Il Decreto Interministeriale del 29 settembre 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 252 del 27 ottobre 2023, ha apportato modifiche significative al decreto n. 103594/2019, riguardante il Fondo bilaterale di solidarietà per il sostegno del reddito del personale del settore dei servizi ambientali. Queste modifiche si allineano agli articoli 26 e 30 del decreto legislativo n. 148/2015, ampliando l’accesso alle prestazioni ordinarie e integrative. Andiamo a riepilogare le principali novità e modifiche al Fondo di solidarietà ambientale.

Modifiche al Fondo di solidarietà ambientale: novità

Il nuovo decreto estende il campo di applicazione del Fondo ai datori di lavoro con almeno un dipendente, introducendo tutele per i lavoratori in costanza di rapporto di lavoro. A partire dall’11 novembre 2023, le aziende con meno di cinque dipendenti non sono più soggette al Fondo di Integrazione Salariale (FIS). Le prestazioni includono assegni di integrazione salariale per lavoratori con riduzioni orarie o sospensioni temporanee, e assegni straordinari per chi è vicino al pensionamento.

Istruzioni e normativa

La circolare INPS del 26 luglio 2024 n. 85 fornisce dettagli operativi e contabili sulle prestazioni, specificando le condizioni di accesso e le modalità di compilazione del flusso UNIEMENS. Il Fondo copre anche prestazioni integrative rispetto alla NASpI e prevede contributi previdenziali opzionali per favorire la staffetta generazionale, oltre a programmi formativi per la riconversione professionale. 

Fondo di solidarietà ambientale: ambito di applicazione per i datori di lavoro

Il Fondo bilaterale di solidarietà per il sostegno del reddito nel settore dei servizi ambientali include i datori di lavoro specificati nella tabella dell’Allegato n. 2 della circolare n. 86/2021. Questi datori di lavoro sono identificati dal codice di autorizzazione “1Z“. A seguito del Decreto Interministeriale del 29 settembre 2023, tutti i datori di lavoro con almeno un dipendente rientrano ora nell’ambito del Fondo, indipendentemente dalle dimensioni dell’azienda. Questo adeguamento risponde all’articolo 26, comma 7-bis, del decreto legislativo n. 148/2015.

Come già scritto in precedenza, dall’11 novembre 2023, i datori di lavoro con un organico medio fino a 5 dipendenti non sono più soggetti alla disciplina del Fondo di Integrazione Salariale. Tali datori di lavoro devono ora versare un contributo ordinario al Fondo, non essendo più obbligati a contribuire al FIS. Inoltre, i datori di lavoro delle Province autonome di Trento e Bolzano-Alto Adige possono scegliere di aderire al Fondo di solidarietà per il settore dei servizi ambientali, abbandonando i Fondi territoriali esistenti.

Prestazioni del Fondo di solidarietà ambientale

Il Fondo eroga varie prestazioni, come indicato nell’articolo 6 del D.I. n. 103594/2019 e successive modifiche. Tra queste, l’assegno di integrazione salariale per lavoratori colpiti da riduzioni di orario o sospensioni temporanee dell’attività lavorativa, per le causali previste dagli articoli 11 e 21 del decreto legislativo n. 148/2015. Include anche prestazioni integrative rispetto alla NASpI, assegni straordinari per lavoratori vicini alla pensione e il finanziamento di programmi di formazione.

Accesso alle prestazioni

L’accesso alle prestazioni del Fondo richiede il rispetto delle procedure previste dagli accordi collettivi nazionali e dalla normativa vigente, come stabilito nell’articolo 8 del D.I. n. 103594/2019. Sono ammessi tutti i lavoratori dipendenti, esclusi i dirigenti, compresi gli apprendisti e i lavoratori a domicilio. Il Fondo copre anche le causali straordinarie di riorganizzazione aziendale, come delineato dal decreto ministeriale n. 33 del 25 febbraio 2022. Per i datori di lavoro di nuova iscrizione con un organico tra 1 e 5 dipendenti, sono previsti regimi transitori fino al 2028. 

