Fattura elettronica senza codice fiscale: con la pubblicazione del provvedimento n. 278182 del 27 giugno 2024 da parte del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, l’amministrazione finanziaria stessa ha comunicato di aver apportato delle modifiche a quanto era stato precedentemente annunciato in materia di invio dei dati relativi alle fatture elettroniche da parte degli operatori che erogano i servizi di pubblica utilità.
Il suddetto provvedimento dell’AdE, in particolare, fa riferimento alle seguenti disposizioni legislative:
- il decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 26 ottobre 1972, recante “Istituzione e disciplina dell’imposta sul valore aggiunto”, il quale è stato successivamente pubblicato all’interno del Supplemento Ordinario n. 1 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 292 dell’11 novembre 1972;
- la legge n. 212 del 27 luglio 2000, recante “Disposizioni in materia di Statuto dei diritti del Contribuente”, la quale è stata successivamente pubblicata all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 177 del 31 luglio 2000;
- il decreto ministeriale n. 366 del 24 ottobre 2000, recante “Applicazione dell’imposta sul valore aggiunto relativa alle operazioni effettuate nel settore delle telecomunicazioni”, il quale è stato redatto dal Ministero delle Finanze ed il quale è stato successivamente pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 288 dell’11 dicembre 2000;
- il decreto ministeriale n. 370 del 24 ottobre 2000 relativo al “Regolamento recante particolari modalità di applicazione dell’imposta sul valore aggiunto nei confronti di contribuenti che gestiscono il servizio dei rifiuti solidi urbani ed assimilati ed il servizio di fognatura e depurazione, i cui corrispettivi sono addebitati mediante bolletta, da emanarsi ai sensi degli articoli 22, comma 2, e 73, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633”, il quale è stato redatto dal Ministero delle Finanze ed il quale è stato successivamente pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 291 del 14 dicembre 2000;
- il decreto legislativo n. 127 del 5 agosto 2015, e successive modificazioni, recante “Trasmissione telematica delle operazioni IVA e di controllo delle cessioni di beni effettuate attraverso distributori automatici, in attuazione dell’articolo 9, comma 1, lettere d) e g), della legge 11 marzo 2014, n. 23”, il quale è stato successivamente pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 190 del 18 agosto 2015;
- il regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 679 del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (c.d. regolamento generale sulla protezione dei dati);
- la legge n. 136 del 17 dicembre 2018, recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria”, la quale è stata successivamente pubblicata all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 293 del 18 dicembre 2018.
Il provvedimento in oggetto, inoltre, si riferisce anche a quanto è stato disposto in precedenza sempre da parte dell’amministrazione finanziaria all’interno del proprio sito web ufficiale tramite la pubblicazione dei seguenti atti:
- il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 527125 del 28 dicembre 2018, recante “Modalità per l’emissione delle fatture elettroniche tramite il Sistema di Interscambio verso consumatori finali da parte dei soggetti passivi dell’IVA che offrono servizi disciplinati dai regolamenti di cui al decreto ministeriale 24 ottobre 2000, n. 366 e al decreto ministeriale 24 ottobre 2000, n. 370, ai sensi dell’articolo 10-ter del decreto legge 23 ottobre 2018, come modificato dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136”;
- il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 433608 del 24 novembre 2022, e successive modificazioni, recante “Regole tecniche per l’emissione e la ricezione delle fatture elettroniche per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato e per le relative variazioni, utilizzando il Sistema di Interscambio, nonché per la trasmissione telematica dei dati delle operazioni di cessione di beni e prestazioni di servizi transfrontaliere e per l’attuazione delle ulteriori disposizioni di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127”;
Fattura elettronica senza codice fiscale: modalità semplificate per l’invio dei codici identificativi univoci contrattuali da parte degli operatori che erogano servizi di pubblica utilità
Come abbiamo già accennato anche durante il corso del precedente paragrafo, in base a quanto viene previsto dalle normative sopra richiamate, l’Agenzia delle Entrate ha stabilito che a breve la comunicazione dei codici identificativi univoci contrattuali potrà avvenire in maniera semplificata da parte degli operatori che erogano i servizi di pubblica utilità.
Questi ultimi, in particolare, potranno utilizzare il nuovo servizio online disponibile all’interno dell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi“.