La risposta n. 150/2024 dell’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti importanti sulla imposta sostitutiva sui finanziamenti, in particolare riguardo alle operazioni di finanziamento formate all’estero con garanzia ipotecaria stipulata in Italia. Questo approfondimento è molto rilevante per le società finanziarie e gli istituti di credito che operano a livello internazionale e interagiscono con il mercato immobiliare italiano.
Imposta sostitutiva sui finanziamenti su operazioni formate all’estero: il quesito
La società istante, di diritto tedesco, concede finanziamenti per l’acquisto di immobili in Italia, richiedendo la costituzione di ipoteca volontaria a garanzia del finanziamento. I contratti di finanziamento sono regolati dal diritto tedesco e prevedono l’erogazione del finanziamento solo a condizione che l’ipoteca sia costituita in Italia, dove verrà iscritta nei registri immobiliari italiani. L’atto di concessione dell’ipoteca sarà autenticato da un notaio italiano.
I contratti di finanziamento sono formati in Germania e sottoposti alla legislazione tedesca. Tuttavia, per l’iscrizione ipotecaria in Italia, la società ha chiesto se è possibile applicare l’imposta sostitutiva prevista dall’articolo 17 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, in alternativa alle imposte ordinarie previste dalla legge italiana.
L’Istante sostiene che l’imposta sostitutiva di cui all’articolo 17 del d.P.R. n. 601 del 1973 dovrebbe essere applicabile per le seguenti ragioni:
- Connotazione funzionale e strutturale dell’imposta sostitutiva: l’imposta sostitutiva ha una propria connotazione funzionale e strutturale, con specifici elementi oggettivi e soggettivi. Pertanto, i presupposti applicativi devono essere valutati autonomamente, indipendentemente dalle singole imposte che va a sostituire.
- Territorialità dei tributi: il requisito di territorialità è soddisfatto poiché l’ipoteca è iscritta in Italia e l’atto notarile è perfezionato in Italia.
- Operazione economica in Italia: l’acquisto degli immobili finanziati avviene in Italia e l’atto di concessione dell’ipoteca è stipulato in Italia, il che rende applicabile l’imposta sostitutiva.
- Non discriminazione tra Stati membri dell’UE: non applicare l’imposta sostitutiva ai finanziamenti esteri potrebbe violare l’articolo 110 del TFUE, creando una disparità di trattamento tra finanziamenti nazionali ed esteri.
Considerazioni sulla legislazione straniera
L’Istante ritiene che l’applicabilità della legge straniera (tedesca) al contratto di finanziamento non influisca sul regime fiscale applicabile all’operazione di concessione e iscrizione di ipoteca in Italia. Questo è supportato dall’assenza di previsioni contrarie negli articoli 15 e seguenti del d.P.R. n. 601 del 1973.
Requisiti per l’applicazione dell’imposta sostitutiva sui finanziamenti su operazioni formate all’estero
Per poter applicare l’imposta sostitutiva, devono essere soddisfatte le seguenti condizioni:
- Contratto di finanziamento: deve essere stipulato con la previsione della concessione di garanzia ipotecaria, da formalizzarsi successivamente in Italia.
- Atto di concessione di ipoteca: deve essere stipulato davanti a un notaio italiano e seguito dall’iscrizione dell’ipoteca nei registri immobiliari italiani.
- Erogazione del finanziamento: deve avvenire effettivamente, come previsto dall’articolo 18 del d.P.R. n. 601 del 1973.
Implicazioni pratiche
L’applicazione dell’imposta sostitutiva sui finanziamenti esteri con garanzia ipotecaria in Italia semplifica le operazioni per le società finanziarie internazionali, riducendo i costi fiscali e promuovendo una maggiore competitività nel mercato unico europeo. Questo approccio favorisce un ambiente di business più equo, conforme ai principi del TFUE.
Interpretazione rigorosa delle norme agevolative
La Corte di Cassazione ha ribadito che le norme fiscali agevolative, come quelle previste dall’articolo 17 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, devono essere interpretate in modo rigoroso. Non è ammessa un’interpretazione estensiva o analogica, e i benefici fiscali non possono essere estesi oltre i limiti chiaramente definiti dalla legge. Questo principio è stato confermato in diverse sentenze della Corte di Cassazione, che sottolineano la necessità di un’interpretazione stretta delle norme agevolative.
Sentenza della Corte Costituzionale e modifiche normative
La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 242 del 20 novembre 2017, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di una versione precedente dell’articolo 15, che escludeva l’applicabilità delle agevolazioni fiscali agli intermediari finanziari. Le modifiche apportate dall’articolo 12, comma 4, lett. b) del decreto legge 23 dicembre 2013, n. 145, hanno reso necessaria un’opzione scritta nell’atto di finanziamento per applicare l’imposta sostitutiva. Inoltre, l’articolo 17-bis estende le disposizioni ai finanziamenti con durata contrattuale superiore ai diciotto mesi, effettuati da società di cartolarizzazione e imprese di assicurazione.
Il parere dell’Agenzia delle Entrate
Secondo l’Agenzia delle Entrate, il regime agevolativo dell’imposta sostitutiva non si applica alle operazioni di finanziamento formate all’estero, anche se gli atti necessari sono svolti in Italia. Questa posizione è stata chiarita nella risoluzione 28 marzo 2013, n. 20/E, che specifica che l’imposta sostitutiva si applica solo se l’atto di finanziamento è formato per iscritto nel territorio dello Stato italiano.
Applicazione dell’imposta sostitutiva ai contratti di finanziamento
Per applicare l’imposta sostitutiva, il contratto di finanziamento deve essere formato in Italia, includendo tutte le formalità inerenti e le garanzie collegate. Il regime agevolativo si applica solo se sono soddisfatti i requisiti oggettivi, soggettivi e territoriali previsti dalla normativa. In particolare, le garanzie devono essere direttamente collegate al finanziamento per beneficiare dell’agevolazione fiscale.