Bonus autotrasportatori 2024: con la pubblicazione della risoluzione n. 41/E del 24 luglio 2024 da parte dell’Agenzia delle Entrate, l’amministrazione finanziaria stessa ha comunicato l’istituzione di un nuovo codice tributo ai fini dell’utilizzo in compensazione del credito d’imposta per l’acquisto del gasolio impiegato in veicoli di categoria euro 5 o superiore.

Tale credito, nello specifico, può essere utilizzato in compensazione tramite l’utilizzo del modello di pagamento F24 da parte delle imprese beneficiarie che svolgono delle attività di trasporto (c.d. autotrasportatori).

La suddetta risoluzione dell’AdE, in particolare, che è stata redatta dalla Divisione Servizi – Direzione Centrale Servizi Istituzionali e di Riscossione, fa riferimento alle disposizioni legislative che sono contenute all’interno dell’art. 1, comma 296, della legge n. 213 del 30 dicembre 2023 (c.d. Legge di Bilancio 2024), recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026”, la quale è stata pubblicata all’interno del Supplemento Ordinario n. 40 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 303 del 30 dicembre 2023.

La risoluzione in oggetto, inoltre, si riferisce anche a quanto è stato disposto dalle seguenti normative:

  • l’art. 14, comma 1, lett. a), terzo periodo, del decreto legge n. 144 del 23 settembre 2022, recante “Ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”, il quale è stato pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 223 del 23 settembre 2022, ed il quale è stato successivamente convertito, con modificazioni, dalla legge n. 175 del 17 novembre 2022;
  • il decreto direttoriale n. 263 del 31 maggio 2024, il quale è stato redatto da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) – Direzione Generale per la Sicurezza stradale e l’Autotrasporto.

Bonus autotrasportatori: l’Agenzia delle Entrate ha istituito un nuovo codice tributo da inserire nel modello F24 per la compensazione del credito d’imposta

Come abbiamo già accennato anche durante il corso del precedente paragrafo, in base a quanto viene previsto dal sopra citato art. 1, comma 296, della Legge di Bilancio 2024, è stato esteso il credito d’imposta per tutte quelle imprese che effettuano l’acquisto del gasolio impiegato in veicoli di categoria euro 5 o superiore.

La compensazione del credito d’imposta in oggetto, nello specifico, può essere effettuata seguendo le modalità che sono definite dal decreto del MIT del 31 maggio 2024 e dalla Legge di Bilancio 2024, nonché in base alle istruzioni che abbiamo fornito in precedenza all’interno di un apposito articolo di approfondimento in materia, che abbiamo pubblicato sempre qui sul sito di Tag24.

Pertanto, per ciò che concerne l’utilizzo in compensazione del bonus autotrasportatori 2024 all’interno del modello F24, la risoluzione dell’Agenzia delle Entrate in questione ha introdotto il seguente nuovo codice tributo:

  • il codice tributo 7060, il quale si riferisce al credito d’imposta relativo all’acquisto del gasolio che viene riconosciuto nei confronti delle imprese che svolgono le attività di trasporto (art. 1, comma 296, della legge n. 213 del 30 dicembre 2023).

Le modalità di compilazione del modello di pagamento F24

Il codice tributo sopra richiamato relativo al credito d’imposta per l’acquisto del gasolio impiegato in veicoli di categoria euro 5 o superiore (bonus autotrasportatori 2024) deve essere inserito all’interno della sezione “Erario” del modello di pagamento F24, nella colonna “Importi a credito compensati” oppure, nel caso in cui si debba procedere con il riversamento dell’agevolazione, nella colonna “Importi a debito versati“.

Dopodiché:

  • il campo “Anno di riferimento” deve essere compilato con l’anno di sostenimento della spesa, nel formato “AAAA”.

L’importo del credito utilizzato non potrà essere superiore rispetto a quello che è stato indicato in precedenza all’interno della comunicazione trasmessa dal MIT all’Agenzia delle Entrate e visualizzabile nel proprio cassetto fiscale.