La giornata del 12 luglio 2024 era quella di termine della presentazione delle domande della Zona economica speciale (Zes) Unica 2024. L’Agenzia delle entrate ha fornito, proprio nelle ultime ore, alcuni chiarimenti su vari argomenti di questa misura di incentivi degli investimenti effettuati dalle imprese residenti o che operino nelle regioni del Sud Italia.
Molte sono le attese di chi abbia presentato domanda circa l’importo del credito d’imposta spettante, la fissazione di limiti di importo e la possibilità di cumulare i bonus per arrivare a finanziare una percentuale via via maggiore dei progetti di investimenti in beni materiali (attrezzature, sistemi, immobili e beni immateriali). Il totale delle risorse messe a disposizione delle imprese per il bonus è pari a 1,8 miliardi di euro.
Zes Unica 2024 importo più basso di quello atteso, quando?
Qual è l’importo spettante alle imprese per il credito d’imposta legato alla Zona economica speciale (Zes) Unica 2024? Si è chiarito, nelle ultime settimane, qual è la copertura della spese per gli investimenti effettuati dalle imprese residenti nelle regioni del Sud Italia. La percentuale di contributo a fondo perduto può arrivare fino al 70%, tra agevolazione ordinaria e maggiorazioni varie.
Tuttavia, si prevede anche il caso in cui la percentuale di credito d’imposta della Zes Unica 2024 possa essere più bassa di quanto ci si attende. Infatti, all’Agenzia delle entrate è stato posto il quesito su cosa fare nel caso in cui si dovesse procedere al riparto delle risorse e la percentuale delle agevolazioni dovesse risultare più bassa rispetto a quella massima prevista.
In questo contesto, le imprese potrebbero procedere a cumulare il credito d’imposta Zes Unica 2024 con altri contributi e incentivi – ad esempio, quelli della legge Sabatini o di livello regionale – purché non si superi il limite massimo della misura consentita dalle normative?
Credito d’imposta Zona economica speciale 2024, quando è possibile il cumulo con altri incentivi?
Per spiegare questo meccanismo, l’Agenzia delle entrate si rifà al comma 5, dell’articolo 16, del decreto legge 124 del 2023, poi ripreso anche dal comma 6, dell’articolo 7, del decreto ministeriale dello scorso giugno, in base al quale il credito d’imposta risulta cumulabile con gli aiuti in regime de minimis e con gli altri incentivi di Stato “che abbiano a oggetto i medesimi costi ammessi al beneficio, a condizione che tale cumulo non porti al superamento dell’intensità o dell’importo di aiuto più elevati consentiti dalle pertinenti discipline europee di riferimento”.
A tal proposito, è utile ricordare che, secondo il comma 7, dell’articolo 7, del decreto ministeriale di giugno 2024, “il credito d’imposta è cumulabile, nei limiti delle spese effettivamente sostenute, con altre misure agevolative, che non siano qualificabili come aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 107 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, fermo restando quanto previsto dall’articolo 38, comma 18, del decreto legge 2 marzo 2024, numero 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, numero 56″.
Divieto di cumulo nell’importo della Zes Unica 2024 con la Transizione 5.0
E, pertanto, il divieto di cumulo tra le misure di agevolazione sugli stessi beni è disciplinato dal primo periodo del comma 18, dell’articolo 38, del decreto legge numero 19 del 2024. Dal dettato legislativo, l’Agenzia delle entrate ribadisce che il cumulo non sia esperibile, ad esempio, con il credito d’imposta riconosciuto per la Transizione 5.0.
L’articolo specifica che, in rapporto al credito d’imposta che si possa richiedere sugli incentivi della Transizione 5.0, misura di agevolazioni di carattere generale, si dispone che il bonus non sia cumulabile in relazione agli stessi costi ammissibili con il credito d’imposta per investimenti in beni nuovi strumentali di cui ai commi 1051 e seguiti, dell’articolo 1, della legge 178 del 2020, nonché con il credito d’imposta sulla Zona economica speciale (Zes) Unica, di cui al decreto legge 124 del 2023, convertito dalla legge 162 del 2023.