Assistenza fiscale 730: con la pubblicazione del messaggio n. 2640 del 17 luglio 2024 l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha comunicato ai contribuenti che, in qualità di sostituto di imposta, anche per il 2024 effettuerà le consuete attività di assistenza fiscale a tutti coloro che avranno indicato l’INPS stesso come proprio sostituto nel modello 730.

A tal proposito, pertanto, l’Istituto ha comunicato che procedere con l’effettuare le operazioni di conguaglio fiscale previste entro i termini prefissati e, nel frattempo, ha pubblicato all’interno del proprio sito web ufficiale un apposito manuale che funge da guida aggiornata per l’assistenza fiscale relativa al modello 730 dell’anno 2024 che viene prestata da parte dell’INPS.

Il suddetto messaggio INPS, in particolare, che è stato redatto dalla Direzione Centrale Pensioni, dalla Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali, dalla Direzione Centrale Bilanci, Contabilità e Servizi Fiscali, e dalla Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione, fa riferimento alle seguenti disposizioni legislative:

  • l’art. 20 del decreto legislativo n. 241 del 9 luglio 1997, recante “Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell’imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni”, il quale è stato successivamente pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 174 del 28 luglio 1997;
  • il decreto legislativo n. 1 dell’8 gennaio 2024, recante “Razionalizzazione e semplificazione delle norme in materia di adempimenti tributari”, il quale è stato successivamente pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 9 del 12 gennaio 2024.

Il messaggio in oggetto, inoltre, si riferisce anche a quanto è stato disposto in precedenza da parte dell’amministrazione finanziaria all’interno del proprio sito web ufficiale tramite la pubblicazione dell’interpello dell’Agenzia delle Entrate n. 956-246/2020.

Assistenza fiscale 730: l’INPS fornisce le istruzioni su chi ha diritto e su come ricevere assistenza sulla dichiarazione dei redditi

Come abbiamo già accennato anche durante il corso del precedente paragrafo, in base a quanto viene previsto anche dal sopra citato interpello dell’Agenzia delle Entrate n. 956-246 del 2020, l’INPS ha ricordato il fatto che può prestare assistenza fiscale esclusivamente nel caso in cui abbia un rapporto di sostituzione d’imposta con il contribuente che ha presentato il modello 730 per l’anno in corso.

Nello specifico, il rapporto di sostituzione non sussiste nel caso in cui il dichiarante percepisca da parte dell’Istituto delle prestazioni economiche sulle quali non deve essere versata alcuna imposta, ovvero:

  • le prestazioni pensionistiche erogate a vittime del terrorismo o a vittime del dovere;
  • le seguenti prestazioni assistenziali:
    • gli assegni sociali;
    • le pensioni di invalidità civile;
    • l’assegno unico e universale per i figli a carico;
    • l’assegno per il nucleo familiare.

Oltre ai casi appena citati, il rapporto di sostituzione di imposta con il dichiarante non ricorre anche nel caso in cui la prestazione che viene percepita è cessata prima del 1° aprile 2024.

Sono valide, invece, e fanno sì che l’INPS faccia da sostituto di imposta al contribuente nel caso in cui quest’ultimo percepisca per quanto riguarda l’anno in corso una delle seguenti prestazioni economiche imponibili ai fini IRPEF (Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche):

  • la pensione di vecchiaia;
  • la pensione di reversibilità;
  • l’indennità di disoccupazione NASpI (Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego);
  • ecc…

Tali soggetti, in particolare, per ricevere l’assistenza fiscale sul modello 730 relativo all’anno 2024 da parte dell’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale devono accedere sul rispettivo sito web, all’interno dell’apposito servizio denominato “Assistenza fiscale (730/4): servizi al cittadino”, previa autenticazione mediante l’utilizzo delle proprie credenziali digitali, ovvero:

  • lo SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), almeno di livello 2;
  • la CIE (Carta di Identità Elettronica) 3.0;
  • la CNS (Carta Nazionale dei Servizi).