L’INPS ha recentemente introdotto nuove disposizioni per agevolare l’accesso agli ammortizzatori sociali in risposta alle emergenze climatiche, come l’ondata di caldo che sta colpendo l’Italia. Queste misure, stabilite dal decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, convertito in legge il 12 luglio 2024, sono state progettate per proteggere la salute e la sicurezza dei lavoratori, permettendo una più facile richiesta di integrazione salariale in caso di condizioni meteorologiche avverse. Andiamo a scoprire quali sono le specifiche di queste disposizioni, con un focus particolare sui diversi tipi di ammortizzatori sociali disponibili, tra cui la Cassa Integrazione Speciale Operai Agricoli (CISOA), la Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria (CIGO) e i trattamenti in deroga.

Accesso ammortizzatori sociali contro il caldo: la CISOA

La CISOA è stata estesa per coprire le sospensioni o riduzioni dell’attività lavorativa causate da eventi meteorologici estremi, come il caldo eccessivo, per i lavoratori agricoli a tempo indeterminato (OTI). Dal 14 luglio 2024 al 31 dicembre 2024, i periodi di riduzione dell’attività pari almeno alla metà dell’orario giornaliero contrattuale non saranno conteggiati nel limite massimo di 90 giornate annue di sospensione. Questo intervento normativo permette di “neutralizzare” tali periodi, evitando che incidano negativamente sul conteggio delle giornate lavorative necessarie per il requisito delle 181 giornate annuali previste dalla legge. I lavoratori possono quindi mantenere i loro diritti di accesso alla CISOA anche in caso di frequenti interruzioni dell’attività lavorativa dovute a condizioni climatiche avverse.

Anche la CIGO tra gli ammortizzatori sociali contro il caldo

La Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria (CIGO) è stata resa accessibile anche per i datori di lavoro dei settori edile, lapideo e delle escavazioni, per sospensioni o riduzioni dell’attività lavorativa causate da eventi inevitabili, come condizioni climatiche estreme, senza che questi periodi siano conteggiati nel limite massimo di 52 settimane nel biennio mobile. Questo significa che, se un’impresa ha già utilizzato la CIGO per altre cause, i periodi di interruzione dovuti alle temperature elevate non saranno conteggiati nel calcolo delle settimane di CIGO utilizzate. Questa misura è particolarmente rilevante per i settori dove le attività all’aperto sono prevalenti e dove le temperature elevate possono rappresentare un rischio significativo per la salute dei lavoratori.

Trattamenti in deroga

Per le imprese operanti in aree di crisi industriale complessa, sono stati prorogati i trattamenti di sostegno al reddito per il 2024. I lavoratori che già beneficiano di trattamenti di mobilità in deroga o ordinaria possono ottenere un’estensione del beneficio per ulteriori dodici mesi, purché mantengano la continuità lavorativa. Questo intervento è volto a garantire una rete di sicurezza per i lavoratori delle aree economicamente più fragili, dove la crisi industriale ha un impatto significativo sull’occupazione e sul reddito.

Procedura per la richiesta di integrazione salariale

In caso di sospensione o riduzione delle attività lavorative dovute a ordinanze di pubbliche autorità per cause non imputabili all’impresa o ai lavoratori, i datori di lavoro possono richiedere l’integrazione salariale invocando specifiche causali previste dalla normativa. Non è necessario allegare l’ordinanza alla domanda, ma è sufficiente indicarne gli estremi nella relazione tecnica. In caso di eventi climatici estremi, come temperature elevate superiori a 35°C, è possibile richiedere le integrazioni salariali con la causale “evento meteo“. Anche temperature percepite superiori, dovute a fattori come l’umidità o l’uso di equipaggiamenti protettivi, possono giustificare la richiesta.

Valutazione delle domande e documentazione

Per la corretta valutazione delle domande di integrazione salariale, è essenziale che i datori di lavoro forniscano una relazione tecnica dettagliata, che includa la descrizione delle condizioni meteorologiche e delle attività lavorative sospese o ridotte. Non è necessario presentare i bollettini meteo, che saranno acquisiti direttamente dall’INPS. Tuttavia, la valutazione delle istanze terrà conto anche del tasso di umidità, che può influenzare la percezione delle temperature e, di conseguenza, la salute e la sicurezza dei lavoratori.

In sintesi

La legge 12 luglio 2024, n. 101, ha convertito e modificato il decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, introducendo misure urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell’acquacoltura. In particolare, l’articolo 2-bis ha esteso l’accesso agli ammortizzatori sociali, come la Cassa Integrazione Speciale Operai Agricoli (CISOA) e la Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria (CIGO), per eventi climatici avversi. Queste misure includono il riconoscimento di trattamenti in deroga per lavoratori in aree di crisi industriale complessa. Le domande devono essere presentate entro 15 giorni dall’evento. Le risorse per il 2024 ammontano a 20,5 milioni di euro.