Ci sono alcune cause che possono portare alla sospensione dal pagamento dell’assegno di inclusione. Una tra queste, e molto frequente, è la mancata presentazione presso i servizi sociali.
Una nota del Ministero del Lavoro chiarisce bene la questione, spiegando anche da quando scatta la sospensione del pagamento. La nota, pubblicata il 16 luglio, riassume tutte le principali indicazioni nella gestione delle attività indirizzate ai beneficiari della misura: dal mantenimento dei requisiti di accesso alle istanze di riesame.
Nel testo, vediamo quando scatta la sospensione dal pagamento dell’assegno di inclusione e riassumiamo tutte le indicazioni utili.
Nota del Ministero del Lavoro sul pagamento dell’assegno di inclusione
Con la pubblicazione della nota n. 12607, pubblicata dal Ministero del Lavoro il 16 luglio, sono stati forniti chiarimenti sulla gestione delle attività rivolte ai beneficiari dell’assegno di inclusione.
La nota, che ha l’obiettivo di dare un’informazione precisa, approfondisce le seguenti tematiche:
- Decadenza o sospensione del pagamento del beneficio;
- Esclusione dagli obblighi di monitoraggio;
- Mantenimento del possesso dei requisiti;
- Cambi di residenza;
- Istanze di riesame.
Un punto importante, su quale ci soffermiamo brevemente, riguarda il mantenimento del possesso dei requisiti. Il Ministero, infatti, ricorda come i requisiti di accesso alla misura debbano essere posseduti nel corso di tutto il periodo di erogazione dell’assegno di inclusione.
L’Inps provvede ad effettuare verifiche automatiche mensili. In caso di variazioni che comportano la decadenza oppure in caso di sanzioni, il nucleo beneficiario della prestazione decade automaticamente dall’assegno di inclusione.
Quando scatta la sospensione dal pagamento dell’assegno di inclusione
L’approfondimento che, probabilmente, interessa molti riguarda le cause che fanno scattare la sospensione dal pagamento dell’assegno di inclusione.
Quando scatta? In caso di mancata presentazione alle convocazioni dei servizi sociali, senza un valido e giustificato motivo.
I beneficiari della misura, anche se in assenza di convocazione, sono tenuti a presentarsi spontaneamente ai servizi sociali. La presentazione è obbligatoria entro 120 giorni dalla sottoscrizione del Patto di attivazione digitale (PAD).
In particolar modo, la sospensione dal pagamento avviene dal mese successivo a quello in cui scade il termine per la presentazione presso i servizi sociali.
Le registrazioni, come sottolineato dal Ministero, saranno comunicate dall’Inps entro il 20 del mese successivo alla scadenza e saranno rielaborate per le disposizioni mensili di pagamento.
Invece, per quelle che verranno inserite dopo 20 giorni, saranno rielaborate per i pagamenti dal mese successivo alla data di inserimento.
Non scatta la sospensione per questi soggetti
Nei chiarimenti, il Ministero del Lavoro si sofferma su un secondo aspetto molto importante, ovvero sugli esclusi dal monitoraggio dei servizi sociali per i quali non scatta la sospensione del pagamento dell’assegno di inclusione.
La normativa, in linea generale, prevede che i beneficiari della misura si debbano presentare per il primo appuntamento presso i servizi sociali entro 120 giorni dalla sottoscrizione del PAD.
Dopo il primo incontro, i beneficiari devono presentarsi, a cadenze regolari, almeno ogni 90 giorni.
Ci sono, però, alcuni esclusi dell’obbligo e, in caso di mancata presentazione, non scatta la sospensione dal pagamento dell’assegno di inclusione.
Gli unici esclusi sono:
- Chi ha almeno 60 anni d’età;
- Chi ha disabilità certificata ai fini Isee;
- Chi è inserito in percorsi di protezione relativi alla violenza di genere e le donne vittime di violenza prese in carico da centri antiviolenza.
C’è un’unica eccezione a queste esclusioni. L’eccezione riguarda il caso in cui nel nucleo familiare siano presenti minorenni in obbligo scolastico o vi siano solo sessantenni o soggetti con disabilità.
In questo caso, almeno un componente deve sottoscrivere il Patto di inclusione sociale (PaIS).