la motivazione “evento meteo”, oppure la causale “temperature elevate”.

A chi è rivolto la Cassa integrazione guadagni ordinaria (Cigo)

 Come riportato dall’INPS, la CIGO riguarda i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato (compresi gli apprendisti con contratto di apprendistato professionalizzante). Non rientrano in questo quadro i dirigenti e i lavoratori a domicilio (articolo 1, comma 1, d.lgs. 148/2015).  

In base alle disposizioni normative previste con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, possono accedere al beneficio i datori di lavoro che si ritrovano in una delle seguenti condizioni, tra cui:

  • mancanza di lavoro/commesse e crisi di mercato;
  • fine cantiere, fine lavoro, fine fase lavorativa, perizia di variante e suppletiva al progetto;
  • mancanza di materie prime o componenti;
  • eventi meteo;
  • sciopero di un reparto o di altra impresa;
  • incendi, alluvioni, evento meteo, elevate temperature, sisma, crolli, mancanza di energia elettrica, impraticabilità dei locali, anche per ordine della pubblica autorità;  
  • sospensione o riduzione dell’attività per ordine della pubblica autorità per cause non imputabili all’impresa o ai lavoratori;
  • guasti ai macchinari – manutenzione straordinaria.  

Il trattamento di integrazione salariale corrisponde all‘80% della retribuzione globale riconosciuta al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, comprese fra le ore zero e il limite dell’orario contrattuale.

Come funziona

Cassa integrazione guadagni ordinaria (Cigo): per troppo caldo la causale

L’INPS corrisponde la CIGO per periodo massimo di 13 settimane continuative, prorogabile trimestralmente fino a un massimo complessivo di 52 settimane

Come citato nella suddetta circolare, per le domande presentate all’INPS con nesso “evento meteo” per “temperature elevate”, la prestazione di integrazione salariale viene riconosciuta se le temperature  risultino  essere superiori a 35° centigradi.

 In ogni caso, l’INPS accoglie la richiesta se le temperature risultano essere pari o inferiori a 35° centigradi, con la valutazione della temperatura c.d. “percepita”, che è più elevata di quella reale.

 Alcune situazioni particolarmente gravi e inevitabili, come ordini delle autorità pubbliche o condizioni meteorologiche estreme, sono considerate giustificabili per l’accesso ai trattamenti di integrazione salariale. In questi casi:

  • i lavoratori devono avere un’anzianità di effettivo lavoro di 30 giorni presso l’unità produttiva per la quale viene richiesto il trattamento;
  • i datori di lavoro non sono tenuti al pagamento del contributo addizionale previsto per la CIGO e per l’assegno di integrazione salariale garantito dal FIS e dai Fondi di solidarietà bilaterali;
  • il termine di presentazione è l’ultimo giorno del mese successivo a quello in cui l’evento si è verificato;
  • l’informativa sindacale non è preventiva; i datori di lavoro devono comunicare la durata prevedibile del periodo di integrazione salariale e il numero dei lavoratori interessati alle rappresentanze sindacali dopo l’inizio della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa;
  • per le imprese dell’industria e dell’artigianato edile e lapideo, l’informativa è dovuta solo per le richieste di proroga dei trattamenti con sospensione dell’attività lavorativa oltre le 13 settimane continuative.