In attesa del decreto operativo relativo al credito d’imposta legato alla Transizione 5.0, in uscita entro la fine di luglio 2024, emergono nuovi adempimenti per le imprese che vogliano presentare domanda degli incentivi per macchinari, impianti, strumentazione e beni immateriali in ottica di efficientamento energetico e di riduzione delle emissioni. La legge 67 del 2024, di conversione del decreto legge numero 39 del 30 marzo 2024, prevede il versamento di un acconto del 20% sulle spese effettuate per gli investimenti di cui si parla, entro il primo mese dalla domanda del bonus.

Senza il versamento dell’acconto, per l’impresa interessata agli incentivi della Transizione 5.0 si verifica la decadenza della domanda. Ulteriori novità riguardano anche gli elenchi dei professionisti ai quali le imprese dovranno rivolgersi nelle procedure di presentazione della pratica e di verifica dei risultati raggiunti con gli investimenti effettuati dal punto di vista della transizione energetica, nonché le comunicazioni da trasmettere al Gestore dei servizi energetici (Gse), deputato dal ministero delle Imprese e del Made in Italy (Mimit) all’accoglimento e alla gestione delle richieste.

Transizione 5.0 acconto, quando e quanto si versa per la domanda del credito d’imposta

La novità più rilevante ai fini della domanda degli incentivi della Transizione 5.0 è quella relativa alla necessità di “prenotare” il bene, il cui acquisto sia agevolato dal contributo, mediante il pagamento del 20% di acconto da effettuarsi entro i primi 30 giorni dalla richiesta stessa. La novità è stata introdotta dalla legge 67 del 2024, di conversione del decreto “Superbonus” (Dl 39 del 30 marzo 2024).

Il provvedimento conferma che gli investimenti agevolati dagli incentivi del ministero delle Imprese e del Made in Italy (Mimit) con i 6,3 miliardi di euro del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr), riguardano gli acquisti effettuati dal 1° gennaio scorso fino al 31 dicembre 2025. Per le modalità operative di richiesta del bonus, le imprese sono in attesa dell’uscita del decreto del ministero, prevista per la fine di questo mese.

Documenti utili per la richiesta degli incentivi in macchinari, attrezzature, impianti e beni immateriali

Nel provvedimento operativo del bonus Transizione 5.0 saranno rese definitive le regole sugli adempimenti che le imprese dovranno ottemperare per presentare la richiesta degli incentivi. Nel dettaglio, tali adempimenti si concretizzano nella documentazione da produrre al Gse, ex ante ed ex post, affinché si possa certificare che, grazie agli stessi investimenti, l’impresa abbia potuto realizzare un risparmio energetico e una minore emissione di sostanze inquinanti nell’ambiente in cui opera.

A tal proposito, le imprese dovranno rivolgersi ai professionisti abilitati per la documentazione necessaria. In primis, ai fini della buona riuscita della pratica di richiesta dei crediti d’imposta, le aziende dovranno presentare due certificazioni, una prima dell’investimento e l’altra dopo, per certificare i risparmi energetici. Ci sarà bisogno di un ingegnere iscritto nella sezione A dell’Albo, oppure ci si può rivolgere a Esperti gestori di energia (Ege) o alle Energy service company (Esco).

Acconto Transizione 5.0, ecco quali documenti e professionisti per certificare il miglioramento energetico

Ulteriori figure da consultare per la richiesta dei crediti d’imposta degli investimenti relativi alla Transizione 5.0 sono i revisioni legali e le società di revisione, che avranno il compito di certificare le spese effettivamente sostenute.

Per ammortizzare le spese da sostenere per i professionisti, la misura della Transizione 5.0 destina risorse specifiche a favore delle imprese richiedenti. Nel dettaglio, si potrà far richiesta di incentivi fino a 10mila euro per le spese delle piccole e medie imprese relative alla certificazione degli investimenti.

Il bonus pari a 5.000 euro spetta, invece, alle aziende non obbligate alla revisione legale ma che si rivolgano ai revisori in attività e il cui elenco (“A”) degli abilitati è reperibile sul portale del ministero dell’Economia e delle Finanze (Mef).