Registrazione di atti: con la pubblicazione della risoluzione n. 35/E dell’11 luglio 2024 da parte dell’Agenzia delle Entrate, l’amministrazione finanziaria stessa ha comunicato l’istituzione di nuovi codici tributo ai fini del versamento delle somme di denaro che sono dovute in seguito alle attività di controllo, alla conciliazione giudiziale e alla presentazione della domanda relativa al ravvedimento e alla riliquidazione dell’imposta.

Questo pagamento, nello specifico, può essere effettuato mediante l’utilizzo del modello di pagamento F24 da parte dei contribuenti interessati.

La suddetta risoluzione dell’AdE, in particolare, che è stata redatta dalla Divisione Servizi – Direzione Centrale Servizi Istituzionali e di Riscossione, fa riferimento alle disposizioni legislative che sono contenute all’interno del decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) dell’8 novembre 2011, recante “Estensione delle modalità di versamento tramite modello F.24 all’imposta sulle successioni e donazioni, all’imposta di registro, all’imposta ipotecaria, all’imposta catastale, alle tasse ipotecarie, all’imposta di bollo, all’imposta comunale sull’incremento di valore degli immobili, all’imposta sostitutiva sui finanziamenti a medio e lungo termine, ai tributi speciali nonché ai relativi accessori, interessi e sanzioni, compresi gli oneri e le sanzioni dovuti per l’inosservanza della normativa catastale. Articolo 17, comma 2, lettera h-ter) del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241”.

Registrazione di atti: l’Agenzia delle Entrate ha istituito dei nuovi codici tributo da inserire nel modello F24 per il versamento

Come abbiamo già accennato anche durante il corso del precedente paragrafo, in base a quanto è stato disposto dall’art. 1 del sopra citato decreto del MEF dell’8 novembre 2011, il quale ha esteso quelle che sono le modalità di pagamento previste dall’art. 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, l’Agenzia delle Entrate ha istituito dei nuovi codici tributo ai fini del versamento delle somme che sono dovute in seguito agli accertamenti tributari.

Il pagamento dell’imposta in questione, nello specifico, può essere effettuato seguendo le indicazioni che abbiamo fornito durante il corso di un precedente articolo relativo alle modalità di pagamento in maniera fisica oppure online del modello F24, che abbiamo pubblicato sempre qui sul sito di Tag24.

A tal proposito, dunque, ai fini del versamento di quanto dovuto tramite il modello F24, la risoluzione dell’Agenzia delle Entrate in oggetto ha introdotto i seguenti nuovi codici tributo.

Per le somme dovute a seguito di definizione per pagamento o per acquiescenza sono stati istituiti i seguenti nuovi codici tributo:

  • il codice tributo A211, denominato “Imposta di registro e relativi interessi – Omessa impugnazione”;
  • il codice tributo A212, denominato “Imposta di bollo e relativi interessi – Omessa impugnazione”;
  • il codice tributo A213, denominato “Imposta catastale e relativi interessi – Omessa impugnazione”;
  • il codice tributo A214, denominato “Imposta ipotecaria e relativi interessi – Omessa impugnazione”;
  • il codice tributo A215, denominato “Imposta sostitutiva sui finanziamenti di cui all’articolo 17 del d.P.R. n. 601/1973 e relativi interessi – Omessa impugnazione”;
  • il codice tributo A216, denominato “Sanzione registro e altri tributi interdetti minori – Omessa impugnazione”;
  • il codice tributo A217, denominato “Tributi speciali e compensi – Omessa impugnazione”.

Per le somme dovute a seguito di definizione delle sole sanzioni:

  • il codice tributo A220, denominato “Sanzione registro e altri tributi interdetti minori – Definizione delle sole sanzioni”.

Per le somme dovute a seguito di accertamento con adesione:

  • il codice tributo A221, denominato “Imposta di registro e relativi interessi – Accertamento con adesione”;
  • il codice tributo A218, denominato “Imposta di bollo e relativi interessi – Accertamento con adesione;
  • il codice tributo A222, denominato “Imposta catastale e relativi interessi – Accertamento con adesione;
  • il codice tributo A223, denominato “Imposta ipotecaria e relativi interessi – Accertamento con adesione;
  • il codice tributo A224, denominato “Sanzione registro e altri tributi interdetti minori – Accertamento con adesione;
  • il codice tributo A225, denominato “Tributi speciali e compensi – Accertamento con adesione.

Per le somme dovute a seguito di conciliazione giudiziale:

  • il codice tributo A228, denominato “Imposta di registro e relativi interessi – Conciliazione giudiziale”;
  • il codice tributo A229, denominato “Imposta di bollo e relativi interessi – Conciliazione giudiziale;
  • il codice tributo A230, denominato “Imposta catastale e relativi interessi – Conciliazione giudiziale;
  • il codice tributo A231, denominato “Imposta ipotecaria e relativi interessi – Conciliazione giudiziale;
  • il codice tributo A232, denominato “Imposta sostitutiva sui finanziamenti di cui all’articolo 17 del d.P.R. n. 601/1973 e relativi interessi – Conciliazione giudiziale;
  • il codice tributo A233, denominato “Sanzione registro e altri tributi interdetti minori – Conciliazione giudiziale;
  • il codice tributo A234, denominato “Tributi speciali e compensi – Conciliazione giudiziale.

Per le somme dovute a seguito della presentazione di istanza per ravvedimento e riliquidazione
dell’imposta
:

  • il codice tributo A237, denominato “Imposta di registro e relativi interessi – Imposta complementare – Ravvedimento operoso ai sensi dell’articolo 13 del D. Lgs. 472/1997”;
  • il codice tributo A238, denominato “Imposta di bollo e relativi interessi – Imposta complementare – Ravvedimento operoso ai sensi dell’articolo 13 del D. Lgs. 472/1997;
  • il codice tributo A239, denominato “Imposta catastale e relativi interessi – Imposta complementare – Ravvedimento operoso ai sensi dell’articolo 13 del D. Lgs. 472/1997;
  • il codice tributo A240, denominato “Imposta ipotecaria e relativi interessi – Imposta complementare – Ravvedimento operoso ai sensi dell’articolo 13 del D. Lgs. 472/1997;
  • il codice tributo A241, denominato “Imposta sostitutiva sui finanziamenti di cui all’articolo 17 del d.P.R. n. 601/1973 e relativi interessi – Imposta complementare – Ravvedimento operoso ai sensi dell’articolo 13 del D. Lgs. 472/1997;
  • il codice tributo A242, denominato “Sanzione registro e altri tributi interdetti minori – Imposta complementare – Ravvedimento operoso ai sensi dell’articolo 13 del D. Lgs. 472/1997;
  • il codice tributo A243, denominato “Tributi speciali e compensi – Imposta complementare – Ravvedimento operoso ai sensi dell’articolo 13 del D. Lgs. 472/1997;
  • il codice tributo A246, denominato “IVA dovuta in alternativa all’imposta di registro e relativi interessi – Rideterminazione per decadenza agevolazione prima casa – Ravvedimento operoso ai sensi dell’articolo 13 del D. Lgs. 472/1997”;
  • il codice tributo A247, denominato “Sanzione pecuniaria relativa a IVA dovuta in alternativa a imposta di registro – Rideterminazione per decadenza agevolazione prima casa – Ravvedimento operoso ai sensi dell’articolo 13 del D. Lgs. 472/1997”.