Compensazione crediti contributi INPS: con la pubblicazione del messaggio n. 2639 del 17 luglio 2024 l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha fornito dei chiarimenti per ciò che concerne l’applicazione delle nuove disposizioni che sono state introdotte in materia di compensazione di crediti contributivi dall’art. 1, commi 97 e 98, della Legge di Bilancio 2024.

Il suddetto messaggio INPS, in particolare, che è stato redatto dalla Direzione Centrale Entrate, fa riferimento alle seguenti disposizioni legislative:

  • l’art. 17, comma 1 bis, del decreto legislativo n. 241 del 9 luglio 1997, recante “Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell’imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni”, il quale è stato successivamente pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 174 del 28 luglio 1997;
  • l’art. 1, comma 97, lett. a), e comma 98, della legge n. 213 del 30 dicembre 2023 (c.d. Legge di Bilancio 2024), recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026”, la quale è stata pubblicata all’interno del Supplemento Ordinario n. 40 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 303 del 30 dicembre 2023.

Il messaggio in oggetto, inoltre, si riferisce anche a quanto è stato previsto di recente da parte dell’amministrazione finanziaria all’interno del proprio sito web ufficiale tramite la pubblicazione della circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 16/E del 28 giugno 2024, recante “Articolo 1, commi da 94 a 98, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 (legge di bilancio 2024), e articolo 4, commi 2 e 3, del decreto legge 29 marzo 2024, n. 39 (c.d. “decreto Agevolazioni”), convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2024, n. 67 – Modifiche alle procedure di compensazione di crediti di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241”.

Compensazione crediti contributi INPS: l’Istituto fornisce dei chiarimenti sulle nuove disposizioni introdotte dalla Legge di Bilancio 2024

Come abbiamo già accennato anche durante il corso del precedente paragrafo, in base a quanto viene disposto dal sopra citato art. 1, comma 97, lett. a), della Legge di Bilancio 2024, sono state apportate delle modifiche a quello che era stato previsto in precedenza dal decreto legislativo n. 241 del 1997 sopra richiamato, introducendo il comma 1 bis all’art. 17 del decreto in questione.

A tal proposito, in particolare, sono state stabilite delle specifiche condizioni ai fini della legittima esposizione in compensazione dei crediti contributivi tramite l’utilizzo del modello di pagamento F24.

Tale compensazione, nello specifico, può essere sia di tipo orizzontale (ovvero effettuando la compensazione con oneri di varia natura) che di tipo verticale (ovvero effettuando la compensazione con altri contributi INPS), e deve essere effettuata esclusivamente in seguito alla scadenza dei termini relativi alle denunce contributive e/o alle dichiarazioni periodiche per quanto riguarda il periodo contributivo dal quale emerge il credito contributivo in oggetto.

Il successivo comma 98 dell’art. 1 della Legge di Bilancio 2024, poi, specifica che le modalità e i termini per ciò che concerne l’applicazione delle nuove disposizioni legislative introdotte sono e saranno definiti attraverso la pubblicazione di appositi provvedimenti da parte del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, del Direttore Generale dell’INPS (Istituto Nazionale di Previdenza Sociale) e del Direttore Generale dell’INAIL (Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro).

Infine, l’Istituto stesso rimanda alle modalità operative che sono state già specificate da parte del Fisco in merito alla compensazione dei crediti contributivi tramite modello F24 (già fornite anche da noi di Tag24 all’interno di un precedente articolo in materia) e a dei futuri messaggi per quanto riguarda le nuove modalità operative adottate.