Numerosi sono i quesiti relativi al nuovo concordato preventivo 2024 da parte delle partite Iva a regime forfettario e dei soggetti Isa in vista dei controlli del Fisco, soprattutto sugli accertamenti. In particolare, ci si chiede se l’adesione al concordato preventivo biennale comporti l’inibizione degli accertamenti ai fini Iva, oltre che per le imposte dirette.

Ulteriori chiarimenti emergono anche per quanto concerne l’adesione al concordato preventivo e i benefici che un contribuente può ottenere dal punto di vista penale e tributario. Si ricordi, inoltre, che l’adesione al nuovo regime proposto dal governo prevede tutta una serie di cause e di ipotesi di esclusione e di decadenza alle quali i contribuenti dovranno prestare attenzione.

Concordato preventivo 2024, ecco cosa si prevede sugli accertamenti di chi aderisce

Con l’adesione al concordato preventivo biennale per gli anni 2024 e 2025 si inibiscono gli accertamenti del Fisco ai fini dell’Iva, oltre che per le imposte dirette? È questo uno dei quesiti che maggiormente si pongono i contribuenti forfettari e soggetti Isa in vista dell’accettazione o meno della proposta dell’Agenzia delle entrate entro la fine di ottobre prossimo.

Tuttavia, secondo quanto prevede l’articolo 34 del decreto legislativo 13 del 2024, l’adesione al concordato preventivo biennale comporta la sola esclusione degli accertamenti ai fini delle imposte dirette e non anche quelli rivolti ai fini Iva. Tuttavia, chi aderisce al nuovo sistema di determinazione delle imposte ottiene i benefici premiali Isa che consentono di evitare:

  • gli accertamenti analitici e induttivi;
  • l’anticipo di 1 anno dei termini di decadenza anche ai fini Iva.

Accertamenti e attività istruttorie nei casi penali e tributari

Dal punto di vista penale e tributario, invece, l’adesione al concordato preventivo biennale delle partite Iva a regime forfettario e dei soggetti Isa non comporta alcun beneficio. Non si prevedono limitazioni nelle attività istruttorie per quanto riguarda gli accessi, le ispezioni e le verifiche. Peraltro, al contribuente al quale sia contestato un illecito, si prevede la decadenza dalla possibilità di accettare la proposta dell’Agenzia delle entrate circa il nuovo concordato preventivo biennale.

Controlli automatizzati e cause di decadenza della proposta dell’Agenzia delle entrate

È causa di decadenza dal concordato anche l’omesso versamento delle somme da pagare a seguito di controlli automatizzati. Tali controlli sono previsti dall’ex articolo 36 bis del decreto del Presidente della Repubblica numero 600 del 1973 e dal comma 1, dell’articolo 22, del decreto legislativo 13 del 2024.

Qualche dubbio sorge da quanto prevede il successivo comma 2 che prevede l’esclusione della decadenza – e dunque l’abilitazione al concordato preventivo biennale – per il forfettario o il soggetto Isa che regolarizzi la propria posizione con ravvedimento prima di ogni contestazione o accertamento da parte del Fisco. Pertanto, si può prevedere – in attesa di ulteriori chiarimenti interpretativi – che la decadenza dal concordato preventivo operi solo se il contribuente dovesse omettere di pagare l’avviso bonario.

Concordato preventivo 2024, esclusione, decadenza e accertamenti

Si ricorda che le le partite Iva a regime forfettario e i soggetti Isa chiamati a prendere una decisione se aderire al concordato preventivo biennale entro la fine di ottobre 2024 sono 4,6 milioni, dei quali 2,6 milioni di soggetti Isa e 1,9 partite Iva. Tutti dovranno verificare che non vi siano cause di esclusione o di decadenza dalla proposta dell’Agenzia delle entrate.

Tra le cause di esclusione si elencano l’omessa dichiarazione e una varietà di reati elencati dal decreto legislativo 74 del 2000, le false comunicazioni sociali di cui all’articolo 2621 del Codice civile e i reati di riciclaggio e auto-riciclaggio commessi nei tre periodi d’imposta che precedono quello in cui si applica il concordato preventivo.

Le ipotesi di decadenza riguardano, invece, l’omesso versamento, la dichiarazione integrativa, la rettifica dei redditi, la non corrispondenza dei dati, le ipotesi di esclusione o di debiti fiscali di almeno 5.000 euro e le violazioni non lievi.