Decadenza agevolazioni nuove attività nelle Zes: con la pubblicazione della risoluzione n. 38/E del 22 luglio 2024 da parte dell’Agenzia delle Entrate, l’amministrazione finanziaria stessa ha comunicato l’istituzione di un nuovo codice tributo ai fini del versamento delle somme di denaro che sono dovute a titolo di recupero dell’IRES (Imposta sul Reddito delle Società).
Tale pagamento, nello specifico, può essere effettuato tramite l’utilizzo del modello di pagamento F24 da parte delle imprese che hanno versato in precedenza l’imposta in misura ridotta e che, in seguito alla fruizione del beneficio, hanno aderito al consolidato fiscale oppure al regime di trasparenza fiscale.
La suddetta risoluzione dell’AdE, in particolare, che è stata redatta dalla Divisione Servizi – Direzione Centrale Servizi Istituzionali e di Riscossione, fa riferimento alle disposizioni legislative che sono contenute all’interno dell’art. 1, commi da 173 a 176, della legge n. 178 del 30 dicembre 2020 (c.d. Legge di Bilancio 2021), recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”, la quale è stata pubblicata all’interno del Supplemento Ordinario n. 46 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 322 del 30 dicembre 2020.
Decadenza agevolazioni nuove attività nelle ZES: l’Agenzia delle Entrate ha istituito un nuovo codice tributo da inserire nel modello F24 per il recupero IRES
Come abbiamo già accennato anche durante il corso del precedente paragrafo, in base a quanto è stato disposto dal sopra citato art. 1, commi da 173 a 176, della Legge di Bilancio 2021, è stata introdotta una riduzione di importo pari al 50% dell’IRES dovuta da parte delle imprese che intraprendono una nuova attività economica nelle Zone Economiche Speciali (ZES).
Sempre a tal proposito, inoltre, la normativa sopra richiamata ha definito anche quali sono le cause che portano alla decadenza del beneficio in oggetto, nonché i motivi che portano ad un obbligo di restituzione dell’agevolazione che è stata già riconosciuta alle imprese beneficiarie.
Il pagamento delle somme di denaro dovute, in particolare, può essere effettuato seguendo le indicazioni che abbiamo già fornito durante il corso di un precedente articolo per quanto riguarda le modalità di pagamento in maniera fisica oppure online del modello F24, che abbiamo pubblicato sempre qui sul sito di Tag24.
Pertanto, in caso di decadenza dell’agevolazione, al fine di permettere alle imprese interessate di effettuare il versamento delle somme di denaro che sono dovute a titolo di recupero dell’IRES attraverso l’utilizzo del modello F24, la risoluzione dell’Agenzia delle Entrate in oggetto ha introdotto il seguente nuovo codice tributo:
- il codice tributo “2022“, il quale si riferisce al pagamento a titolo di recupero IRES per decadenza dalle agevolazioni che sono state riconosciute in precedenza nei confronti delle imprese che hanno avviato una nuova attività economica nelle Zone Economiche Speciali (ZES) e che hanno aderito al consolidato fiscale o al regime di trasparenza fiscale (art. 1, commi da 173 a 176, della legge n. 178 del 30 dicembre 2020).
Le modalità di compilazione del modello di pagamento F24
Il codice tributo sopra richiamato, il quale è stato messo a disposizione da parte dell’amministrazione finanziaria e di cui abbiamo già parlato in maniera approfondita durante il corso del precedente paragrafo, deve essere utilizzato tramite gli appositi servizi online presenti all’interno del sito web ufficiale dell’AdE stessa.
Nello specifico, il sopra citato codice tributo relativo al versamento delle somme dovute in seguito alla decadenza delle agevolazioni previste per le imprese che avviano nuove attività nelle ZES e che hanno aderito al al consolidato fiscale o al regime di trasparenza fiscale deve essere inserito all’interno della sezione “Erario” del modello di pagamento F24, nella colonna “Importi a debito versati“.
Dopodiché, li campo “anno di riferimento” deve essere compilato con l’anno in cui si è verificata la decadenza dell’agevolazione, nel formato “AAAA”.