Prestazione occasionale INPS: con la pubblicazione del messaggio n. 2701 del 23 luglio 2024 l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha comunicato che a partire dal mese di luglio dell’anno in corso i dati anagrafici e le informazioni relative ai propri contatti possono essere inseriti ed aggiornati da parte dei prestatori di lavoro occasionale esclusivamente attraverso l’utilizzo della propria area riservata MyINPS presente sul sito web ufficiale dell’Istituto stesso.

Il suddetto messaggio INPS, in particolare, che è stato redatto dalla Direzione Centrale Entrate e dalla Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione, fa riferimento alle disposizioni legislative che sono contenute all’interno dell’art. 54 bis del decreto legge n. 50 del 24 aprile 2017, recante “Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo”, il quale è stato pubblicato all’interno del Supplemento Ordinario n. 20 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, 95 del 24 aprile 2017, ed il quale è stato successivamente convertito, con modificazioni, dalla legge n. 96 del 21 giugno 2017.

Il messaggio in oggetto, inoltre, si riferisce anche a quanto è stato disposto in precedenza sempre da parte dell’Istituto stesso all’interno del proprio sito web ufficiale tramite la pubblicazione della circolare INPS n. 107 del 5 luglio 2017, recante “Lavoro occasionale. Articolo 54 bis del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, introdotto dalla Legge di conversione 21 Giugno 2017, n. 96. Libretto Famiglia e Contratto di Prestazione Occasionale”.

Prestazione occasionale INPS: i dati anagrafici e di contatto dei prestatori di lavoro occasionale possono essere inseriti ed aggiornati solo tramite l’area riservata MyINPS

Come abbiamo già accennato anche durante il corso del precedente paragrafo, in base a quanto viene previsto dal sopra citato art. 54 bis del decreto legge n. 50 del 2017, e successive modificazioni, l’INPS ha comunicato mediante la pubblicazione della circolare n. 107 del 2017 sopra richiamata che alcuni dati relativi alla prestazione occasionale potessero essere comunicati da parte dei soggetti interessati tramite l’utilizzo dei seguenti strumenti:

  • posta elettronica (email);
  • short message service (SMS);
  • area riservata MyINPS.

A tal proposito, pertanto, per ciò che concerne la piattaforma telematica INPS dedicata alle prestazioni occasionali, l’Istituto stesso ha specificato che dovessero essere comunicate le seguenti informazioni attraverso l’utilizzo delle suddette modalità.

In particolare:

  • l’avvenuta comunicazione da parte dell’utilizzatore della prestazione lavorativa eseguita, nonché dei relativi termini di svolgimento, ai prestatori del Libretto Famiglia;
  • la dichiarazione inviata da parte dell’utilizzatore in maniera preventiva allo svolgimento della prestazione lavorativa da parte dell’utilizzatore, con l’indicazione dei termini generali di quest’ultima, nonché, in caso di mancato svolgimento della prestazione lavorativa, dell’eventuale comunicazione di revoca della dichiarazione inviata dall’utilizzatore, ai prestatori del Contratto di Prestazione occasionale.

Mediante la pubblicazione del messaggio in questione, invece, l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha comunicato ai soggetti interessati che, a partire dal mese di luglio dell’anno 2024, possono inserire ed aggiornare i propri dati relativi ai contatti di posta elettronica (email) e/o di short message service (SMS) esclusivamente attraverso l’utilizzo di un unico canale, ovvero la propria area riservata MyINPS.

Nello specifico, i prestatori di lavoro occasionale potranno inserire ed aggiornare i propri dati anagrafici e di contatto solamente tramite la propria area riservata MyINPS, disponibile all’interno del sito web ufficiale dell’Istituto stesso.

Per fare ciò dovranno necessariamente effettuare prima autenticazione mediante l’utilizzo delle proprie credenziali digitali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) almeno di livello 2, CIE (Carta di Identità Elettronica) 3.0, CNS (Carta Nazionale dei Servizi), eIDAS (Electronic IDentification, Authentication and Trust Services) o PIN (esclusivamente per i cittadini residenti all’estero che non sono in possesso di un documento di riconoscimento italiano).