Anche il Fisco va in vacanza e dal 1° al 20 agosto scatta la sospensione delle scadenze fiscali. Per quanto riguarda, invece, lo stop ai controlli, i termini si prolungano fino al 4 settembre.

Ogni anno, l’Agenzia delle entrate si prende una pausa durante il mese di agosto, concedendo anche una ben più che meritata tregua anche ai contribuenti. La pausa estiva è prevista anche nel caso delle scadenze fiscali. Per gli avvisi bonari e per l’invio di documenti a seguito di controlli è tutto rimandato al 4 settembre.

Nella pausa sono coinvolti anche i termini processuali connessi con la giustizia tributaria.

Come funziona la sospensione ad agosto?

Fisco: sospensione dal 1° al 20 agosto

Il Fisco chiude i battenti per un breve periodo di vacanza dal 1° al 20 agosto. Le scadenze fiscali che cadono in questo periodo sono sospese, in base a quanto stabilito dall’articolo 3-quater del Decreto Legge n. 16/2012.

Le eventuali dichiarazioni o i Modelli di pagamento F24 che risultino essere in scadenza durante la pausa estiva sono differiti automaticamente al 20 agosto.

Infatti, proprio nella giornata del 20 agosto è possibile effettuare i pagamenti oppure inviare la documentazione senza rischiare l’applicazione di sanzioni e qualunque altra maggiorazione.

La proroga feriale si applica anche all’invio di informazioni e documenti che possono essere richiesti dall’Agenzia delle entrate. A differenza della prima, questa è una misura introdotta dal Decreto Fiscale n. 193/2016, al cui articolo 7-quater. I termini in questione sono sospesi dal 1° al 4 settembre.

Ciò vuol dire che, in sostanza, i termini entro cui devono essere trasmessi i documenti e tutte le informazioni richieste dall’Agenzia delle entrate sono congelati fino al 4 settembre. Sempre nello stesso periodo viene sospeso il termine di 30 giorni previsto per pagare gli avvisi bonari.

Come funziona la sospensione delle scadenze fiscali

Abbiamo avuto modo di vedere che durante la pausa estiva del Fisco non rientrano solo le scadenze fiscali. In aggiunta sono anche sospesi i controlli dell’Agenzia delle entrate, in base all’articolo 10 del Decreto legislativo n. 1/2024.

L’Agenzia delle entrate, tra il 1° e il 31 agosto non può inviare ai contribuenti:

  • Comunicazione sugli esiti dei controlli automatizzati della dichiarazione dei redditi;
  • Comunicazione con oggetti controlli formali della dichiarazione dei redditi;
  • Comunicazioni riferitesi agli esiti della liquidazione delle imposte sui redditi, assoggettati a tassazione separata;
  • Lettere che invitano il contribuente all’adempimento spontaneo.

Dalla vacanza del Fisco restano escluse alcune scadenze

Nonostante quanto detto, rimangono comunque alcune esclusioni dalla vacanza del Fisco. Dalla lunga tregua fiscale restano esclusi gli atti ritenuti indifferibili e urgenti.

La stessa Agenzia delle entrate ha provveduto a fornire indicazioni in merito, con la pubblicazione della circolare n. 9/E/2024.

Quali sono i casi?

  • Situazioni in cui sussistono pericoli per la riscossione, perché la mancata spedizione della comunicazione può far sopraggiungere la prescrizione;
  • Invio di atti o comunicazioni per una notizia di reato ai sensi dell’articolo 331 del Codice di Procedura Penale;
  • Invio di comunicazioni o atti a persone che sono sottoposte a delle procedure concorsuali.

Per concludere, tra il 1° ed il 20 agosto sono sospese le scadenze fiscali e i contribuenti possono effettuare i versamenti con il Modello F24 o inviare le dichiarazioni al termine della tregua, senza correre il rischio di andare incontro a sanzioni o maggiorazioni.

Invece, sono congelati nel periodo compreso tra il 1° agosto e il 4 settembre l’invio di informazioni e documenti che possono essere richiesti dall’Agenzia delle Entrate e anche il termine di 30 giorni previsto per effettuare il pagamento degli avvisi bonari.