Misura della prestazione e durata dell’intervento

Il Decreto Interministeriale n. 103594/2019, modificato dal D.I. del 29 settembre 2023, definisce la misura dell’assegno di integrazione salariale erogato dal Fondo bilaterale di solidarietà per il settore dei servizi ambientali. L’assegno è pari all’80% della retribuzione globale che il lavoratore avrebbe percepito per le ore non lavorate, con un massimale unico annualmente rivalutato. Per il 2024, questo importo è fissato a 1.392,89 euro. A differenza di altri fondi, non si applica la riduzione prevista dalla legge n. 41/1986. Dal 1° gennaio 2022, è previsto anche l’Assegno per il Nucleo Familiare (ANF) per i beneficiari dell’assegno di integrazione salariale, esteso ai nuclei familiari senza figli a carico a partire dal 1° marzo 2022.

La durata delle prestazioni dipende dalla dimensione aziendale e dalle causali di intervento. Per le aziende con fino a 5 dipendenti, la durata massima è di 13 settimane in un biennio mobile, sia per causali ordinarie che straordinarie. Per le aziende con più di 5 e fino a 15 dipendenti, la durata è di 26 settimane. Le aziende con più di 15 dipendenti possono accedere a prestazioni per una durata massima di 24 mesi per riorganizzazione aziendale, 12 mesi per crisi aziendale e 36 mesi per contratti di solidarietà. Questi limiti sono soggetti alla durata complessiva massima stabilita dall’articolo 4, comma 1, del decreto legislativo n. 148/2015.

Condizioni di accesso e contributo addizionale

L’accesso alle prestazioni richiede il rispetto delle procedure di informativa sindacale e di accordi collettivi nazionali. Il contributo addizionale per l’assegno di integrazione salariale è pari all’1,50% delle retribuzioni perse, con esenzione per causali EONE. Le autorizzazioni per il pagamento e il rimborso delle prestazioni sono gestite dal Comitato amministratore del Fondo e notificate al datore di lavoro tramite PEC. I pagamenti sono effettuati dal datore di lavoro e rimborsati dall’INPS o conguagliati. Le richieste di rimborso devono essere presentate entro sei mesi dalla fine del periodo di paga o dalla notifica dell’autorizzazione, pena la decadenza del diritto. 

Programmi formativi

Inoltre, è previsto il finanziamento di programmi formativi destinati ai lavoratori, inclusi quelli in esubero. Questi programmi mirano alla riconversione o alla riqualificazione professionale dei dipendenti, e possono essere realizzati in collaborazione con fondi nazionali, territoriali o europei. Il Fondo può stipulare convenzioni con Fondi interprofessionali per utilizzare le risorse destinate esclusivamente a scopi formativi. Le modalità e i dettagli di accesso a questi programmi sono definiti dal Comitato del Fondo, che comprende rappresentanti delle parti sociali e dei Ministeri dell’Economia e del Lavoro.

Prestazioni integrative alla NASpI

Il Fondo bilaterale di solidarietà fornisce anche prestazioni integrative alla NASpI in caso di cessazione del rapporto di lavoro per motivi aziendali o risoluzione consensuale. Queste integrazioni assicurano che i lavoratori ricevano un livello di trattamento pari alla NASpI iniziale, estendendosi fino a ulteriori diciotto mesi oltre la durata massima della NASpI. Questa estensione è soggetta a condizioni specifiche, tra cui l’esclusione per i lavoratori con contratto a tempo determinato, che possono accedere solo all’integrazione della misura NASpI e non alla sua estensione. L’integrazione è regolata dalle stesse norme di sospensione, compatibilità, riduzione e decadenza applicabili alla NASpI stessa.

L’integrazione può essere richiesta in soluzione unica se consentito dagli accordi sindacali e approvato dall’INPS per la NASpI. Le condizioni di compatibilità delle prestazioni integrative con il lavoro autonomo o subordinato sono dettagliate nella circolare n. 89 del 17 giugno 2019.

Contributo integrativo e finanziamento

Per finanziare le prestazioni integrative alla NASpI, i datori di lavoro devono versare un contributo straordinario addizionale del 3% della retribuzione che il lavoratore avrebbe percepito. Questo contributo è dovuto mensilmente per tutta la durata della prestazione e deve essere pagato per intero anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro inframensile. Se l’integrazione viene richiesta in soluzione unica, anche il contributo deve essere versato in una sola soluzione.

Nel caso di estinzione dell’impresa, il datore di lavoro è tenuto a versare in unica soluzione il residuo del contributo dovuto. Le indicazioni operative e contabili per il versamento del contributo integrativo saranno fornite in successivi messaggi. Questo contributo, insieme alle altre contribuzioni, è essenziale per il finanziamento delle prestazioni del Fondo, inclusi i programmi formativi e gli assegni straordinari per il sostegno al reddito.