Fondo bilaterale professionisti: con la pubblicazione del messaggio n. 2651 del 19 luglio 2024 l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha fornito le prime istruzioni per ciò che concerne il c.d. “Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali” ed, in particolare, gli adeguamenti che sono stati effettuati da parte del recente decreto interministeriale del 21 maggio 2024.

Il suddetto messaggio INPS, in particolare, che è stato redatto dalla Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali, dalla Direzione Centrale Entrate, dalla Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione, fa riferimento alle seguenti disposizioni legislative:

  • l’art. 3 della legge n. 20 del 14 gennaio 1994, recante “Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti”, la quale è stata successivamente pubblicata all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 10 del 14 gennaio 1994;
  • la legge n. 183 del 10 dicembre 2014, recante “Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell’attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro”, la quale è stata successivamente pubblicata all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 290 del 15 dicembre 2014;
  • l’art. 26, comma 7 bis, e l’art. 30, comma 1 bis, del decreto legislativo n. 148 del 14 settembre 2015, recante “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183”, il quale è stato successivamente pubblicato all’interno del Supplemento Ordinario n. 53 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 221 del 23 settembre 2015;
  • il decreto interministeriale n. 104125 del 27 dicembre 2019, recante “Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali”, il quale è stato redatto dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (MLPS), di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF), ed il quale è stato successivamente pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 53 del 2 marzo 2020;
  • la legge n. 234 del 30 dicembre 2021 (c.d. Legge di Bilancio 2022), recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024”, la quale è stata successivamente pubblicata all’interno del Supplemento Ordinario n. 49 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 310 del 31 dicembre 2021;
  • l’art. 23, comma 1, lett. l), del decreto legge n. 4 del 27 gennaio 2022, recante “Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico”, il quale è stato pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 21 del 27 gennaio 2022, ed il quale è stato successivamente convertito, con modificazioni, dalla legge n. 25 del 28 marzo 2022;
  • l’art. 9 del decreto legge n. 198 del 29 dicembre 2022, recante “Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi”, il quale è stato pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 303 del 29 dicembre 2022, ed il quale è stato successivamente, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 14 del 24 febbraio 2023;
  • il decreto interministeriale del 21 maggio 2024, recante “Adeguamento del Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali”, il quale è stato successivamente pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 159 del 9 luglio 2024.

Il messaggio in oggetto, inoltre, si riferisce anche a quanto è stato comunicato in precedenza sempre da parte dell’Istituto stesso all’interno del proprio sito web ufficiale tramite la pubblicazione della circolare INPS n. 77 del 26 maggio 2021, recante “Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali. Decreto interministeriale n. 104125 del 27 dicembre 2019. Finanziamento. Adempimenti procedurali. Modalità di composizione del flusso Uniemens. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti”.

Fondo bilaterale professionisti: l’INPS fornisce le istruzioni sull’adeguamento effettuato dal decreto interministeriale del 21 maggio 2024

Come abbiamo già accennato anche durante il corso del precedente paragrafo, in base a quanto è stato disposto dal sopra citato decreto interministeriale del 21 maggio 2024 l’INPS ha pubblicato le istruzioni in merito agli adeguamenti che sono stati introdotti dal medesimo al c.d. Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali, in seguito all’accordo collettivo che è stato firmato il 27 dicembre 2022 da:

  • Confprofessioni;
  • Filcams CGIL;
  • Fisascat CISL;
  • Uiltucs.

Pertanto, dal 9 luglio 2024 il Fondo in questione è stato esteso ai datori di lavoro del settore delle attività professionali che hanno almeno un dipendente nel proprio organico, mentre le tutele spettano anche ai lavoratori assunti con qualsiasi tipologia di contratto di apprendistato e ai lavoratori a domicilio.