Le regole della Legge Fornero fissano le condizioni di pensione anche dei docenti che fanno part time negli ultimi anni di scuola. Quanto si perderebbe di trattamento previdenziale futuro scegliendo di fare orario ridotto nel pre-pensionamento?

Il quesito riguarda gli insegnanti di scuola che abbiano una situazione contributiva che consenta loro di fare previsioni sul tipo di pensione e sull’età di accesso al pensionamento stesso. Può capitare, infatti, che alcuni docenti di scuola abbiano già in previsione di andare in pensione – entro il 31 dicembre 2026 – con 42 anni e dieci mesi di contributi versati, perché il montante contributivo permette di arrivare prima all’uscita anticipata rispetto alla vecchiaia. Peraltro, per le lavoratrici, il requisito si matura un anno prima, con 41 anni e dieci mesi di contribuzione.

Tuttavia, ridurre l’orario di lavoro negli ultimi anni di servizio a scuola potrebbe comportare una riduzione di stipendio e, dunque, un quantitativo di contributi più basso e, di conseguenza, una decurtazione della pensione.

Un ragionamento di questo tipo è tanto vero per gli anni di lavoro che rientrino nel sistema contributivo puro, quanto ininfluente per il periodo già calcolato con il sistema retributivo. Dal momento che un montante contributivo così capiente consente di puntare alla pensione anticipata di soli contributi si stabilisce, necessariamente, l’appartenenza del docente al sistema contributivo misto (e, dunque, al meccanismo in parte retributivo).

Legge Fornero, quale pensione per i docenti che fanno part time a scuola?

Un docente che dovesse decidere di svolgere il tempo parziale negli ultimi anni di servizio nella scuola non avrà ripercussioni sulla quota retributiva dei contributi versati, mentre dovrebbe accettare una decurtazione della pensione conseguente a una minore valorizzazione degli ultimi anni di lavoro collocati nel sistema contributivo puro.

È questa, in sostanza, la regola generale che si può enunciare per un insegnante – ma il caso potrebbe riguardare anche una qualsiasi altra professione – che, negli ultimi anni di servizio, faccia richiesta di svolgere un orario parziale.

Come accedere alle pensioni anticipate fino al 2026?

Il caso è quello, ad esempio, di un docente di scuola che prevede di andare in pensione entro il 2026 con 42 anni e dieci mesi di contributi. Un tale quantitativo di contributi richiede che l’insegnante, dal punto di vista previdenziale, sia collocato nel sistema misto, ovvero che abbia degli anni di contributi maturati prima del 1996, ma non oltre i 18 anni (altrimenti sarebbe un lavoratore del retributivo).

Ripercorrendo la carriera lavorativa il docente, entro la fine del 1995, aveva già maturato 14 anni di contributi mentre, negli ultimi 3 anni di insegnamento, è stato impiegato con orario part time, accettando una riduzione dell’orario scolastico da 18 a 12 ore a settimana. La riduzione delle ore di servizio nella scuola potrebbe comportare una decurtazione del futuro assegno di pensione tale che il docente potrebbe pensare di ritornare al tempo pieno.

In realtà la situazione contributiva del docente, in vista della pensione futura, deve essere attentamente valutata per verificare quali versamenti risultino intaccati dalla riduzione dell’orario di lavoro.

Metodo calcolo della pensione con legge di riforma Fornero 2024

La quota retributiva dell’insegnante, ovvero i contributi collocati entro la fine del 1992 – costituenti la quota A sulla quale calcolare l’assegno di pensione – non subirebbe alcuna variazione. Infatti, la retribuzione utile ai fini del calcolo dell’assegno di pensione maturato sui requisiti del sistema retributivo risulta già determinata per il tempo pieno.

Una riduzione dettata dall’orario parziale potrebbe avvenire in corrispondenza della parte contributiva pura – la cosiddetta “quota C” – che comprende anche ultimi anni di lavoro dell’insegnante in quanto conseguente alla legge Fornero del 2012.

Questa parte della pensione dipende direttamente dai contributi versati e non dal livello di retribuzione. Una riduzione dello stipendio, conseguente alla riduzione dell’orario settimanale di lavoro, determina una riduzione dei contributi maturati e, pertanto, del trattamento di pensione.

In definitiva, gli ultimi anni di lavoro part time del docente incideranno sulla pensione per due terzi – ovvero delle 12 ore di lavoro su 18 ore settimanali – rispetto a una contribuzione piena del full time in presenza di 18 ore di lavoro settimanali.